Malgrado gli interventi legislativi e giurisprudenziali in materia abbiano chiarito quali siano i presupposti ed i termini di decorrenza per l'applicazione dell'ICI alle aree edificabili, i contribuenti e gli enti impositori si trovano periodicamente alle prese con il problema di come determinare la base imponibile di tali cespiti, essendo il valore di mercato molto spesso di difficile determinazione, nell'ambito di un'imposta che è invece di norma caratterizzata da una determinazione oggettiva del valore degli immobili assoggettati a tassazione.
Nonostante le Sezioni Unite del 2008 abbiano affermato che il danno non patrimoniale si configura come una categoria generale nell'ambito della quale non emergono ... (con valenza autonoma) distinte sottocategorie, alle quali sarebbe possibile fare riferimento, al più, a meri fini descrittivi, larga parte della giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, continua a evocarle con finalità che, senza dubbio, travalicano il mero scopo espositivo-descrittivo. b) La prova del danno non patrimoniale. Nel rinnovato sistema risarcitorio, il danno non patrimoniale, per essere riconosciuto, deve essere sempre allegato e provato, non potendosi più considerare valido l'assunto secondo cui, anche solo per certe sottocategorie di danno, in particolare il danno biologico, il pregiudizio sarebbe in re ipsa. c) La liquidazione del danno non patrimoniale. Le diverse sottocategorie di danno non patrimoniale, danno biologico danno morale e danno da perdita di rapporto parentale, restano soggette in quanto diverse, a un diverso regime probatorio; e la loro diversità rileva anche nella fase di quantificazione del risarcimento dovuto: pur dovendo di conseguenza procedere a una liquidazione equitativa unitaria, il Giudice non deve mancare di dare conto dei vari elementi considerati ai fini della determinazione dell'ammontare dovuto.
LAmministrazione finanziaria sempre più spesso effettua accertamenti in materia di IVA nei confronti di società cessionarie definite "società-filtro" o "buffers" presupponendo che tali soggetti che abbiano intrattenuto rapporti con società definite "cartiere", hanno partecipato ad una frode carosello finalizzata all'evasione delle imposte e realizzata mediante l'impiego di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate rifiuta di concedere a tali soggetti la detraibilità dell'IVA relativa a tali operazioni. La fittizietà dell'operazione si desume dal fatto che i soggetti passivi sono diversi da quelli che realmente hanno posto in essere le operazioni imponibili. Per dimostrare il coinvolgimento del cessionario nella frode carosello sarebbe necessario accertare la consapevolezza della partecipazione di quest'ultimo ad un'attività illecita. L'Agenzia delle Entrate e il giudice tributario hanno una competenza e strumenti a disposizione limitati per verificare tale conoscenza del cessionario relativa alle altrui precedenti attività fraudolente. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, uniformandosi agli orientamenti della Corte di Giustizia UE, considera correttamente la consapevolezza, non come un stato soggettivo del contribuente, ma come una idoneità a conoscere l'illiceità delle operazioni poste in essere da altri soggetti sulla base degli strumenti (giuridici) disponibili nel sistema fiscale in cui opera.
Sebbene le Sezioni Unite della Cassazione abbiano di recente evidenziato la portata generale dell'obbligo di audizione dei minori, salvo che l'ascolto si ponga in contrasto con gli interessi fondamentali e di rango superiore del minore stesso, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'affido condiviso permane la lacuna in ordine alle modalità di ascolto del minore nei procedimenti concernenti l'affidamento, elemento che potrebbe rappresentare un vulnus all'effettività della nuova previsione normativa.
L'A. osserva come tale soluzione risulti eccessivamente protettiva nei confronti dei figli maggiorenni che nonostante la decisione di sposarsi - e quindi di costituire un ulteriore legame di solidarietà familiare - conserverebbero, (qualora con le nozze i coniugi non abbiano dato vita ad una nuova formazione familiare finanziariamente autonoma) il diritto al mantenimento da parte dei genitori. La ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di non gravare eccessivamente i genitori e il diritto del figlio maggiorenne coniugato al mantenimento conduce ad ipotizzare una inversione dell'onere probatorio ponendo a carico di quest'ultimo il dovere di dimostrare le ragioni che fondano la sua pretesa al perdurante mantenimento.
Il giudice conclude ritenendo inapplicabile l'art. 7, l. n. 338/1993, in quanto l'incorporazione della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen nel Trattato di Amsterdam non ricomprende le eventuali dichiarazioni che gli Stati contraenti abbiano presentato in applicazione della Convenzione stessa, le quali, pertanto, in assenza di un'espressa rinnovazione, devono ritenersi non operanti.
La sentenza ha generato nuove preoccupazioni tra i medici in quanto, dopo aver ricordato che nell'esercizio della professione medica l'interesse della salute e della vita del paziente deve essere prioritario e prevalente su esigenze di altra natura, e dopo aver sottolineato il carattere non vincolante delle linee guida che la medicina moderna elabora ed aggiorna frequentemente per aiutare i medici ad operare secondo criteri condivisi, vagliati della comunità scientifica, allude all'ipotesi che nel caso in esame i sanitari nella decisione di dimettere it paziente abbiano obbedito a linee guida dettate da logiche " mercantili ". La sentenza ha quindi offerto lo spunto per esaminare il problema della dimissione ospedaliera e delle linee guida da un punto di vista generale, ma al tempo stesso ha indotto gli autori a chiedersi a quali linee guida, in tema di dimissione, abbia fatto riferimento la Suprema Corte, la quale sembra piuttosto aver operato una impropria sovrapposizione tra le esigenze assistenziali individuali e quelle finalizzate al funzionamento del sistema sanitario nazionale. Un ulteriore problema medico-legale che caratterizza questi casi è poi rappresentato dall'accertamento del nesso causale, che implica, specie nei casi ad evoluzione infausta, una valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso e quindi della possibile efficacia risolutiva delle prestazioni mediche che, in caso di mancata dimissione, avrebbero potuto essere fornite al paziente.
Fininvest evidenzia che le due pronunce, malgrado abbiano entrambe ravvisato gli estremi della responsabilità della convenuta, non si sono ispirate a criteri omogenei nella ricostruzione del nesso di causalità, con riflessi anche sulla quantificazione del danno patrimoniale. L'autore analizza le divergenze tra le due decisioni e si sofferma sulla regola del "più probabile che non" adottata dalla Corte d'Appello di Milano, ripercorrendo l'itinerario giurisprudenziale che ne ha consolidato il ruolo di standard probatorio in materia di causalità civilistica e analizzando le ricadute sulla figura della perdita di chance.
Benché le Sezioni unite nelle due sentenze in epigrafe abbiano sostenuto che l'unico criterio d'individuazione del concorso apparente di reati sia quello di specialità inteso come rapporto unilaterale, sembrerebbe che esse abbiano in realtà fatto ricorso in un caso (sent. n. 1235) al principio di consunzione, affermando l'assorbimento della truffa nel più grave reato di frode fiscale, nell'altro caso (sent. n. 1963) al criterio della specialità c.d. reciproca, disponendo la prevalenza dell'art. 213, comma 4, c. strad. (che punisce con sanzione amministrativa l'abusiva circolazione di veicolo sequestrato) sull'art. 334 c.p. (che prevede il delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo). Più in particolare, per quanto attiene alla sentenza sulla frode fiscale (n. 1235), l'A., pur condividendone le conclusioni, ritiene tuttavia poco convincente la critica di violazione del principio di determinatezza mossa dalle Sezioni unite al criterio di consunzione, ed evidenzia come in realtà quest'ultimo è in linea con le istanze di favor libertatis sottese al principio di legalità, producendo effetti più favorevoli al reo. Con riferimento poi alla decisione sulla circolazione con veicolo sequestrato (n. 1963), l'A. ritiene che l'abusiva circolazione di regola dovrebbe integrare il solo illecito amministrativo, a meno che la condotta del custode o del proprietario non risulti connotata da ulteriori elementi da cui possa desumersi l'elusione delle esigenze cautelari del sequestro, sussistendo in tal caso gli estremi del reato di cui all'art. 334 c.p. Soltanto in quest'ultima ipotesi, quindi, vi sarebbe concorso di norme, che però non potrebbe essere risolto applicando la sola fattispecie amministrativa, come invece hanno affermato le Sezioni unite.
.: risulta evidente, infatti, che esse non siano superate e che i tentativi finora fatti non abbiano eliminato la natura oggettiva dell'istituto.
Preso atto del diverso orientamento sul punto adottato dalla giurisprudenza, secondo cui gli enti in questione sono legittimati a costituirsi parte civile ogniqualvolta essi abbiano assunto come scopo specifico della propria esistenza ed operatività la tutela dell'ambiente e dalla dottrina ove invece prevale nettamente l'opinione contraria, sarebbe infatti auspicabile un ripensamento legislativo in materia, riconoscendo in favore di tali enti la possibilità di un intervento nel processo non subordinato al consenso della persona offesa o alla revocabilità del consenso già accordato. Ciò allo scopo di affermare nel processo penale il principio pluralistico e una adeguata tutela degli interessi diffusi, senza forzatamente ammettere la legittimazione alla costituzione di parte civile.
L'obiettivo di questo studio comparato è perciò indagare se esistano particolari strumenti normativi e/o politiche occupazionali e del lavoro che abbiano aiutato alcuni paesi europei ad affrontare e reggere alla crisi meglio di altri. All'esito del percorso di ricerca, si prospettano alcune possibili interpretazioni delle diverse capacità di reazione degli Stati membri, non solo attraverso l'individuazione delle misure implementate, ma tenendo in considerazione lo specifico quadro normativo nazionale di riferimento. Inoltre, l'analisi comparata induce a segnalare l'avvio di un robusto processo di convergenza nella combinazione delle politiche per il lavoro, dei sistemi di protezione sociale e della legislazione di tutela del lavoro.
L'attenzione si sposta poi su una recente sentenza della Grande camera la quale, per la prima volta, ha ammesso che una condanna possa basarsi in maniera determinante su dichiarazioni rese da un testimone che la difesa non abbia mai potuto controinterrogare, purché solide garanzie procedurali abbiano adeguatamente compensato la carenza di contraddittorio. Sono quindi individuati i requisiti della regola concernente la "prova unica o determinante" e della sua fattispecie sussidiaria.
Il recente d.l. n. 95/2012, anticipando le novità previste dal d.lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili, ha introdotto l'obbligatorietà di un fondo svalutazione crediti sin dal bilancio 2012, da parametrare all'ammontare dei residui attivi conservati ai Titolo I e III che abbiano un'anzianità superiore ai cinque anni. Il fine è chiaramente quello di comprimere la capacità di spesa di quegli enti che abbiano una massa di residui attivi inesigibili in misura tale da compromettere la veridicità dell'avanzo di amministrazione e da aumentare in modo indebito le risorse disponibili.
Con la legge 17 febbraio 2012, n. 9, il Parlamento ha convertito il d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, varando "interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri"; si sono introdotte novità in materia di arresto e convalida, di riparazione dell'ingiusta detenzione, di soppressione degli ospedali psichiatrici, di un nuovo illecito disciplinare, di allargamento della detenzione domiciliare che viene applicata a persone che abbiano una pena detentiva da scontare non superiore ai 18 mesi, della possibilità di rendere testimonianza a persone detenute con la partecipazione a distanza ai dibattimenti. L'analisi sintetica di tali novità è accompagnata anche dall'auspicio che la popolazione carceraria in custodia cautelare possa diminuire in correlazione con il mutamento della funzione assegnata dalla magistratura ordinaria alla custodia cautelare stessa: da strumento investigativo deve ricondursi alla sua dimensione naturale di strumento di difesa sociale.
Uno studio degli istituti in commento porta tuttavia a fortemente ridimensionare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione per il quale i comportamenti elusivi acquisiscono rilevanza penale se espressamente previsti dalla normativa tributaria: nell'analizzare il motivare della decisione sorge infatti il dubbio che i giudici di legittimità abbiano attribuito all'elusione fiscale una rilevanza tale da far convergere in essa anche fenomeni più propriamente appartenenti all'area dell'evasione fiscale (come nel caso, per l'appunto, di esterovestizione internazionale); con la conseguenza che sarebbe stato opportuno ricorrere a quella che la filosofia scolastica indica come "explicatio terminorum", ovvero la chiarificazione semantica della terminologia usata, per evitare di scoprire di aver inteso con il medesimo termine (id est: elusione/evasione) realtà fenomenologiche diverse.
Viene quindi posto il quesito se in tal modo i giudici di piazza Cavour non abbiano voluto offrire un altro esempio di "giurisprudenza normativa", tuttavia tale da proporre una soluzione altamente discutibile e da vagliare anche alla luce di varie considerazioni in chiave di analisi economica del diritto e di taglio comparativo, che inducono a ribadire come siano probabilmente altri - rispetto alla responsabilità civile - gli strumenti più idonei ad affrontare i problemi che i danni da fumo attivo creano.
Il Fondo garantisce una forma di ristoro aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal regime generale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore di coloro che abbiano contratto patologie asbesto-correlate a causa dell'esposizione all'amianto e, in caso di premorte, agli eredi. L'A., nel descrivere tale forma di tutela, analizza alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, con particolare riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione aggiuntiva, all'ambito soggettivo di applicazione e all'individuazione delle imprese tenute al finanziamento. Viene, inoltre, svolta un'analisi comparata della legislazione europea in materia. In particolare, l'A. approfondisce i sistemi di tutela in favore delle vittime dei danni causati dall'esposizione all'amianto, realizzati in Francia, in Belgio e in Olanda, evidenziandone tratti comuni ed elementi distintivi anche rispetto al sistema italiano.
Il bilancio di esercizio presuppone la predisposizione delle scritture "di assestamento" o "di rettifica", cioè sia la rilevazione di quei fatti di gestione che di per sé non abbiano ancora dato luogo a manifestazioni numerarie o assimilate (come la determinazione dei ratei e delle fatture da emettere e da ricevere), sia la riclassificazione delle variazioni economiche secondo il principio di competenza (quali il calcolo dei risconti e delle quote di ammortamento).
È anche significativo che il legislatore del 2010 (l. n. 183/2010, cd. collegato lavoro) sia intervenuto a moderare la severità dell'impianto sanzionatorio di natura amministrativa per le violazioni in materia di riposi; che la legge di stabilità per il 2012 (l. n. 183/2011) sia tornata a liberalizzare le clausole flessibili ed elastiche nei contratti di lavoro part time; e che le ultime manovre legislative del 2011 abbiano imposto la liberalizzazione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali. D'altro lato, però, alcuni recenti documenti contrattuali mostrano una sempre maggior attenzione anche da parte delle imprese alla compatibilità dei tempi di lavoro con le esigenze culturali, familiari e sociali della persona.
E il medesimo obbligo deve ritenersi esteso tanto alle opere prodotte e diffuse sul territorio nazionale, quanto a quelle in questo non originate ma che nel mercato interno abbiano diffusione.
Si deve ritenere che le d.a.t. formulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata abbiano effetto vincolante per il medico curante.
Nella seconda, ipotizzo che nella storia delletica il diritto in genere, e oggi le costituzioni rigide e garantite, abbiano sempre giocato un ruolo maggiore di quello attribuito loro da filosofi morali e teorici del diritto: ossia applicare la morale. Nella terza sezione, infine, abbozzo una metaetica del costituzionalismo: una risposta oggettivista, pluralista e relativista alle domande sullo statuto etico dellinterpretazione costituzionale.
La disciplina di cui al decreto legislativo 8.6.2001, n. 231 recante le disposizioni in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica è stata inserita nel nostro ordinamento giuridico in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione OCSE del 17.11.1997 relativa alla lotta alla corruzione sui mercati internazionali - integrata con le Raccomandazioni del 17.4.1996 e 24.4.1998 - e dalla Convenzione europea del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari della Comunità europea o degli Stati membri, al fine di sanzionare le società ove abbiano tratto vantaggio od avuto interesse alla commissione di un illecito da parte di un proprio dipendente. b) Le condizioni per la sussistenza della responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231. La responsabilità da reato di cui al decreto legislativo 8.6.2001, n. 231 sorge a determinate condizioni. E' necessario cioè che sia stato commesso uno specifico reato-presupposto, e che il medesimo sia stato commesso da una persona fisica che abbia con l'ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale e rivesta una posizione qualificata all'interno dell'ente. c) La holding può essere chiamata a rispondere ai sensi del decreto n. 231 del 2001 ma è necessario che il soggetto che agisce per conto della stessa concorra con il soggetto che commette il reato, ne sia complice, non essendo sufficiente un generico riferimento al gruppo. La società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di altra società del gruppo, purché nella sua consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della holding perseguendo anche l'interesse di quest'ultima. d) Le numerose questioni "aperte" e le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità. La necessità di cautelarsi dal rischio di una invasività nefasta sull'economia del Paese. Tra i problemi che pone il decreto n. 231 del 2001 vi è quello relativo agli oneri derivanti dalla necessità di adottare i modelli organizzativi oltre che ad essi corrisponda una effettiva efficacia dirimente. In tema di sanzioni - si pensi al commissariamento dell'ente - vi è il problema delle conseguenze di un provvedimento siffatto, oltre alla possibilità stessa di sopportarlo. E' cioè necessario non sottovalutare il rischio della invasività di disposizioni siffatte e delle conseguenze nefaste che possono determinare sulla economia del Paese.
E' interessante verificare se ed in che modo i principi espressi dalla Corte di giustizia con riferimento alla normativa austriaca possano produrre effetti anche nell'ordinamento italiano, nel quale la possibilità di dedurre dal reddito imponibile le donazioni effettuate a vantaggio di enti non profit è tuttora limitata al fatto che questi ultimi abbiano la propria sede in Italia.
La decisione della Suprema Corte appare corretta anche nella parte in cui si ravvisa la sussistenza del reato di omessa dichiarazione nei confronti di soggetti che, dopo avere emesso fatture false, rendendosi responsabili del diverso delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, abbiano altresì omesso di presentare la dichiarazione annuale. Infine, qualora i ricavi risultino documentati dalle fatture emesse, in assenza di una contabile regolarmente tenuta, non possono risultare passività deducibili.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27145 del 2011, ha ribadito il dogma dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi prodotti in forma associata, senza però percepire che la definizione conseguita dalla società (così come dei soci che vi abbiano aderito) produce per chi se ne sia avvalso effetti estintivi sul debito d'imposta, che ne rendono superflua la partecipazione al giudizio. Se la Corte ne avesse preso atto, avrebbe contribuito a circoscrivere la regola che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di società e soci nelle liti relative all'imposizione dei redditi imputati "per trasparenza". Ne sarebbe venuta un'apprezzabile spinta al superamento di una giurisprudenza che sembra avere prodotto più problemi di quanti ne abbia potuti risolvere.
L'estensione della possibilità di avvalersi della rivalutazione alle società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la proprietà, invece, non comporta per tali soggetti obblighi dichiarativi, essendo l'utilizzo della modulistica riservato alle sole persone fisiche che hanno effettuato la rivalutazione.
La Corte afferma infatti che in astratto è configurabile il diritto del cedente al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ma solo a condizione che egli provi in giudizio che i cessionari non abbiano detratto I'IVA loro addebitata in via di rivalsa. Tale impostazione sembra, non solo imporre al cedente una prova diabolica, ma anche dimenticare che il versamento dell'IVA per l'imposta erroneamente fatturata è comunque da qualificarsi come dovuto e di conseguenza non può dare luogo a pagamenti di natura indebita.
A tal fine è sufficiente dimostrare che si abbiano nel territorio interessi economico-patrimoniali e familiari. Ancora una volta viene penalizzata la certezza del diritto a fronte di valutazioni soggettive e situazioni non preventivabili.
La decisione costituisce un argine rispetto ai gravi rischi che incombono in capo ai contribuenti, i quali si troverebbero altrimenti a dover subire ingenti oneri fiscali, addirittura in assenza di condanne in sede penale che abbiano accertato l'esistenza dei reati. Pur essendo evidente che la Corte costituzionale si pronuncerà sulla norma della indeducibilità dei costi anteriore alle modifiche apportate con il decreto "semplificazioni fiscali", non può non rilevarsi come i dubbi di costituzionalità restino anche nei confronti della novellata disciplina.
"ordinaria" per il fatto di dover avere un capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro e di poter avere quali soci solo persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni d'età; si distingue inoltre dalla s.r.l.s. per il fatto che i soci della s.r.l.s. devono essere "under" 35 e che gli amministratori della s.r.l.s. debbono essere necessariamente soci.
La tesi secondo cui continuerebbero ad essere sanzionabili in via amministrativa per le violazioni relative al rapporto fiscale proprio di persone giuridiche i consulenti e gli altri soggetti, diversi da dipendenti ed amministratori, che abbiano concorso nelle violazioni medesime, non può essere condivisa in quanto, oltre a porsi in contrasto con gli orientamenti della prassi amministrativa e della dottrina prevalente, disattende, non soltanto il dettato letterale della legge, ma anche la volontà del legislatore, così come può essere desunta dai lavori preparatori e dalla sistematica legislativa.
., il carattere di principio generale teso, da una parte, a precludere l'inutile annullamento di atti che abbiano esaurito i loro effetti nel corso del giudizio, e, dall'altra, a tutelare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli stessi in vista della proposizione di possibili azioni risarcitorie. Da ciò, la possibilità di adottare pronunce di mero accertamento dell'invalidità degli atti amministrativi, a prescindere da una specifica domanda di parte, a condizione che sussista un interesse di carattere risarcitorio, in linea con quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo, secondo il quale, quando è proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata anche sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Secondo Cass. n. 1526/2010 il patto rotativo non richiede, a pena di nullità, l'espressa previsione che la sostituzione dei beni oggetto di garanzia sia accompagnata dalla consegna e che i beni in sostituzione non abbiano valore superiore ai precedenti; si tratta non di elementi essenziali del patto, ma di condizioni di apponibilità ai terzi del diritto di prelazione del creditore su quanto ricevuto in pegno. d) La responsabilità dell'intermediario nella vendita stragiudiziale del bene pignorato. Ai sensi dell'art. 2797 c.c. il creditore può far vendere la cosa oggetto di pegno avvalendosi di una determinata procedura senza l'intervento dell'autorità giudiziaria. Argomento di vivace discussione, da un lato, la determinazione dei limiti che incontra l'autonomia privata rispetto alla disciplina codicistica di tale procedura; dall'altro, la possibilità di configurare un'eventuale responsabilità in capo all'intermediario che proceda alla vendita del bene gravato da pegno secondo determinate modalità - ad esempio molto tempo dopo rispetto alla scadenza dell'obbligazione garantita - tali da causare un danno al debitore oppignorato.
La pronunzia in epigrafe, intervenendo a definire un ampio contenzioso sollevatosi a seguito del dissesto finanziario di un ente creditizio, segna un ulteriore passo nel processo di graduale assestamento del modello di responsabilità civile delle Autorità pubbliche di vigilanza preposte al controllo dei mercati finanziari nei confronti dei terzi investitori che abbiano subito un danno ingiusto in conseguenza della omessa attività di controllo preordinata a garanzia dell'interesse pubblico.
Riguardo alla tesi del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo italiano risulta pertinente il richiamo alla decisione della Terza Sezione della Corte di Giustizia del 12.5.2001 relativa ad una pronuncia pregiudiziale sull'esatta interpretazione dell'art. 22 punto 2, del regolamento CE del Consiglio 22.12.2000, n. 44/2001 - il quale prevede che, riguardo alla validità delle decisioni degli organi di società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio si uno Stato membro, abbiano competenza esclusiva i giudici di detto Stato membro - non trova applicazione nel caso in cui una società o una persona giuridica, nei confronti della quale vengono fatti valere diritti risultanti da un negozio giuridico, eccepisca l'invalidità, risultante da violazioni dello statuto, delle decisioni dei propri organi, sulla base delle quali il negozio giuridico è stato concluso (nel caso di specie, un ente pubblico tedesco, citato in giudizio per inadempimento degli obblighi discendenti da un contratto di swap, aveva eccepito l'incompetenza del giudice inglese individuato nel contratto sostenendo che, stante l'invalidità del contratto violazione dello statuto, la competenza doveva essere attribuita ai giudici tedeschi e non a quelli inglesi). c) Esecuzione contrattuale, diritto soggettivo e cognizione del giudice ordinario o corretto esercizio del potere amministrativo, interessi pubblici non disponibili e competenza del giudice amministrativo. La competenza sugli atti amministrativi relativi alla ristrutturazione del debito degli enti pubblici locali e della giustizia amministrativa. Secondo il Consiglio di Stato spetta al giudice amministrativo - nel caso in esame, quello italiano e non la Court of Law inglese - decidere sulla legittimità dell'annullamento di quanto ciò che rilevante è la correttezza delle azioni di spesa dell'ente più che la validità del contratto. d) Atto amministrativo e contratto con gli istituti di credito. Il Consiglio di Stato ha osservato che per ciò che concerne il legame tra atto amministrativo e contratto con gli istituti di credito "in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale ovvero l'annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporti la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato".
In materia si impone una distinzione tra gli sperperi patrimoniali veri e propri e le elargizioni che abbiano un carattere benefico o comunque uno scopo socialmente apprezzabile. d) Le liberalità in occasione delle nozze dei discendenti. Una eccezione al principio secondo cui gli incapaci non possono disporre per donazione si rinviene all'art. 777, co. 2, c.c., secondo cui, con le forme abilitative richieste, sono consentite le liberalità a favore dei propri discendenti in occasione delle loro nozze. In proposito non e mancato chi individua in tale disciplina - piuttosto che un'eccezione - una conferma del divieto di donare a mezzo rappresentanti. e) La donazione dell'incapace naturale. La donazione dell'incapace naturale è annullabile tout court in deroga a quanta previsto dall'art. 428 c.c., che richiede, per l'annullamento degli atti in generale posti in essere da persona incapace di intendere e di volere, la condizione che dall'atto derivi un grave pregiudizio al suo autore, peraltro, la stessa norma, all'ultimo comma, fa espressamente salva ogni diversa disposizione di legge sicché è esclusa ogni forma di contrarietà del regime delle donazioni rispetto al resto del sistema. La ratio della disciplina risiede nell'assenza di controprestazione, propria della donazione, la quale non consente di considerare socialmente apprezzabile e degno di tutela l'affidamento ingenerato, nel donatario, dalla dichiarazione di volontà del donante .
Essi consistono in eventi che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione economica dell'ex coniuge. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, il giudice deve valutare se sia mutato il complessivo assetto patrimoniale creatosi con l'attribuzione dell'assegno, compiendo un esame comparativo della condizione di entrambe le parti. e) I limiti cognitorii in sede di revisione. In sede di revisione, l'attività cognitoria del giudice è limitata alla verifica della sussistenza delle nuove circostanze affermate dall'istante; è, invece, escluso il riesame di tutti gli altri presupposti considerati nella sentenza di divorzio ai fini della concessione dell'assegno.
L'agevolazione alle cooperative - precisa la Corte - è legittima purché le cooperative "operino nell'interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici". E', dunque, lo speciale rapporto con i soci che caratterizza e differenzia le società cooperative, rendendole legittime beneficiarie di una misura di agevolazione.
Il Consiglio di Stato, confermando il proprio orientamento, ribadisce che dalle gare per l'affidamento dell'attività di distribuzione di gas naturale sono esclusi i soggetti titolari di precedenti affidamenti diretti, e ciò quand'anche detti affidamenti siano stati disposti in favore di società che abbiano svolto una gara per la scelta del socio. In particolare, è posta in rilievo la finalità di promozione della concorrenza perseguita dal divieto di cui all'art. 14, c. 5, d.lgs. n. 164/2000 ("Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"). Il divieto ha portata generale e opera indipendentemente da ogni considerazione circa la legittimità dell'affidamento diretto (pertanto, anche nei casi di affidamenti legittimamente mantenuti in regime transitorio).
Non solo il giudice d'appello ritiene legittimo, in presenza di talune circostanze, il ricorso al potere unilaterale di ritiro; con la sentenza qui annotata si ribadisce la giurisdizione amministrativa, anziché quella ordinaria, anche circa la definizione della sorte dei negozi stipulati in base agli atti annullati, e si precisa che, in ogni caso, la giurisdizione italiana sussiste anche laddove le parti abbiano previsto un foro convenzionale straniero.
Come norma promozionale, l'art. 19 ha senso solo se i diritti sindacali in azienda vengono attribuiti a soggetti che già non li abbiano conquistati contrattualmente. Tuttavia, a seguito della manipolazione referendaria del 1995, l'art. 19 ha cessato di essere una norma promozionale, ed è diventata una norma incostituzionale, inutile e dannosa. Incostituzionale, per la irragionevole esclusione di sindacati pur maggioritari tra i lavoratori, ma non firmatari di contratti collettivi applicati in azienda; inutile, perché assume come presupposto quello che ne era l'obiettivo: la conquista del reciproco riconoscimento tramite la contrattazione; dannosa, per aver costretto giurisprudenza e dottrina a creare artificiose distinzioni morfologiche e strutturali all'interno della contrattazione collettiva. La vicenda Fiat ha fatto da detonatore di un problema che covava sotto la cenere, evidenziando tutte le criticità dell'attuale testo dell'art. 19. Poiché è difficile immaginare un revirement della giurisprudenza costituzionale, né sembrano possibili aggiustamenti interpretativi della norma, la parola spetta adesso al legislatore.
In sintesi, sempre più spesso il legislatore prevede che alla norma primaria facciano seguito una serie di atti regolamentari che hanno funzione integrativa del testo (v. le norme sui procedimenti di autorizzazione) e sempre più spesso correttiva laddove le disposizioni di legge abbiano prodotto forti resistenze o rilevanti critiche da parte degli interessati. L'incertezza nella definizione delle regole ha una rilevante influenza principalmente sulle intenzioni di investimento degli operatori e, come risultato finale, comporta un incremento del "costo sociale" del sistema che rappresenta il precipitato in cui si somma l'incremento del costo economico con il costo di procedimenti burocratici spesso defatiganti e in più con il costo eventuale a carico di utenti e consumatori nel caso in cui la carenza di investimenti influisca,tra l'altro, sul tasso di concorrenzialità e sul livello dei prezzi.
In continuità con le pronunce precedenti (in particolare con la sent. n. 2515 del 2002), la Corte ha riconosciuto la risarcibilità autonoma del danno morale derivante da reato, pur in assenza di danno biologico, nei confronti di coloro che, in virtù di un vincolo di vicinanza ai luoghi dell'evento dannoso, ne abbiano presuntivamente subito le conseguenze in termini di patema d'animo, indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute. Inoltre la Cassazione ha operato un ulteriore ampliamento della risarcibilità, ammettendo la prova per presunzioni. La conferma del carattere plurioffensivo sposta infine l'attenzione su un altro aspetto di grande interesse, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 225 del 22 luglio 2009, rel. Maddalena): la nozione di bene-ambiente. La plurioffensività del reato determina infatti l'individuazione di due distinti oggetti della condotta lesiva: i singoli individui e l'ambiente. Quest'ultimo non può che assumere una connotazione naturalistico-biologica, perfettamente consonante con la caratterizzazione datane dalla Consulta in termini di bene pubblico, unico e immateriale. Tale interpretazione mette in luce la lungimiranza della Corte di Cassazione, come emersa nella sentenza qui illustrata.
Il Collegio, discostandosi da una recente pronuncia della Corte di cassazione ed accogliendo le critiche sollevate da parte della dottrina, afferma che l'art. 317 bis, comma 2, c.c. non sia stato tacitamente parzialmente abrogato per effetto della l. n. 54/2006 e che pertanto nell'ipotesi di genitori naturali che abbiano riconosciuto il figlio ma che non siano conviventi, l'esercizio della potestà spetti a quello che convive col figlio.
Ciò al fine di non attribuire valore ad aree che di per sé non ne abbiano alcuno se inutilizzabili per ragioni oggettive. Quanto alla dotazione di standard, la sentenza afferma che è legittimo stabilirla in misura superiore ai limiti di legge, anche se elevata, quando la conformazione delle aree interessate appare idonea alla fruizione collettiva e quando, trattandosi di vincolo conformativo, è ammessa l'edificazione di strutture di interesse generale anche da parte dei privati. Dunque una particolare configurazione di standard che potrebbe anche non essere compresa nel computo. Sulle aspettative dei privati di una migliore valorizzazione, o di mantenimento della precedente, nella adozione di nuove previsioni urbanistiche, viene ribadito che possono essere soddisfatte solo aspettative assistite da posizioni giuridicamente tutelabili.
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può ritenersi legittimata a contestare le operazioni realizzate per un valido obiettivo extrafiscale, quand'anche abbiano comportato un minor carico fiscale rispetto ad altre possibili operazioni alternative.
La novità più importante è costituita dalla previsione della possibilità di una prima assunzione a termine, per un periodo non superiore ai 12 mesi e con contratto non prorogabile, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, senza che debbano ricorrere esigenze di occupazione limitate nel tempo e senza necessità che i lavoratori abbiano specifiche caratteristiche soggettive. Si tratta di una notevole apertura nei confronti dell'istituto, inteso come strumento utile, per il lavoratore, per l'acquisizione di esperienze e specifiche capacità, e per il datore di lavoro, per valutazioni di professionalità e personalità. Si vorrebbe che al primo contratto a tempo determinato segua un'assunzione definitiva. Questa scelta legislativa merita un giudizio positivo nell'attuale contesto economico e occupazionale e va giudicata coerente con i principi costituzionali e le norme europee. A tale apertura nei confronti del primo contratto, considerato come esempio di flessibilità "buona", si contrappongono altre innovazioni, meno importanti, che vanno nel senso di una ulteriore "stretta" nei confronti della ripetizione delle assunzioni da parte dello stesso lavoratore, vista come flessibilità "cattiva". Tranne che sul primo aspetto, la Riforma non ha un rilievo decisivo per il rinnovo della materia, è limitata ed a volte contraddittoria, omette di intervenire su punti di estrema sofferenza, ma segna comunque un primo positivo passo in avanti.