La riforma del diritto societario ha "rimodulato"il diritto della minoranza (rectius: dei soci) di richiedere la convocazione dell'assemblea di s.p.a. all'organo amministrativo ex art. 2367 c.c. Sul piano disciplinare, le principali differenze rispetto al testo ante-riforma dell'art. 2367 c.c. sono: da un lato, l'abbassamento della soglia di capitale sufficiente per richiedere la convocazione assembleare; dall'altro, l'introduzione di limiti all'azionabilità di tale congegno allo scopo di prevenire eventuali abusi.
Ciononostante, il diritto comunitario risulta ancora attardato sulla tradizionale concezione formale della materia. Così, il principio di legalità è inteso in senso funzionale ed è volto a garantire essenzialmente l'equilibrio dei poteri, non la tutela dei privati. Le garanzie procedimentali sono assicurate in modo pieno ai pubblici poteri e limitato ai privati. La tutela giurisdizionale, infine, risulta pregiudicata dall'incertezza circa l'individuazione del giudice competente, la legittimazione ad agire e la definizione dei termini di impugnazione, nonché dall'atteggiamento di self-restraint del giudice comunitario rispetto alle determinazioni della Commissione. Di qui, il rischio concreto di un generale abbassamento delle garanzie generalmente riconosciute ai singoli. La materia esaminata consente, peraltro, una riflessione generale sull'originalità del rapporto autorità-libertà nell'ordinamento comunitario. In questo contesto, esso appare, da un lato, più limitato, perché il braccio esecutivo della Commissione è costituito dalle amministrazioni nazionali, e, dall'altro, più complesso, in ragione del carattere composito dell'ordinamento stesso.