Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

40872
Stato 6 occorrenze

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine.

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

42097
Stato 20 occorrenze

Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero delle attività produttive, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.

In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

L'UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.

È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente prezzo l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.

In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

L'Ufficio dà pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito professionalità ed esperienza nel settore della proprietà industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.

Il Consiglio dell'ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale; e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione; f) adotta i provvedimenti disciplinari; g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207; h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale; i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento; l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti; m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione; n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione; o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri; p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

Cause di scioglimento: profili civili e processuali - abstract in versione elettronica

89159
Spaltro, Gherardo 1 occorrenze
  • 2005
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Con il presente lavoro si intende approfondire in che misura il primo abbia inciso sulle modalità di accertamento delle cause di scioglimento e in qual modo, il primo per gli aspetti sostanziali ed il secondo per gli aspetti procedurali, abbiano concorso a delineare la nuova disciplina dei procedimenti camerali in materia di scioglimento delle società.

Clausole limitative della responsabilità dell'assuntore del concordato e giudicato di omologazione - abstract in versione elettronica

89265
Montanari, Massimo 1 occorrenze
  • 2005
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Pur senza revocare in dubbio la giustizia sostanziale della decisione, il commento vuole offrire un più adeguato supporto argomentativi alla tesi, patrocinata nell'occasione dalla Suprema Corte, secondo cui è da reputarsi opponibile anche ai creditori che non abbiano proposto istanza di ammissione al passivo fallimentare il giudicato di omologazione di un concordato che abbia previsto la limitazione di responsabilità dell'assuntore ai soli crediti risultanti dallo stato passivo.

Compilazione del quadro TN per le società di capitali in regime di trasparenza - abstract in versione elettronica

89339
Dodero, Annibale 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Nel modello UNICO SC 2005 è stato istituito il quadro TN, che deve essere compilato dalle società partecipate che abbiano optato per il regime di trasparenza, cd. società "trasparenti". Le società che figurano nella compagine sociale della partecipata che ha scelto la tassazione per trasparenza, invece, non devono compilare il modello TN, ma indicare i dati conseguenti all'imputazione del reddito tassato per trasparenza in UNICO SC (per il regime disciplinato dall'art. 115) o in UNICO PF (per il regime disciplinato dall'art. 116).

Dall'attribuzione di partita IVA non deriva la presunzione assoluta di stabile organizzazione - abstract in versione elettronica

89485
Iavagnilio, Michele 1 occorrenze
  • 2005
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Non è, invece, consentito in ogni caso il rimborso a soggetti non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale o siano direttamente registrati in Italia.

La nuova disciplina della revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario - abstract in versione elettronica

89587
Silvestrini, Alessandro 1 occorrenze
  • 2005
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Nel contempo, però, la riforma rischia di risolversi in un boomerang per gli istituti di credito, imponendo la revoca non soltanto degli accrediti che abbiano comportato un rientro dallo sconfinamento, ma anche delle rimesse che, sia pure avvenute nei limiti dell'apertura di credito, non siano state seguite da successivi prelievi e abbiano pertanto costituito un rientro per la banca.

Condono tributario e causa di esclusione della punibilità: è costituzionalmente legittimo il riferimento alla formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale - abstract in versione elettronica

89731
Fontana, Filippo 1 occorrenze
  • 2005
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La scelta di porre come limite preclusivo alla causa di non punibilità derivante dal condono l'esercizio dell'azione penale nei confronti del contribuente appare espressiva di un preciso intento, rientrante nella piena discrezionalità del legislatore: quello di negare la possibilità di sottrazione a basso costo alla responsabilità penale per coloro cha abbiano commesso reati non soltanto già scoperti dall'Autorità giudiziaria, ma in ordine ai quali siano stati altresì acquisiti elementi sufficienti a giustificare l'instaurazione della fase processuale. L'ulteriore elemento integrativo della preclusione, rappresentato dalla formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del contribuente prima della presentazione della dichiarazione per la definizione, è giustificato da un'esigenza di garanzia: quella di evitare che il contribuente, non avendo avuto notizia della causa ostativa in atto, perfezioni un condono destinato all'inefficacia. In tale ottica, le disparità di trattamento legate al gioco di molteplici fattori che possono rendere più o meno celere, nei singoli casi concreti, l'esercizio dell'azione penale e la sua rituale comunicazione si risolvono in disparità di mero fatto, inidonee, come tali, a fondare un giudizio di violazione del principio di uguaglianza.

Le operazioni straordinarie nel regime di trasparenza e nella tassazione consolidata - abstract in versione elettronica

89871
Bartoli, Paola; Dodero, Annibale 1 occorrenze
  • 2005
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Tra queste cause figurano le operazioni straordinarie che possono produrre effetti diversi a seconda che le società abbiano aderito al regime di trasparenza o di tassazione consolidata.

La deduzione delle erogazioni ad associazioni e fondazioni per la ricerca scientifica - abstract in versione elettronica

89943
Forte, Nicola 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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E' necessario che i primi abbiano previsto come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. L'Agenzia delle entrate ha precisato con la circolare n. 39/E del 2005 che, al fine di non perdere la deducibilità, i soggetti eroganti devono effettuare le liberalità attraverso banca, posta, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tale precisazione non appare pienamente condivisibile. Un elemento interpretativo in questo senso si desume dall'art. 15 del T.U.I.R. che contiene espressamente tale previsione. Al contrario l'art. 14 del decreto-legge sulla "competitività" non contiene una previsione analoga.

Disinquinamento dei bilanci pregressi privi di indicazione in nota integrativa - abstract in versione elettronica

90003
Valacca, Rodolfo 1 occorrenze
  • 2005
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Per le società commerciali che, nella nota integrativa relativa ai bilanci da "disinquinare", abbiano omesso l'indicazione delle informazioni relative ai motivi e agli importi delle "interferenze fiscali" si pongono due questioni da risolvere. La prima è se i bilanci pregressi siano da disinquinare nel primo bilancio interessato dalla riforma del diritto societario. L'altra, in caso di risposta affermativa alla prima, è se, in difetto di una chiara indicazione che nei bilanci precedenti sono stati effettuati accantonamenti e rettifiche di valore in applicazione di norme tributarie, il processo di "disinquinamento" di tali bilanci possa comportare l'emergenza di sopravvenienze attive rilevanti ai fini fiscali.

Sul sindacato in sede di legittimità della spettanza del condono e della definibilità agevolata dell'iscrizione a ruolo - abstract in versione elettronica

90053
Tinelli, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2005
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La Corte di cassazione ammette la definibilità agevolata, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 289/2002, delle controversie originate dall'impugnazione dell'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/1973, escludendone la natura di meri atti di liquidazione nelle ipotesi in cui abbiano ad oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e la relativa impugnazione si diriga ad una contestazione della legittimità della pretesa tributaria. Inoltre, la Suprema Corte dichiara manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità del sindacato in unico grado di legittimità attribuito alla Corte in relazione ai provvedimenti di diniego della definizione agevolata, rilevando la razionalità del sistema delineato dall'art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002 e l'insussistenza del lamentato contrasto con gli artt. 3, 24, 11 e 113 Cost.

Estesa la detraibilità delle spese sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale - abstract in versione elettronica

90119
Ianniello, Barbara 1 occorrenze
  • 2005
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Su tale costo incidono sia le spese strettamente connesse alla stipula della compravendita (come quelle corrisposte a professionisti che a vario titolo abbiano prestato la loro attività in occasione dell'acquisto, quelle sostenute per ottenere eventuali autorizzazioni giudiziarie ovvero nell'ambito di procedure esecutive individuali o concorsuali), quanto gli oneri accessori al contratto di mutuo l'onorario del notaio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato. A fronte di queste aperture, l'Amministrazione finanziaria restringe però la possibilità di fruizione in caso di eventuale in capienza dell'imposta lorda dovuta: la detrazione IRPEF si applica, infatti, secondo il principio di cassa e non può essere riportata negli esercizi successivi a quelli in cui le spese sono state effettivamente sostenute.

Accertamento induttivo ammesso anche se le scritture contabili sono formalmente corrette - abstract in versione elettronica

90137
Borrelli, Paolo 1 occorrenze
  • 2005
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E', tuttavia, opportuno che tale percentuale di ricarico sia estrapolata da dati certi, valutati in via prudenziale (ad esempio, considerando i prezzi minimi desumibili dai tariffari professionali), ed applicata sugli acquisti di tutti i beni che abbiano una rilevanza significativa per l'attività esercitata.

Le associazioni dei consumatori soggetto della cittadinanza - abstract in versione elettronica

90925
Pizzolato, Filippo 1 occorrenze
  • 2005
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L'A. esamina la nascita e la costante crescita di interesse che ruota intorno alle associazioni consumatori, sottolineando come negli ultimi anni tali associazioni abbiano incrementato la loro attività e come sempre più consumatori si rivolgano ad esse. L'A. conclude evidenziando il principio di sussidiarietà e le norme costituzionali che vengono così tutelate.

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