La sentenza n. 8772 del 2008 fa seguito ad altre importanti pronunce emanate dalla Cassazione nel corso dell'anno 2007 in tema di abuso del diritto le quali hanno contribuito a fornire un "quadro" più preciso del non ancora risolto ed annoso problema della norma antielusiva. Comune denominatore delle sentenze è quello di aver affermato il pieno diritto dell'Amministrazione finanziaria - quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte - a dedurre, prima in sede di accertamento e, successivamente, in sede contenziosa, la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal soggetto passivo di imposta o la loro nullità per frode alla legge, ivi inclusa quella tributaria (art. 1344 c.c.) Tale indirizzo giurisprudenziale ha dato luogo a due separate ordinanze della sezione tributaria della Cassazione con le quali sono state poste alle sezioni unite della Suprema Corte le questioni dirette a conoscere se l'Amministrazione finanziaria sia legittimata a dedurre la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per "abuso del diritto" e se il Giudice tributario possa ritenere comprese nel thema decidendi e rilevare d'ufficio eventuali cause di nullità dei contratti la cui validità e opponibilità all'Amministrazione finanziaria abbia costituito oggetto dell'attività assertoria delle parti. La problematica dell'antielusione stimola l'interprete ad approfondire ulteriormente il tema in parola al fine di accertare se quella contenuta nell'art. 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 debba o meno considerarsi norma generale e se l'elencazione ivi contenuta abbia carattere tassativo.
La decisione in commento, nel confermare il principio giurisprudenziale consolidato della debenza del supplemento di contributo urbanistico laddove l'intervento, consistito anche nella semplice modifica "funzionale" della destinazione d'uso dell'unità immobiliare, abbia comportato il passaggio all'interno di una categoria d'uso rientrante in una classe contributiva diversa e più onerosa di quella precedente, fornisce un criterio giuda circa la riconducibilità di tale intervento nell'ambito della denuncia di inizio attività chiarendone la portata ed il suo ambito applicativo.
L'A. analizza le problematiche connesse alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci e nomina di un amministratore provvisorio da parte del socio accomandante che abbia viceversa compiuto atti di gestione societaria, rendendosi illimitatamente responsabile.
La Cassazione, riaffermando la revocabilità del pagamento riscosso in virtù della realizzazione di un pegno (in assenza dei presupposti per la revoca dell'atto di costituzione del pegno in precedenza stipulato), mantiene ferma la concezione dell'azione revocatoria fallimentare come presidio della par condicio creditorum in un'accezione assai estesa, piuttosto che come rimedio a un eventus damni sofferto dai creditori, lasciando in parte in ombra le delicate questioni relative alla soggezione alla revocatoria fallimentare degli atti in virtù dei quali il credito non sia soddisfatto mediante un pagamento in denaro da parte del fallito o di un terzo, cosicché l'estinzione dell'obbligazione verso il creditore abbia luogo in modi diversi dall'adempimento.
L'A. commenta, anche alla luce di recenti opinioni dottrinarie, gli orientamenti giurisprudenziali in ordine ai criteri di giurisdizione e di legge applicabile in tema di revocatoria fallimentare, qualora, in caso di apertura in Italia di una procedura concorsuale, l'atto del quale si domanda la revoca presenti elementi di collegamento con uno Stato estero, distinguendo l'ipotesi in cui il convenuto abbia sede in uno Stato dell'U.E. da quella in cui la sede sia ubicata in uno Stato non appartenente all'U.E.
Perché la procedura sia legittima è necessario che l'affidamento abbia ad oggetto compiti ben determinati, contestuali alla scelta del socio. Un criterio ermeneutica più generale, basato su indici sostanziali, è stato elaborato dalla Corte costituzionale. La distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica ed attività d'impresa degli enti pubblici costituisce canone decisivo per l'interprete.
Il danno arrecato all'aggiudicatario definitivo che, per effetto del legittimo esercizio dell'autotutela demolitoria, non abbia potuto concludere il contratto, pur confidandovi in ragione del comportamento equivoco tenuto dall'amministrazione, integrando la condotta colposa da valutare alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 500 del 1999, può essere equitativamente quantificato nella misura del 5 per cento dell'ammontare a base d'asta fissato nell'offerta dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 345 delle l. n. 2248/1865, all.to F, oltre interessi e rivalutazione.
L'A. reputa che questa impostazione segni un indubbio progresso rispetto agli orientamenti tradizionalmente coltivati in materia, dolendosi però del fatto che la Corte non abbia osato infrangere il tabù dell'improcedibilità di tali azioni con riferimento alla specifica ipotesi di attivazione del curatore nel senso appena indicato.
Il decreto di un Giudice tutelare, che abbia ad oggetto l'indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell'incapace sottoposto all'amministrazione di sostegno, in quanto assimilabile alla categoria degli atti di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c., è suscettibile di trascrizione.
In tema di comunione legale di beni tra coniugi, qualora uno solo di essi abbia acquistato o venduto un bene immobile rientrante nella comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto deve ritenersi litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chiede al giudice una pronuncia destinata ad incidere direttamente e immediatamente sul diritto costituente oggetto del trasferimento, dovendosi, viceversa, ritenere escluso tale litisconsorzio in tutte le vicende processuali volte ad ottenere una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità o sulla efficacia del negozio traslativo.
.; 2) la natura giuridica del potere espresso dall'amministrazione attraverso lo strumento confezionato dall'art. 43 T.U. espropriazione; 3) il ruolo che assume l'impresa esecutrice dei lavori all'interno del processo amministrativo nel quale la p.a. avanzi una richiesta ex art. 43, comma 3, T.U. espropriazione; 4) la determinazione del valore dell'area nel caso in cui l'amministrazione abbia avanzato richiesta ex art. 43, comma 3, T.U. espropriazione.
All'ennesima prospettazione del dubbio di legittimità costituzionale delle norme della Finanziaria 2003 che hanno previsto una sanatoria tributaria e una causa di non punibilità penale, la Consulta risponde ricordando le plurime occasioni nelle quali ha già affrontato il problema così come proposto e lo ha risolto escludendo che la scelta legislativa abbia compromesso i valori costituzionali o ne abbia aggirato le guarentigie. Rimangono le remore (condivisibili) sull'utilizzo dello strumento: infatti non è affatto detto che ciò che sia costituzionalmente compatibile sia anche costituzionalmente preferibile.
La decisione della Corte di Cassazione affronta l'annosa questione di come tutelare il socio assente nell'assemblea straordinaria di una società per azioni che abbia deliberato di ripianare le perdite di ammontare complessivamente superiore al capitale sociale. Detta decisione é stata adottata applicando le norme esistenti prima della riforma del diritto societario, ma le conclusioni cui la Suprema Corte é giunta, nonché lo strumento giuridico di tutela individuato, non possono che essere considerati anche sotto il vigore della normativa vigente.
., tutte le volte che la condotta della vittima abbia contribuito significativamente con la "cosa in custodia" a causare il danno.
. , qualora l'integrazione probatoria cui l'imputato abbia condizionato il rito sia impossibile e viene definito in tale ambito il significato del silenzio dell'imputato.
Può il Tribunale del riesame che abbia disposto la misura rigettata in prima battuta dal g.i.p. , effettuare l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p.? La risposta negativa elaborata dalla Corte - che individua nel g.i.p. l'organo competente -, offre all'A. l'opportunità per sviluppare diverse osservazioni critiche sulle modalità e i tempi di attuazione del contraddittorio alla luce dell'assetto normativo ora vigente. In particolare, si contesta il mancato ricorso al contraddittorio "anticipato" in luogo dell'ordinaria interlocuzione differita, che, nel contesto de quo, appare priva di fondamento e foriera di non pochi aspetti problematici, anche di matrice costituzionale, tali da imporre un revirement del legislatore.
Dopo aver svolto considerazioni adesive verso la giurisprudenza che tralatiziamente esclude la caduta in comunione legale degli acquisti a titolo originario, l'A. si concentra sulla tutela che il Supremo Collegio riconosce al coniuge non proprietario del fondo su cui l'altro consorte - dominus soli e manente comunione - abbia costruito un immobile anche grazie al suo contributo. Secondo la Cassazione al coniuge non proprietario del terreno spetta un diritto di credito, fondato sulla disciplina dell'indebito oggettivo: tale principio, pur consolidato, suscita perplessità ed è in special modo su di esso che si incentrano articolate valutazioni critiche.
Si evidenzia non soltanto il diritto del genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio ad ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute, ma anche il diritto del figlio ad ottenere il risarcimento del danno per la privazione del miglior tenore di vita che avrebbe goduto ove tempestivamente riconosciuto ed anche il risarcimento del danno esistenziale. Particolare rilievo ha tuttavia il profilo probatorio, non potendosi ritenere il danno esistenziale in re ipsa, anche se è possibile il ricorso a presunzioni semplici.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono la questione relativa alla delibabilità, nel nostro ordinamento, della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio nell'ipotesi in cui uno dei due partner, durante il fidanzamento, abbia tenuto celato all'altro la propria infedeltà. Confermando la decisione d'appello e l'orientamento della prima sezione del Supremo Collegio, le Sezioni Unite non ritengono che siano sussistenti, per contrarietà all'ordine pubblico, le condizioni per l'esecutorietà della sentenza canonica, in quanto, nell'ordinamento italiano, l'errore indotto dalla menzogna del nubendo sulla propria fedeltà non può essere definito essenziale, mancando della oggettività indispensabile a qualificarlo come rilevante per l'annullamento del matrimonio.
La solidarietà e l'affetto nei confronti del congiunto imputato non giustificano la falsa testimonianza del familiare che, sebbene avvisato della facoltà di astensione, abbia scelto di deporre. Questa la decisione delle Sezioni Unite, chiamate a prendere posizione sulla punibilità del teste che abbia agito al fine di prevenire un nocumento grave e non altrimenti evitabile per la libertà e per l'onore del congiunto. Tratteggiato con motivazione articolata il contrasto giurisprudenziale a fondamento dell'intervento nomofilattico, i giudici di legittimità hanno optato per una soluzione che valorizza la connessione tra normativa processuale e diritto sostanziale, ispirata all'esigenza di salvaguardare la tenuta dell'istituto della testimonianza del familiare tramite una responsabilizzazione del beneficiario della disciplina di favore dettata dall'art. 199 del Codice di procedura penale.
Molte sono le incertezze che ancora circondano il sistema di determinazione e riscossione della tariffa rifiuti, nonostante che il Codice ambientale abbia previsto una nuova tariffa che, però, per essere operativa, aspetta ancora il relativo regolamento attuativo. Nell'articolo gli A. esaminano con particolare attenzione le problematiche inerenti la riscossione della tariffa rifiuti legate alla predisposizione del relativo Piano finanziario.
I giudici calabresi ritengono che sia annullabile la delibera assembleare alla quale abbia preso parte il singolo "comproprietario" della partecipazione, anziché il rappresentante comune da nominare a norma dell'art. 2468 ult. cpv. c.c. Mentre tale affermazione risulta senz'altro condivisibile (oltre che conforme all'orientamento della S.C. e della dottrina), non altrettanto può dirsi degli ulteriori rilievi, secondo cui la regola dell'art. 2468 comma 5 c.c. costituirebbe il portato del "principio di unitarietà della quota" e si collegherebbe, altresì, al carattere dell'indivisibilità delle quote (o partecipazioni) della "nuova" società a responsabilità limitata.
L'attenzione sarà posta sull'incidenza della delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario sul giudizio di separazione in corso, analizzando, tra l'altro, i poteri del giudice della separazione in ordine ai profili patrimoniali nel caso in cui la Corte d'appello abbia adottato misure economiche provvisorie.
Si tratta dell'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso i decreti del giudice di secondo grado che, senza pronunciarsi nel merito, abbia dichiarato inammissibile in rito il proposto reclamo.
Nel provvedimento reso dal Tribunale di Milano, si sottolineano alcuni aspetti inerenti l'esatta configurazione dei doveri del revisore dei bilanci societari, così come la tipologia di responsabilità che può dirsi scaturire dall'inesatto adempimento di tale attività, fino ad indagare il nesso che permette di condannare il revisore a risarcire chi abbia investito in titoli della società certificata.
"causalità psichica", in relazione ai casi in cui si assuma che la condotta di un soggetto abbia cagionato un evento non dandogli direttamente causa ma determinando in un altro soggetto un dato atteggiamento psicologico, sulla base del quale quest'ultimo abbia posto in essere la condotta direttamente causativa dell'evento. Si evidenzia come emerga, al riguardo, un profilo di criticità dell'apparato concettuale imperniato sulla teoria condizionalistica integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi, rilevandosi come, in questa materia, il parametro nomologico sia, per lo più, costituito soltanto da generalizzazioni del senso comune a ridotto coefficiente probabilistico. Ci si interroga pertanto sull'esperibilità di itinerari alternativi di spiegazione eziologica dell'evento, segnatamente attraverso un procedimento di natura induttiva fondato sulla rilevazione di tutte le emergenze del caso concreto.
La sentenza della Corte di Cassazione affronta la questione del tipo di invalidità che colpisce la delibera dell'assemblea straordinaria di una società per azioni che abbia ingiustamente sacrificato il diritto di opzione di un socio. La Corte individua nella annullabilità, anziché nella nullità, la sanzione da applicare alla decisione dell'assemblea lesiva del diritto riconosciuto al socio dell'articolo 2441 c.c. Detta pronuncia è stata adottata applicando le norme esistenti prima della riforma del diritto societario, però la conclusione cui la Suprema Corte è giunta non può che essere considerata anche sotto il vigore della normativa vigente.
La sentenza in epigrafe offre lo spunto per alcune considerazioni concernenti la procedura di indennizzo diretto del terzo trasportato ex art. 141 del Codice delle Assicurazione e, segnatamente, offre la possibilità di sostenere l'utilizzabilità di detta procedura anche nei casi in cui il trasportato spesso abbia subito pregiudizio in dipendenza di un sinistro che coinvolge esclusivamente il veicolo sul quale si trovava a viaggiare, senza che sia necessario uno scontro tra più veicoli come presupposto indefettibile per l'applicazione della citata disposizione.
Le Sezioni Unite della Corte vengono chiamate a risolvere, in sede di composizione di contrasto, la questione degli effetti di una sentenza di rinvio con la quale la stessa Corte di legittimità, annullando la sentenza impugnata, abbia altresì indicato il giudice competente mercé l'uso delle locuzioni "dinanzi ad altra sezione", "in diversa composizione", "in persona di altro magistrato". Il principio di diritto che viene affermato è quello secondo il quale la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383 comma 1 c.p.c. contiene una statuizione di competenza funzionale nella sola parte in cui individua l'ufficio giudiziario dinanzi al quale andrà a celebrarsi il giudizio rescissorio sotto il profilo del pari grado rispetto a quello che ebbe ad emanare la sentenza cassata. Viceversa, la statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati-persone fisiche che pronunciarono la predetta sentenza non attiene a profili di competenza, di talché l'eventuale celebrazione del giudizio di rinvio dinanzi ad un collegio almeno uno dei cui componenti abbia partecipato alla pronuncia della sentenza cassata comporta (non già l'applicabilità delle norme sull'astensione/ricusazione ma) la nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c., vertendosi in tema di vizio di costituzione del giudice.
Nelle intenzioni del Governo italiano il nuovo accordo dovrebbe migliorare la posizione delle imprese italiane sul piano concorrenziale senza che si abbia un significativo decremento del gettito fiscale.
Ma se per il convivente "more uxorio" valgono le stesse regole operanti per il coniuge - aggiunge la Suprema Corte - allora grava sul contribuente non titolare di diritti reali, il quale abbia effettivamente sostenuto le spese di ristrutturazione edilizia, la prova della detenzione dell'immobile da epoca anteriore all'inizio dei lavori.
Secondo la risoluzione n. 56/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, compete il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad una prestazione resa da un soggetto non residente, nonostante l'operatore nazionale non abbia attivato il meccanismo dell'autofattura. Come insegnala giurisprudenza della Corte di giustizia europea, occorre pervenire alle stesse conclusioni anche se la violazione è constatata dopo che sono decorsi i termini per esercitare la detrazione fissati dalla normativa interna. In ogni caso, resta punibile il comportamento del contribuente inadempiente, al quale continua ad applicarsi una sanzione commisurata al tributo.
La pronuncia offre spunto per analizzare le modalità e le ragioni della presentazione dell'istanza di rimborso, al fine di evitare, a causa dell'errata modalità di presentazione, che venga negato il rimborso IVA al contribuente che ne abbia diritto.
Infatti, essa mette in dubbio la correttezza della deducibilità della sola parte dell'IRAP che abbia colpito il costo del lavoro e gli interessi passivi, e quindi abbia incrementato per l'impresa il valore di questi fattori della produzione, la cui deducibilità dall'imponibile dell'IRPEG e dell'IRES è pacifica e necessaria per giungere alla corretta individuazione del reddito al netto dei costi. Detta indeducibilità è stata introdotta dal legislatore per ragioni estranee alla razionalità delle imposte sui redditi e, principalmente, per avere aliquote legali più basse e per evitare problemi di coordinamento tra tributi regionali ed erariali. Ma, dal 2001 al 2010, anche l'IRAP è un tributo erariale e non sembrano sussistere altre ragioni costituzionalmente rilevanti per negare l'indeducibilità di una voce di costo.
Con l'ordinanza n. 12777 del 2009 la Corte di cassazione afferma che l'avvocato che abbia svolto l'attività di arbitro può legittimamente imputare il compenso all'associazione professionale cui appartiene. La pronuncia, anche alla luce del sistema tariffario previsto per il professionista che abbia svolto tale attività, appare condivisibile.
Secondo la risoluzione n. 184/E del 2009 dell'Agenzia delle entrate, gli aggiustamenti di prezzo a fronte di una cessione di azioni perfezionatasi in precedenti periodi d'imposta seguono sempre il regime della componente di reddito che vanno a rettificare, con il portato che, laddove la prima plusvalenza non abbia beneficiato del regime della "participation extemption", per carenza, ad esempio, del requisito dell'"holding period", anche l'eventuale aggiustamento di prezzo dovrà considerarsi integralmente imponibile ai fini IRES.
L'articolo affronta con particolare attenzione il problema dell'anticipazione del parto prima che il feto abbia raggiunto la soglia della viabilità. Vengono esaminate le posizioni principali della Tradizione cattolica e le risposte a specifici quesiti date dal Sant'Uffizio tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. L'A. ritiene che l'applicazione del principio del duplice effetto a queste situazioni non sia del tutto convincente e propone una soluzione alternativa nella individuazione del solo bene possibile.
Il convenuto che eccepisce la compensazione può successivamente e liberamente ritirare l'eccezione, anche dopo che la contestazione dell'attore abbia determinato l'insorgere di una causa di accertamento incidentale ex lege ai sensi dell'art. 35 c.p.c .? Il tema, poco esplorato, conduce a confrontarsi con il significato ed il ruolo sistematico dell'accertamento incidentale ex lege la cui palese deviazione rispetto al canone fondamentale della domanda di parte ben potrebbe giustificare una diversa disciplina processuale ed in questo caso specifico l'inapplicabilità dell'art. 306 c.p.c.
Nell'ambito del giudizio direttissimo, la possibilità di accedere ai riti alternativi è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità allorché l'imputato abbia già ottenuto termine a difesa, in considerazione della separazione delle due facoltà sancite dall'art. 451 c.p.p. Una diversa lettura della norma, recepita in parte anche nella prassi giudiziaria, consentirebbe invece di invocare il termine a difesa anche al fine di valutare l'opzione dei riti deflattivi.
Alla luce di tale orientamento, l'A. si chiede se l'omosessualità di un coniuge possa considerarsi motivo di invalidità del matrimonio (concordatario) e, al contempo, causa di addebito o addirittura fonte di un'obbligazione risarcitoria gravante sul coniuge che abbia tenuto una relazione omosessuale extraconiugale, considerato che è la circostanza oggettiva dell'esistenza di un'inclinazione omosessuale, prima ignota, a rendere la convivenza intollerabile, mentre un'eventuale relazione extraconiugale potrebbe essere considerata momento di un processo di emersione della reale inclinazione sessuale.
L'intervento mira invece ad evidenziare come, quanto almeno al fronte penalistico, le novità siano meno importanti di quelle annunciate e la stessa neonata responsabilità degli enti abbia campi di applicazione piuttosto limitati.
E' incompatibile ad esercitare le funzioni di g.u.p. il giudice che abbia precedentemente ordinato la trasmissione degli atti al p.m., ex art. 521, comma 2, c.p.p
Vengono anche specificati i criteri risarcitori di un soggetto anziano valutando in concreto il mutamento delle situazioni di vita a seguito delle lesioni, soprattutto nel caso in cui il danneggiato abbia superato la durata media di vita nazionale.
E' nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p. (In applicazione di detto principio le S.U. hanno ritenuto che il vizio di notificazione, difforme dal modello legale, non abbia provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento, del resto nemmeno dedotti, dell'imputato, il quale, tra l'altro, aveva proposto personalmente le impugnazioni di appello e di legittimità; d'altro canto, le S.U. hanno ritenuto tardiva la relativa eccezione di nullità, che ben poteva a doveva essere proposta nel giudizio appello).
Le Sezioni Unite della Corte, chiamate a comporre un perdurante contrasto di giurisprudenza in ordine agli aspetti morfologici e funzionali della traditio anticipata di un immobile in capo al promissario acquirente che abbia stipulato, con il promittente venditore, un preliminare c.d. "complesso", riaffermano (non del tutto convincentemente) la tesi tradizionale, che qualifica come mera detenzione - piuttosto che vero e proprio possesso - la immediata disponibilità del bene conseguita dal promittente compratore che abbia, a sua volta, contestualmente versato (in tutto o in parte) il prezzo della futura vendita.
La Suprema Corte afferma, a Sezioni Unite, la responsabilità del produttore di sigarette per l'apposizione sui pacchetti della dicitura "light" che, ingannando il consumatore, gli abbia cagionato un danno alla salute: ma scarta la rigorosa applicazione delle regole dell'illecito aquiliano. Ed il c.d. danno da pericolo vacilla.
In un caso di lesione del rapporto parentale, il Tribunale di Trieste puntualizza come il danno morale abbia una rilevanza fondamentale nella personalizzazione del danno psichico.
La sentenza in oggetto esamina una originale fattispecie concernente la configurabilità del giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato ad un telelavoratore, il quale abbia rifiutato di trasferirsi in altra città, presso gli uffici dove la convenuta ha concentrato le mansioni già svolte dal lavoratore stesso.
., nei confronti del locatore per il deterioramento della cosa locata qualora il conduttore stesso non fornisca la prova dell'esistenza di causa a lui non imputabile; tale principio può essere derogato nel caso in cui il fattore determinante il danno abbia riguardato strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, pertanto, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza.
In materia di esercizio del potere officioso di riduzione dell'ammontare della clausola penale, al fine di garantire l'interesse generale all'equilibrio delle prestazioni, la Corte di legittimità, con la pronuncia in commento, rileva che, anche laddove il debitore abbia parzialmente adempiuto la propria obbligazione, occorre che il giudice non proceda ad un'automatica riduzione della penale, ma tenga sempre conto del prevalente interesse del creditore all'adempimento integrale della prestazione.