E tuttavia, il sistema federale tedesco non ha finora abbandonato la sua linea generale di sviluppo: cooperativo e solidale.
Con l'introduzione della "question prioritaire de constitutionnalité", l'ordinamento francese ha abbandonato la sua posizione di eccezionalità nel panorama dei sistemi di controllo di costituzionalità delle leggi in Europa, inserendosi nel novero degli ordinamenti che prevedono un controllo successivo in via incidentale. Tuttavia, rimangono ancora alcuni dubbi sulla classificazione del controllo incidentale francese nell'ambito dei modelli di giustizia costituzionale, soprattutto sotto il profilo della concretezza del giudizio. Il presente articolo, ripercorrendo le principali tappe che hanno condotto all'introduzione della QPC e i primi tre anni di giurisprudenza, si propone di rispondere ad una questione, all'apparenza semplice ma dalla risposta non scontata, che tanto ha impegnato le riflessioni della dottrina francese: il controllo di costituzionalità successivo "à la française" è un controllo concreto? L'interesse di tale questione si fonda su due premesse. Il sistema francese di controllo in via deccezione ricalca fortemente il paradigma italiano di controllo incidentale, così come quello tedesco o spagnolo, il che potrebbe portare a ricondurlo senza troppa esitazione al modello europeo di controllo concreto su questione incidentale. Tuttavia, vanno messe in luce alcune peculiarità, che denotano la ferma volontà di non abbandonare del tutto leccezione francese; peculiarità che comunque non valgono, come si vedrà, a escludere pienamente la natura concreta del controllo esercitato dal "Conseil". L'ordinamento francese sembra infatti avere oramai valicato quel confine che lo separava dagli altri ordinamenti europei, con lapertura ad un controllo successivo sull'applicazione della legge, seppur caratterizzato da alcune specificità e dalla concretezza ancora "acerba".
Il riconoscimento del contributo come ''prestazione patrimoniale imposta'' è in linea con l'orientamento del legislatore del terzo millennio, che, considerata la sempre maggiore difficoltà di ridurre in un'unica terminologia le prestazioni tributarie imposte, via via emerse in una legislazione tanto tumultuosa quanto non coordinata, ha ormai abbandonato, progressivamente, il criterio nominalistico per abbracciare definitivamente quello contenutistico.
Il figlio, anche se abbandonato e poi adottato, ha diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, a cominciare dalla madre, diritto che prevale sull'anonimato della madre, specie dopo la l. 219/2012 che considera tutti i figli uguali senza distinzioni o aggettivi.