Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

63226
Stato 4 occorrenze
  • 1971
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Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

Legge 22 maggio 1971, n. 338 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte.

63412
Stato 2 occorrenze
  • 1971
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Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori né abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

Nel caso di rinvio di una legge da parte del Governo e di nuova approvazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge viene promulgata, salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito a sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.

Legge 22 maggio 1971, n. 339 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia.

63916
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'articolo 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.

Legge 22 maggio 1971, n. 340 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto.

64242
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.

Legge 22 maggio 1971, n. 341 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria.

64560
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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Nel caso in cui il Commissario del Governo non abbia apposto il visto e siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che il Governo della Repubblica abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta promulga la legge entro il quarantesimo giorno dalla avvenuta comunicazione.

Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.

65161
Stato 2 occorrenze
  • 1971
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Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati.

L'atto per il quale sia stato indetto un referendum che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere nuovamente sottoposto a referendum nel corso della stessa legislatura.

Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.

65591
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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Risultano eletti i Consiglieri compresi nella lista, che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.

65935
Stato 2 occorrenze
  • 1971
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La scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ove il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, equivale alla apposizione del visto.

In caso di rinvio, ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei componenti, si procede alla promulgazione se entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito.

Legge 22 maggio 1971, n. 347 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise.

66312
Stato 6 occorrenze
  • 1971
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La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale non vi abbia provveduto.

La Giunta ed il suo Presidente decadono altresì dallo ufficio quando, su una questione di fiducia, il Consiglio abbia espresso voto contrario.

La convocazione è effettuata da uno dei Vice Presidenti nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.

Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.

Il visto si ha per apposto se, entro trenta giorni dalla comunicazione, non lo sia stato ed il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi dell'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione.

Legge 22 maggio 1971, n. 349 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia.

67022
Stato 3 occorrenze
  • 1971
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In caso di parità di voti si procede al ballottaggio ed ove l'elezione abbia lo stesso risultato s'intende eletto il Consigliere più anziano di età.

Qualora manchi la presenza dei due terzi dei Consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede alla votazione purchè sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.

Legge 22 maggio 1971, n. 350 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.

67324
Stato 2 occorrenze
  • 1971
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Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'articolo 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.

Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.

67850
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.

Legge 28 luglio 1971, n. 519 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria.

68016
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata, se entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Camera dei Deputati. Regolamento

80157
Stato 14 occorrenze
  • 1971
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Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se l'assemblea o la commissione non le abbia respinte.

Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.

Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge.

La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'assemblea o la commissione a votare per alzata di mano.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

Salvo diverso accordo di tutti i gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del quinto comma dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.

La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle assemblee legislative. In tal caso la giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente giunta del Senato.

Un presidente di gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti nel precedente comma, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un deputato per gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi.

L'Ufficio di presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.

Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

Trascorso il termine previsto nel precedente comma senza che la relazione sia presentata, né la giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz' altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

Senato della Repubblica. Regolamento

81322
Stato 9 occorrenze
  • 1971
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Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.

Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.

I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente, salvo che per alcuni di essi la commissione abbia già esaurito la discussione.

I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgombrare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

La giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito regolamento, dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

Il Presidente del Senato, sentito il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'intesa con lo interrogante, dispone, dandone comunicazione all'assemblea, che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della commissione competente per materia.

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

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