In particolare, sembra di scorgere dalla motivazione un recupero della specialità delle leggi interpretative rispetto alle leggi innovative retroattive, con il conseguente abbandono dell'idea dell'indistinguibilità tra le due categorie di atti. Tale specialità si manifesta soprattutto nella enucleazione di una serie di tests di giudizio che delle leggi di interpretazione autentica sono propri, vale a dire la "compatibilità" dell'interpretazione imposta con il tenore della disposizione interpretata e la ragionevolezza dell'opzione ermeneutica stessa. A questi due tests se ne aggiunge un terzo, derivante dalla portata (generalmente) retroattiva delle leggi interpretative: anche a tal proposito, tuttavia, la declinazione dei canoni di giudizio differisce rispetto al regime generale delle leggi retroattive, nella misura in cui si pone una particolare enfasi sull'esistenza o meno di un diritto vivente su cui l'intervento legislativo si innesti. L'autonomia delle leggi interpretative che da questi rilievi si ricava non viene smentita dall'articolazione della decisione dalla Corte resa nella specie, sebbene una motivazione non proprio agevole da decifrare consigli una certa cautela nelle conclusioni da formulare.