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Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

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Stato 11 occorrenze
  • 1973
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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(Merci cadute in abbandono)

(Merci estere cadute in abbandono)

(Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono)

Trascorso un mese dalla caduta in abbandono la dogana, a norma dei successivi articoli, procede alla vendita delle merci iscritte nei registri anzidetti ovvero ne dispone la cessione gratuita o la distruzione.

Nel medesimo registro indicato nel precedente comma vengono iscritte le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini di temporanea custodia gestiti dalla dogana e quelle non ritirate dai depositi di diretta custodia della dogana entro il termine di cui all'articolo 151, primo comma.

Decorso inutilmente tale termine, i campioni stessi, qualora non debbano essere tenuti a disposizione di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 76, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono presso le dogane.

Fino al momento dell'esito, le merci cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati restano in consegna ai magazzini o recinti medesimi, senza che la dogana sia tenuta a rispondere di perdite od avarie ed a sostenere le relative spese di custodia.

Le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati ai sensi dell'art. 97 possono essere assoggettate, a seguito di dichiarazione presentata dal gestore del magazzino o recinto in sostituzione del proprietario delle merci stesse, al regime del deposito doganale privato.

La dichiarazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla caduta in abbandono o, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 278, entro il più breve termine fissato dal capo della dogana; le merci in tal modo assoggettate al regime del deposito perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate. Trascorso inutilmente il predetto termine, la dogana iscrive le merci in apposito registro.

Le merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono sono prese in carico dalla dogana in apposito registro. Tuttavia, quelle giacenti nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti da enti ed imprese autorizzati perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate se la dogana dichiara di non vantare sulle merci stesse ragioni di credito per tributi e spese; in tal caso all'esito di dette merci provvede il gestore del magazzino o recinto secondo le norme del codice civile o di leggi speciali.

Il capo della circoscrizione doganale nella quale è compresa la dogana che ha in carico le merci può disporre che, anche prima della scadenza del normale termine di un mese dalla caduta in abbandono, le merci stesse: a) siano cedute subito e gratuitamente ad istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, in esenzione dai diritti doganali e col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità o di scarso valore commerciale; b) siano vendute a trattativa privata, quando si tratti di merci deperibili non rientranti nella precedente lettera a) o di merci il cui limitato valore commerciale non consentirebbe il recupero delle spese di custodia ove questa fosse ulteriormente protratta, ovvero quando sussistano altri fondati motivi di urgenza; c) siano immediatamente distrutte, prescindendosi dal tentarne la vendita, quando si tratti di merci che in sede di stima sommaria siano state riconosciute prive di valore commerciale ovvero quando ricorrano particolari motivi di necessità o convenienza.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

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Stato 1 occorrenze
  • 1973
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Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.

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