Conseguentemente nel procedimento di opposizione di terzo alla convalida di sfratto per morosità pronunciata nei confronti dell'altro coniuge conduttore che aveva abbandonato la casa familiare, il Tribunale ha avuto modo di affermare il principio, ritenuto condivisibile, della necessità di una espressa pattuizione scritta in ordine alla successione nel rapporto locativo, restando escluso che la cessione possa verificarsi per facta concludentia in considerazione della necessità di forma ad substantiam, di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 431/1998.
Coerenza, a questo punto, vorrebbe che il criterio dell'inesistenza, sia oggettiva che, soprattutto, soggettiva, venisse abbandonato del tutto (ferme restando, naturalmente, le sue implicazioni in campo penale tributario). Non pare dubbio, infatti, che, invocare l'inesistenza "oggettiva" sia superfluo: tale situazione, infatti, è già contemplata dalla clausola generale (contenuta nella direttiva iva) secondo cui l'imposta è dovuta da chiunque la indica in fattura. Inoltre, l'ostinata determinazione della Cassazione, anche nel nuovo corso giurisprudenziale, a voler giudicare le frodi iva con il metro dell'inesistenza "soggettiva", finisce con l'addossare al contribuente un onere probatorio diabolico, mortificando (illegittimamente) la piena e corretta applicazione del diritto comunitario.
L'Italia, a differenza di altri paesi, non solo europei, non si è avvalsa della facoltà, prevista nella Convenzione di Strasburgo, di consentire l'adozione dei minori, oltre che da coniugi, anche da persone singole nell'esclusivo interesse del minore abbandonato e privo di sostegno e tutela.
Tale esigenza non sembra soddisfatta neppure dall'attuale legislatore che, pur intervenendo incisivamente sul contenuto dell'art. 6, l. n. 604/1966 mediante le modifiche apportate dalla l. 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), avrebbe abbandonato la questione in esame nel limbo interpretativo.