Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

57715
Stato 7 occorrenze

Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.

Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

60027
Stato 6 occorrenze
  • 2001
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti; 8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7. Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6; 9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3, che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista; 10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4 hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista; e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente: 1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età; 2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno; f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »; f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato; h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse; i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »; m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati; n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: « Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: « L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »; h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; i) all'articolo 41, primo comma, le parole:« previa deliberazione di questa » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della Giunta »; l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »; n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: « I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »; l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente: « Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »; o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »; p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali »; c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »; d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; e) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: « Art. 8-bis. - Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione »; f) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente: « Sezione II - Presidente della Regione e Giunta regionale. Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione. Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi »; g) all'articolo 12, il primo comma è sostituito dai seguenti: « L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi »; h) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: « Art. 13-bis. - Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo »; i) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente: « Art. 17-bis. - Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvare a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale »; l) dopo l'articolo 41, la rubrica: « Disposizioni transitorie » è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali e transitorie »; m) dopo la rubrica: « Disposizioni finali e transitorie », all'articolo 42 sono premessi i seguenti: « Art. 41-bis. - Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Art. 41-ter. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: « Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »; ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente: « Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »; ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente: « Art. 60. - Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali »; gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente: « Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »; hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: « fra il presidente della relativa giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « fra il Presidente della relativa Provincia »; ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale »; ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: « o da quello della giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « o da quello della Provincia »; mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente: « Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca »; nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente: « Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; oo) all'articolo 104, « le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 »;

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

60078
Stato 1 occorrenze
  • 2001
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Fallimento, valutazione e affitto d'azienda - abstract in versione elettronica

83085
Danovi, Alessandro 1 occorrenze
  • 2001
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Ne emerge che, se il primo presupposto perché abbia senso parlare di valutazione è la sopravvivenza dell'azienda, lo stato di affitto consente la continuazione dell'attività giustificando l'utilizzo di criteri diversi dal semplice metodo analitico patrimoniale per la stima. Ciò premesso, dal punto di vista metodologico la pendenza di una procedura non comporta significative differenze nella scelta dei criteri di valutazione che devono essere individuati con riferimento alla tipologia dell'azienda o del ramo d'azienda, con preferenza, anche per il più agevole utilizzo, per il metodo misto e in particolare per il criterio di stima autonoma del Goodwill.

Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali - abstract in versione elettronica

83111
Bartole, Sergio 1 occorrenze
  • 2001
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Si rileva, inoltre, come la Corte abbia ampiamente superata l'iniziale scelta di limitare ai profili esterni il sindacato su quella dichiarazione. Il che comporta una riduzione della valenza politica che si è disposti a riconoscere alla dichiarazione medesima, mentre la Corte si trova sempre più impegnata in indagini di ordine fattuale, seppure in assenza delle parti private interessate. Queste conseguenze potrebbero essere parzialmente evitate se si rimuovessero gli effetti preclusivi della pregiudiziale, consentendo ai giudici di procedere anche in pendenza di essa e facendo carico alle Camere di sollevare il conflitto solo in presenza di reale lesività dell'intervento giudiziale. In tal caso la Corte potrebbe dettare norme per arrivare ad una sollecita sospensione degli atti giudiziari impugnati.

Il regionalismo di Giannini - abstract in versione elettronica

83145
Desideri, Carlo 1 occorrenze
  • 2001
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Vengono evidenziate innanzitutto le sue critiche delle ambiguità e delle incertezze del testo costituzionale in ordine alla figura delle Regioni, ma insieme la sua insistenza sulla necessità di attuare la Costituzione, basata sulla convinzione che la riforma regionale sia inscritta nel profondo delle trasformazioni della Costituzione materiale e che la Costituzione scritta abbia da qui comunque recepito alcuni fondamentali principi innovativi. Ripercorrendo quindi l'impegno e le attività di Giannini nel decennio 1970-1980 e negli anni successivi - dalla presidenza della Commissione per il completamento dell'ordinamento regionale agli interventi in qualità di ministro della Funzione pubblica, dall'impegno e dalle proposte per la riforma del sistema degli Enti locali all'attenzione ai problemi degli squilibri regionali fino all'iniziativa del referendum abrogativo dell'intervento straordinario - viene messo in luce come Giannini, malgrado le delusioni per il procedere faticoso, incompleto e frammentario delle riforme, abbia mantenuto fermo il punto che la riforma regionale rappresenta un momento di innovazione e trasformazione fondamentale, occasione e componente di una più generale razionalizzazione e riordino di tutto il sistema dei pubblici poteri, a livello statale e locale. La terza parte del saggio ricostruisce la riflessione teorica di Giannini sul regionalismo e sulle autonomie. Viene ricordato innanzitutto il suo impegno scientifico, negli anni cinquanta e sessanta, volto a superare le confusioni concettuali allora esistenti sui temi delle Autonomie locali e del decentramento. In secondo luogo viene ripercorsa la sua costruzione di un primo paradigma concettuale nel quale l'autonomia politica si configura come una posizione giuridica dell'ente territoriale derogatoria e subordinata rispetto allo Stato; lo sviluppo, quindi, accanto al primo, di un altro paradigma, nel quale l'indipendenza degli enti è fondata sull'esistenza di collettività (o gruppi) diverse da quella statale, destinato ad assumere rilevanza sempre maggiore nel pensiero di Giannini, pur senza superare del tutto il primo paradigma; viene quindi evidenziato come, in questo quadro, Giannini giunga a distinguere la posizione giuridica degli Enti territoriali tradizionali da quella delle Regioni e, infine, il suo impegno e la sua preoccupazione in ordine alla necessità di ridefinire i rapporti tra i poteri pubblici per un ordinato sviluppo del pluralismo. La conclusione del saggio, sulla base dell'analisi svolta, tratta sinteticamente dei fondamenti del regionalismo in Giannini.

Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale - abstract in versione elettronica

83209
Ruggeri, Antonio 1 occorrenze
  • 2001
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Avuta attenzione alle implicazioni che è dato riscontrare, nelle esperienze degli ordinamenti di tradizione liberale, tra il principio democratico e la ragionevolezza, si evidenzia il diverso modo complessivo di atteggiarsi della ragionevolezza a seconda che si abbia riguardo all'attività degli organi d'indirizzo politico ovvero a quella degli organi giurisdizionali (e, fra questi, segnatamente della Corte Costituzionale, pure nella sua peculiare, irripetibile connotazione). Passando, quindi, a trattare specificamente dei giudizi di costituzionalità su basi di ragionevolezza, si torna a riflettere su due questioni cruciali sulle quali da tempo la dottrina s'interroga, vale a dire se (e fino a che punto) possa distinguersi tra il sindacato d'irrazionalità delle leggi e quello d'irragionevolezza, così come se i giudizi che fanno capo a quest'ultima attengano all'area ricoperta dalla teoria dell'interpretazione ovvero a quella della teoria del bilanciamento degli interessi. In un caso e nell'altro, si mostra quanto sia riduttivo e forzoso impostare le questioni suddette nei termini di una rigida alternativa tra poli teorici contrapposti e reciprocamente irriducibili ad unità. Riguardate, infatti, le questioni stesse da una prospettiva assiologicamente orientata, si tenta di mostrare come esse siano, almeno in parte, componibili in un quadro unitario e come, pertanto, sia in gran parte artificioso tenere reciprocamente distinti i fatti d'interpretazione da quelli di bilanciamento e, ancora prima, i giudizi d'irrazionalità da quelli d'irragionevolezza. Da un angolo visuale ancora più ampio, si coglie, infine, come la ragionevolezza costituisca il "luogo" o lo strumento più idoneo al mantenimento dell'equilibrio tra "diritto costituzionale" e "diritto politico" e come, dunque, ogni questione teorica che ad essa faccia riferimento si converta e risolva interamente nella questione stessa della identità della Costituzione e, per ciò pure, del metodo nello studio del diritto costituzionale.

Il Presidente della Repubblica è giuridicamente responsabile, in sede civile, per le sue "esternazioni" ingiuriose e/o diffamatorie - abstract in versione elettronica

83213
Piazza, Marcello 1 occorrenze
  • 2001
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Sicché, il Capo dello Stato deve essere considerato giuridicamente irresponsabile anche nelle circostanze in cui, mediante "esternazioni" manifestate a causa della carica ricoperta, egli abbia "ingiuriato" e/o "diffamato" l'altrui personalità. Contrariamente a quanto dedotto nella sentenza in commento, però, si afferma che le predette circostanze sono di per sé idonee a collocare presuntivamente le stesse "esternazioni" nell'alveo dei comportamenti privati del cittadino-Presidente della Repubblica. Conseguentemente, in sede di giudizio, è quest'ultimo a dover dimostrare che le medesime "esternazioni" rientravano nel campo di operatività dell'art. 90 Cost. (se del caso, allegando la prova - ex art. 51 c.p. - che le offese profferite erano funzionalmente necessarie, in via di "auto-difesa", a salvaguardare l'autorità e il prestigio dell'ufficio della Presidenza della Repubblica).

A proposito del potere di veto selettivo del Presidente degli Stati Uniti d'America - abstract in versione elettronica

83237
Zorzi Giustiniani, Antonio 1 occorrenze
  • 2001
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Più convincente appare la tesi dei giudici dissenzienti (Breyer e Scalia), i quali sottolineano come la Corte si sia lasciata fuorviare da una interpretazione letterale delle disposizioni impugnate e non abbia tenuto conto della effettiva portata dell'istituto, concepito soprattutto per combattere il fenomeno della c.d. "pork-barrell legislation" - fonte di dissipazione del pubblico danaro - e per ridurre il deficit federale, utilizzando i risparmi ottenuti grazie all'intervento cassatorio del Presidente.

Prima notificazione all'imputato non detenuto e patologie del secondo accesso: note a margine di una declaratoria di manifesta infondatezza - abstract in versione elettronica

83243
Di Chiara, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2001
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.; la violazione di tale norme, pur non sanzionata attraverso previsioni speciali di nullità, è, tuttavia, comunque suscettibile di rientrare nel quadro delle nullità di tipo generale allorché la patologia abbia dato luogo a violazione del diritto di difesa.

Giurisprudenza manipolativa della Corte costituzionale e tutela dell'imparzialità del giudice: appunti in tema di rapporti tra astensione e ricusazione dello iudex suspectus - abstract in versione elettronica

83247
Di Chiara, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2001
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., che ha ampliato il catalogo delle cause di ricusazione all'ipotesi - dapprima ricompresa nel semplice alveo dell'astensione "per gravi ragioni di convenienza" - del giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Lo scritto indugia, infine, sull'esigenza di un uso appropriato della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, rispettosi del principio del contraddittorio: ove si vigili onde evitare sconfinamenti in aree estranee al "thema decidendum" si porranno le premesse per scongiurare incidenza statistiche abnorme della "nuova" ricusazione "per invasione".

Conflitti di attribuzioni, poteri dello Stato, garanzia dell'insindacabilità e tutela costituzionale del singolo parlamentare - abstract in versione elettronica

83259
Saitta, Antonio 1 occorrenze
  • 2001
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Alla luce di tali premesse ricostruttive, ed anche della giurisprudenza costituzionale ormai da tempo consolidata sul concetto di potere dello Stato, lo studio giunge alla conclusione che tale natura possa essere riconosciuta anche al singolo parlamentare all'interno della Camera di appartenenza e nei confronti della maggioranza che si sia espressa (o abbia omesso di esprimersi) su una richiesta di copertura ex art. 68 comma 1 Cost. In ragione di ciò, il saggio si concluder riconoscendo al singolo parlamentare il potere di sollevare conflitto contro la Camera di appartenenza per la violazione delle attribuzioni previste in Costituzione (art. 67 Cost.), ancorché eguale legittimazione non riconosca verso l'esterno, nei confronti di poteri diversi dalla Camera di appartenenza (ad esempio, la Magistratura), essendo legittimato in tali occasioni soltanto l'organo collegiale.

L'attività normativa del governo nei mesi di dicembre 2000 e gennaio-febbraio 2001 - abstract in versione elettronica

83267
Napolitano, Giulio (a cura di) 1 occorrenze
  • 2001
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L'analisi relativa ai mesi di dicembre 2000 e gennaio e febbraio 2001 indica come la prospettiva della conclusione della legislatura abbia indotto il Governo Amato ad un'accelerazione complessiva della propria azione. Gli effetti di ciò sono stati positivi per le politiche di razionalizzazione normativa e decentramento (con l'adozione di ben undici regolamenti di delegificazione e l'approvazione del disegno di revisione costituzionale in senso federale dell'ordinamento repubblicano) e negative per quelle di liberalizzazione e semplificazione (in ragione del prevalere, almeno sul piano strettamente quantitativo, delle opposte misure di amministrativizzazione e complicazione). Meno rilevanti, infine, i dati relativi alle politiche di privatizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Il precedente tra certezza del diritto e libertà del giudice: la sintesi nel diritto vivente - abstract in versione elettronica

83277
Cavino, Massimo 1 occorrenze
  • 2001
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La prima parte del lavoro vuole mostrare come la dottrina del diritto vivente abbia contribuito ad attribuire un carattere istituzionale al precedente giudiziario nell'ordinamento italiano: si nota in particolare come la regola di diritto vivente, affermatasi per lo spontaneo e libero consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale, non goda di un'autorità meramente persuasiva, dal momento che costituisce un limite alla libertà interpretativa della Corte costituzionale arrivando così ad incidere sull'operatività del criterio formale di gerarchia delle fonti al livello del controlli di costituzionalità. La seconda parte guarda alla giustificazione del ruolo istituzionale del precedente, così come ricostruito, nell'ambito di un ordinamento pluralista, ritenendo di ravvisarla nel valore della certezza del diritto intesa come inviolabilità delle situazioni soggettive.

"Mortati può attendere" (A proposito del controllo di costituzionalità dei regolamenti di delegificazione) - abstract in versione elettronica

83293
Di Cosimo, Giovanni 1 occorrenze
  • 2001
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Nell'uno e nell'altro caso, la legge dovrebbe essere annullata dalla corte con conseguente indiretto annullamento del regolamento delegato che alla legge abbia fatto seguito. Tuttavia, vi è il rischio che il giudizio sulle leggi che omettano di fissare i "principi di delimitazione" risulti poco efficace. A questo proposito può rivelarsi fruttuoso in ricorso alla "teoria del diritto vivente di origine regolamentare" elaborata da Esposito. Anche se non sembra ancora giunto il momento per dare seguito integralmente alla tesi che vuol attrarre i regolamenti al giudizio di legittimità costituzionale di fronte alla Corte, la tesi di Mortati potrebbe rivelarsi utile nella eccezionale ipotesi della reiterata inerzia dei giudici rispetto a un regolamento che incida gravemente in materia di libertà.

Dall'autonomia alla responsabilità: il desiderio di maternità e la possibilità della FIVET - abstract in versione elettronica

83323
Gensabella Furnari, Marianna 1 occorrenze
  • 2001
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E' lo stesso desiderio di maternità a guidarci in questa rilettura del principio di autonomia: iscritto nel corpo, tale desiderio va oltre il corpo proprio, aprendosi alla corporeità dell'altro perché un terzo abbia vita. Di fronte alla rivendicazione dell'autonomia del procreare si leva la voce della responsabilità, da sempre insita nell'esser-madre: una voce che invita a tutelare la vita che chiamiamo al mondo sin dal suo primo apparire, e a vigilare perché le siano assicurati i diritti fondamentali all'identità parentale e alla famiglia. Inteso nella sua verità, non come desiderio di avere un figlio, ma come desiderio di essere madre, il desiderio di maternità, trova in se stesso la propria regola, il correttivo a quel dilatarsi indefinito dei fini, quasi una "festa del desiderio" a cui la FIVET eterologa apre. Ciò significa imparare a cadenzare, o addirittura a fermare, il passo del desiderio, seguendo le voci antiche di Logos e Cura.

Il Medico Attore e l' Attore Medico - abstract in versione elettronica

83399
De Caprio, Lorenzo; Cinque, Paola 1 occorrenze
  • 2001
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Da un lato gli AA. fanno emergere, anche paradossalmente, i caratteri "teatrali" della professione, dall'altro sottolineano il fatto che la maschera del medico nel Teatro abbia assolto costantemente una funzione di critica sociale richiamando costantemente, severamente, energicamente i professionisti della vita al rispetto dei valori, umani prima e morali poi, che contraddistinguono una professione che ha al centro dei suoi interessi l'uomo. Nello stesso tempo l'attore che si fa medico sulla scena permette di seguire con sorprendente fedeltà la nascita, l'evoluzione e l'ascesa del ruolo medico nelle società occidentali. Scena invariante dell'azione del medico si rivela la sofferenza umana e sua controparte la Morte, così, tra le polarità del medico che si fa attore, e dell'attore che si fa medico emerge un percorso storico che dal Tragico greco, giunge all'Umano cristiano, e poi passando per il Comico, ci porta al Dis-Umano contemporaneo.

La musica nell'era digitale - abstract in versione elettronica

83507
De Angelis, Deborah 1 occorrenze
  • 2001
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Non tanto l'idea del servizio in sé ha creato disappunto, quanto il modo in cui MP3.com, una volta fatto il suo ingresso nel ciberspazio, abbia memorizzato oltre 80000 cd di artisti famosi, li abbia codificati in file MP3 e resi disponibili in Internet agli utenti muniti di password.

Aumenti di capitale e conferimenti in società tra vecchia e nuova normativa - abstract in versione elettronica

83563
Ianniello, Barbara 1 occorrenze
  • 2001
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Sono, tra l'altro, soggetti all'imposta fissa di registro, pari a lire 250.000, anche le costituzioni e gli aumenti di capitale o patrimonio, nel caso in cui la società destinataria del conferimento abbia la sede legale o amministrativa in un altro Stato membro della UE. Il trattamento fiscale dell'operazione di riduzione del capitale per perdite deve essere identico sia quando le stesse sono di ammontare inferiori al capitale, sia quando superano l'entità del capitale nominale. In caso di perdite di ammontare superiore al capitale sociale, l'operazione di ripianamento prevista dall'art. 2447 c.c. ha natura unitaria e, conseguentemente, unitaria deve essere anche la tassazione.

Internet e la cittadinanza per meriti economici - abstract in versione elettronica

83601
Vitiello, Paolo 1 occorrenze
  • 2001
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Ciò era collegato al fatto che alcuni Paesi occidentali richiedono al cittadino che abbia acquisito la cittadinanza di altro Stato di rinunciare alla originaria cittadinanza mediante atto di volontà espressa. Siccome tale atto spesso non viene posto in essere, alcuni Paesi prevedono la possibilità di ottenere la cittadinanza dello Stato per c.d. meriti economici, ovviamente nell'ambito di programmi di sviluppo economico. L'A. elenca le pagine Web esplicative delle conseguenze giuridiche del possesso di una doppia cittadinanza.

Indagini bancarie e prova della soggettività passiva - abstract in versione elettronica

83631
Castelli, Fabio 1 occorrenze
  • 2001
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Esigenze di trasparenza e di legalità dell'azione amministrativa impongono, comunque, che l'Ufficio, prima di avviare il controllo, abbia già acquisito elementi da cui risulti l'esistenza della soggettività passiva. La Suprema Corte ha rilevato che i movimenti del conto bancario possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di una eventuale attività oculata (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività. Motivi di trasparenza e di legalità dell'azione amministrativa impongono che la persona da controllare sia preventivamente identificata come soggetto IVA; il che presuppone la conoscenza di fatti da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, l'esistenza della suddetta qualità in capo all'agente.

Ritenute operate su dividendi esteri - abstract in versione elettronica

83683
Monarca, Paolo 1 occorrenze
  • 2001
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Secondo i giudici della Cassazione, l'elemento fondante per la riduzione della facoltà impositiva dello Stato italiano è non già l'avvenuto pagamento dell'imposta nello Stato estero, ma la circostanza che l'effettivo beneficiario dei dividendi sia una società che nello Stato estero abbia la propria sede.

L'omessa tenuta della contabilità e l'accertamento induttivo - abstract in versione elettronica

83717
Stesuri, Aldo 1 occorrenze
  • 2001
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E,' dunque, importante individuare i presupposti e verificare l'efficacia di questo strumento per la lotta all'evasione fiscale, avendo particolare riguardo al caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia omesso completamente di tenere le scritture contabili fiscalmente rilevanti. Alla stregua degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, se ne possono, tuttavia, cogliere anche i difetti ed i possibili inconvenienti a danno del contribuente. L'accertamento induttivo extra-contabile consente di ricostruire il reddito d'impresa prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti, con facoltà di fare ricorso anche a presunzioni sprovviste dei requisiti di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 1729 c.c. Pur mutando la procedura con la quale si perviene alla rettifica del reddito imponibile, l'oggetto dell'accertamento resta sempre il reddito del contribuente effettivamente prodotto nell'esercizio di un'impresa commerciale, di arti o di professioni. Gli uffici fiscali sono tenuti a motivare adeguatamente gli atti d'accertamento, nel senso di far conoscere all'intimato l'an ed il quantum della maggior pretesa fiscale, di modo che in sede di giudizio il ricorrente possa dedurre tutte le prove oggettive a discarico delle imputazioni. Per la Cassazione, in tema di accertamento delle imposte, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, è consentito procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi secondo il metodo induttivo, purché l'accertamento risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti di precisione, gravità e concordanza, e desunte da dati di comune esperienza. Dottrina e giurisprudenza sono d'accordo nel ricorso alle presunzioni semplici nell'accertamento analitico, soprattutto nei casi in cui le inesattezze e le incongruenze tra la dichiarazione dei redditi e le scritture contabili siano talmente numerose e ripetute da legittimare l'amministrazione a prescinderne in tutto o in parte, ricostruendo il reddito d'impresa sulla base di fatti e circostanze precise, gravi e concordanti.

Effetti penali dell'interpello ordinario e speciale - abstract in versione elettronica

83719
Gambogi, Gianluca 1 occorrenze
  • 2001
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L'art. 11 comma 3 l. 212/2000 stabilisce che non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria, limitatamente alla questione oggetto di interpello. Non è necessario che la legge delega contenga l'indicazione del limite massimo della presentazione imponibile, dovendo indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli. La verifica della sussistenza del vizio di eccesso di delega richiede un'interpretazione che tenga conto del complessivo contesto e delle finalità che hanno ispirato la legge delega, poiché i principi e i criteri direttivi, oltre che fondamento e limite, sono anche un criterio interpretativo delle norme delegate.

La compatibilità della zona economica speciale (ZEC) delle Isole Canarie alla luce del codice di condotta sulla fiscalità delle imprese - abstract in versione elettronica

83855
Di Battista, Alessandro; Valente, Maria Giuseppina 1 occorrenze
  • 2001
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Tuttavia, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione. Alla luce delle disposizioni del Trattato e del Codice di condotta, la Commissione, nel valutare specifiche misure fiscali ed i relativi obiettivi settoriali, regionali o orizzontali, dovrà aver riguardo anche alla loro capacità di attrarre investimenti esteri e capitali internazionali, come possibili strumenti di concorrenza fiscale dannosa.

Il testo unico in materia edilizia: quel che resta dell'urbanistica - abstract in versione elettronica

83867
Mazzarelli, Valeria 1 occorrenze
  • 2001
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Il testo unico recentemente approvato evidenzia, più di quanto non abbia fatto la legislazione frammentata di questi ultimi anni, la nuova dimensione della edilizia come materia a sé stante, e non più come principale momento gestionale-attuativo dell'urbanistica. Questa inversione di ruoli, che lascia presagire un futuro nel quale si arriverà all'urbanistica attraverso l'edilizia, trova conferme di carattere testuale particolarmente indicative nella disciplina dei titoli edilizi, ed in quella dettata per l'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.

Problemi di costituzionalità del sistema delle sanzioni amministrative bancarie - abstract in versione elettronica

83951
Tola, Manuela 1 occorrenze
  • 2001
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Nonostante il decisivo intervento della Corte costituzionale ne abbia escluso a chiare lettere l'incostituzionalità, si ritiene che le due norme presentino ancora numerosi profili di illegittimità. E ciò, anche in considerazione della recente disciplina sanzionatoria introdotta dal Testo Unico Finanziario per le imprese di investimento che, nonostante i numerosi aspetti di specialità, meglio si coordina con l'impianto generale della legge n. 689 del 1981.

L'omicidio volontario nella casistica del settorato medico-legale romano negli anni 1985-1997 - abstract in versione elettronica

84115
Cipolloni, Luigi; D'Annibale, Colomba; Mortati, Lorenza; Cecchi, Rossana 1 occorrenze
  • 2001
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Lo studio si propone di verificare se il fenomeno dell'omicidio volontario abbia subito modificazioni in rapporto al mutamento delle condizioni economiche, sociali e demografiche. Di ciascun caso sono studiati il sesso, l'età, le caratteristiche predisponesti alla vittimizzazione, la nazionalità, i precedenti penali, gli stati di intossicazione, le malattie mentali. Quindi sono stati esaminati i mezzi lesivi utilizzati, i tempi di sopravvivenza, i rapporti tra autori e vittime e, infine, i moventi. Le analisi condotte sull'ampia casistica hanno permesso di ricostruire la dinamica del reato in oggetto in modo sufficientemente analitico.

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