Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abbandonato

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Categorie della crisi economica e crisi delle categorie civilistiche: il consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati - abstract in versione elettronica

153515
Di Raimo, Raffaele 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Sistema che si è evoluto, anche profondamente, nel passaggio al Novecento, mantenendo tuttavia vive le proprie categorie ordinanti e riuscendo ad attraversare anche la grande frattura propria di quel passaggio senza interrompere la continuità del proprio impianto logico formale: mai abbandonato, sia pure progressivamente adeguato ai mutamenti della realtà che da quel passaggio iniziarono una progressiva accelerazione. Le categorie del diritto dei privati sono oggi al centro di un dibattito o, meglio, di numerosi diversi dibattiti mossi dalla diffusa sensazione che in larga parte siano esaurite la loro capacità conoscitiva e la loro utilità pratica. Tra le aree dove più significativamente ciò si manifesta è certamente quella della finanza. Entro i generali confini di questa si trova poi in particolare la finanza derivata, additata quale causa della prima crisi - quella seguita allo scoppio della bolla immobiliare negli Stati Uniti - e poi anche come principale responsabile dei più gravi episodi di crisi di debito sovrano negli anni più recenti; ancora, come fattore di trasformazione (ovvero, in chiave critica, di deformazione) del ruolo delle banche di gestione del rischio sistemico e, di seguito, di contagio dei bilanci dei medesimi enti creditizi. Qui, le categorie proprie della finanza contemporanea appaiono ad un tempo corresponsabili della crisi economica nonché esse stesse componenti del sistema investito dalla crisi. Connotata dall'assenza di connessione strutturale con fenomeni di produzione o di circolazione di ricchezza e dall'assenza assoluta di correlazione con beni o valori collocati nella realtà esterna ovvero con la così detta economia reale, la finanza derivata si può, insomma, considerare come una metafora della crisi. Essa si rivela perciò sede privilegiata di osservazione della consistenza e della resistenza delle categorie civilistiche tradizionali o, ancora, della adeguatezza di quelle nuove a fronte della realtà socio-economica contemporanea. A guardare dall'alto, sia la proprietà che il contratto, che la responsabilità civile, i tre pilastri strutturali del sistema privatistico dei diritti ne sono infatti toccati profondamente. Per ovvie ragioni - avendo l'attività finanziaria pur sempre a epicentro oggettivo beni originati e/o costituiti da rapporti negoziali - la scena è tuttavia, inequivocabilmente occupata dal contratto. In breve: i soggetti e la disciplina della capacità, la conclusione e i conflitti d'interessi, la causa e l'oggetto, i rimedi dei contratti della finanza derivata sfuggono per moltissimi versi all'inquadramento nelle linee delle corrispondenti categorie tradizionali. È perciò in primo luogo con riguardo al contratto che, messe a fuoco le peculiarità e le ragioni di irriducibilità agli usati concetti, occorre chiedersi cosa esse esprimano rispetto alle attitudini funzionali del principale strumento di esercizio dell'autonomia privata e, di conseguenza, rispetto agli stessi contenuti di quest'ultima nel sistema fondato sull'ordine pubblico costituzionale e comunitario. Il terreno è smisurato: è possibile coprirne una porzione minima, limitata, oltre che ai rapporti contrattuali, in tale ambito, per scelta, (quasi) esclusivamente ai profili inerenti ai soggetti e ai procedimenti formativi, rispetto ai quali è, ad avviso di chi scrive, più immediatamente percepibile l'effetto della crisi, di accelerazione del ripensamento dei fondamenti ideologici e concettuali dell'autonomia privata e delle relative categorie. Il risultato, ove si voglia delineare la prospettiva della adozione di logiche (e categorie) prima reputate prevalentemente pubblicistiche sia ai fini della disciplina di sistema che sul piano delle regole dei singoli rapporti contrattuali - ricompone le linee di una tendenza, comune anche all'esperienza nordamericana, al ritorno a modelli di controllo, appunto, di stampo pubblicistico dei mercati finanziari.

Edmund Burke e la cultura politica dell'illuminismo scozzese - abstract in versione elettronica

153561
Francesconi, Daniele 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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In particolare ha negato che lo sviluppo della società commerciale potesse produrre autonomi princìpi morali (come nella visione di Hume e Smith), ma anzi ha sottolineato che, senza il collante dei valori aristocratici e gerarchici dell'onore e della religione, il commercio abbandonato a se stesso non poteva avere altro che esiti di disgregazione. La valutazione della Rivoluzione francese si inserisce esattamente in questa "controstoria" della società civile, paradossalmente formulata attraverso gli strumenti teorici elaborati dall'illuminismo scozzese.

Il principio di derivazione a dieci anni dall'introduzione dell'Ires - abstract in versione elettronica

154213
Zizzo, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Con la finanziaria per il 2008 è stato abbandonato, e il sistema ha cominciato a muoversi in direzione opposta, verso il modello del "binario unico". Questo articolo, dopo avere ripercorso le tappe di questa evoluzione, analizza i principali vantaggi e svantaggi del sistema attuale.

La riscoperta della volontà nel dolo - abstract in versione elettronica

155133
Ronco, Mauro 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Rileva poi che la Corte Suprema ha con coraggio abbandonato l'interpretazione, per lungo tempo dominante in Italia, del dolo eventuale come "accettazione del rischio", per riconoscere la presenza indefettibile nel dolo di una dimensione ontologicamente volontaristica. L'A. evidenzia altresì che la Corte ha preso le distanze dalle letture normativistiche del dolo, che rischiano di staccarlo dalla concretezza dell'esperienza. Infine, sottolineata la ricchezza delle indicazioni operative fomite dalla Corte, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ai giudici di merito, l'A. conclude auspicando un approfondimento della tematica relativa ai criteri dell'imputazione soggettiva in relazione al carattere intenzionale della conoscenza e della volontà umana.

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