Se il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare è superiore a cinque ma non superiore a ventuno milioni di lire, l'imposta è determinata nel modo seguente: 1) sull'imponibile annuale, se inferiore a ventuno milioni, si opera un abbattimento in misura pari ai cinque sedicesimi della differenza, ripartito proporzionalmente qualora le operazioni imponibili effettuate siano soggette all'imposta con aliquote diverse; 2) l'imposta è ridotta alla metà a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19; 3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti numeri sono computate in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme versate mensilmente o trimestralmente nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31.