Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
Non di rado si registra un abbassamento della professionalità nel settore della magistratura, in quello dell'avvocatura e in quello dell'apparato dei collaboratori dell'una e dell'altra. A ciò si aggiunga che, nella quotidianità dell'amministrazione della giustizia, molto spesso contano le statistiche e quindi il bruto ammontare del lavoro svolto, anziché il rispetto vero dei diritti fondamentali dell'uomo, che vanno garantiti quali cardini di un "giusto processo penale regolato dalla legge", ai sensi dell'art. 111 della Costituzione; e ciò vale soprattutto per la giustizia penale. Di certo a rendere complessa l'attuazione della giurisdizione penale è il perdurante permanere in un unico contesto giudiziario delle problematiche penalistiche insieme a quelle che ruotano attorno alle aspettative patrimoniali di tipo civilistico della parte civile e delle vittime del reato in senso lato, nonché il proliferare di una legislazione farraginosa e caotica, per nulla sorretta dai principi tradizionali della scienza della legislazione. L'esperienza della giustizia penale costituisce il precipitato del sistema di valori di una società; se questo sistema si vanifica perché la maggioranza dei consociati opta per forme di esistenzialismo anche nel quotidiano, aumenta l'insieme delle condotte devianti rispetto alla codificazione formale delle norme.
Opposte invece le spinte nell'ambito della subordinazione, che esprimono un abbassamento rispetto ai livelli di tutela ordinari. Quanto al lavoro intermittente, infatti, la disciplina ordinaria in tema di licenziamento sembra sterilizzata in conseguenza della previsione che esclude la titolarità dei diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati durante il periodo di disponibilità. Previsioni di simile tenore sono contenute anche nella disciplina del lavoro ripartito. All'esito della sua analisi, l'A. conclude sottolineando la necessità di decifrare all'interno del diritto vivente i segnali della creazione di una sorta di continuum nel quale il gradiente della tutela viene dislocato al di là della stretta qualificazione ontologica del rapporto.