Entra in tal caso in funzione un meccanismo abbastanza complesso, e inusuale specialmente per l'operatore italiano, ma che, se correttamente compreso ed utilizzato, non solo risponde ad esigenze di efficienza, ma anche contiene in sé gli elementi per frustrare il forum shopping eventualmente messo in opera dal debitore in malafede.
Il confine tra congruità e non congruità è abbastanza labile, affidato alle caratteristiche specifiche del caso concreto ed a parametri non sempre obiettivi ed agevolmente predeterminabili.
L'Autore offre uno spunto di riflessione critica circa il possibile impatto di canoni culturali di difficile assimilabilità su consolidate tradizioni, linguistico-concettuali prima ancora che giuridiche: in tal senso considera le categorie, recentemente introdotte dal legislatore, sia nella Costituzione che nel processo, di ragionevole dubbio e di giusto processo per rapporto all'utilizzo, forse non abbastanza meditato, di formule che non appartengono al nostro sistema interpretativo.
Nell'ambito della normativa urbanistica, la mancata consegna del certificato di agibilità rappresenta uno dei temi più ricorrenti la cui analisi coinvolge in termini abbastanza simili sia il contratto preliminare sia il contratto definitivo di vendita. Le numerose teorie che sono state avanzate in materia si distinguono per il diverso peso che conferiscono alla mancanza del certificato di agibilità rispetto al godimento che può legittimamente trarsi dall'edificio trasferito; in tale contesto, la sentenza in oggetto conferma la tesi per cui tale mancanza determina la risolubilità del contratto, anche se deve ammettersi come la soluzione debba essere più articolata con specifico riferimento ai diversi casi che possono in concreto verificarsi. L'analisi specifica di tali diversi casi risulta altresì necessaria in quanto sul notaio grava la responsabilità di doverne consigliare una esplicita regolamentazione contrattuale che sia la più opportuna in riferimento alla concreta volontà delle parti.
Il panorama giuridico oltreconfine appare, sul tema de quo, a conti fatti abbastanza variegato (così, ad esempio, in Spagna, Germania, nonché Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia e, più di recente, Messico). Quanto all'Italia, era (ed è tutt'ora) da chiedersi se fosse davvero indispensabile una legge ad hoc sul testamento biologico, considerato che nessuna delle argomentazioni pure utilizzate a favore di un tempestivo intervento legislativo è apparsa davvero irresistibile. Sul piano del metodo legislativo osservato, comunque, non pochi dettagli del passaggio parlamentare da poco conclusosi in Senato destano più d'una perplessità: i risicatissimi "tempi" di approvazione del d.d.l. in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento; gli effettivi "destinatari" di esso (i quali, occorre rammentarlo, non dovevano certo essere i singoli protagonisti di un caso giudiziario, per quanto straziante e doloroso, ma piuttosto l'intera comunità dei consociati); l'"oggetto" scelto (ben lungi dall'attuare con legge un diritto già costituzionalmente consolidato si è, casomai, intravisto un Parlamento indaffarato più a sgombrare un "pieno" di diritti che desideroso d'integrarlo con poche, semplici, norme tecniche a contorno); il c.d. drafting legislativo (essendosi caparbiamente prediletta la strada di una disciplina minuziosa e dettagliata in luogo di più ampie ed elastiche previsioni). Anni ed anni di fiduciose speranze, e logoranti aspettative, non sono evidentemente bastati ad evitare che il legislatore approvasse una normativa - a tacer d'altro - poco sincera, tendenzialmente fuorviante, contraddittoria e discriminatoria nei suoi esiti ultimi (quando, invece, ad una legge "pesante" come quella all'esame, poteva più ragionevolmente preferirsi una, più agile, disciplina di soft law, ad imitazione di quanto già accaduto, ad esempio, in tema di divorzio o aborto).
L'operazione di "separazione" dei fatti amministrativi da rilevare non suscita particolare difficoltà quando si tratti di costi (acquisiti) di diretta imputazione, relativi cioè all'area commerciale o a quella istituzionale, mentre più complesso è il caso, peraltro abbastanza frequente, di costi (acquisti) "promiscui" che siano contemporaneamente riferibili sia all'attività commerciale che a quella istituzionale.