La scelta di entrare o meno nella tassazione sostitutiva dipende, ovviamente, dall'ammontare di reddito complessivo dichiarato tenendo conto delle disposizioni di abbattimento della base imponibile, applicabili specialmente con riferimento ai contratti a canone concordato.
La sentenza in rassegna, particolarmente attenta all'effettivo andamento dei rapporti di finanziamento tra la banca e l'imprenditore correntista, al di là della tecnica di contabilizzazione sul conto corrente, consente una più matura, in quanto concreta, riflessione sull'attuale configurazione dell'azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie e sulla modulazione odierna del reale abbattimento dell'esposizione debitoria nei confronti della banca, secondo una più confacente valutazione economica complessiva ex post a superamento di una segmentazione atomistica del rapporto.