(Alveo abbandonato).
(Terreno abbandonato dall'acqua corrente).
Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l'ammenda fino a lire mille.
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a diecimila.
Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire tremila.
Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102.
Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 150, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia, trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.
Reattività chimica dell'iprite e trattamento del materiale abbandonato in ambiente marino
Non solo, ma rispetto ad alcune fattispecie sussistono consistenti contrasti anche tra la stessa dottrina e la giurisprudenza: così, ad esempio, circa l'usura, mentre la dottrina, nonostante la varietà di opinioni, sembra aver abbandonato l'idea che si tratti di un reato ad effetti permanenti, la giurisprudenza persiste ad adottare tale qualificazione.
La deontologia ha recepito i messaggi della bioetica ed ha abbandonato la funzione di puntuale inventario delle leggi e delle regole attinenti la professione, mentre essa ha acquisito dignità di sostegno e di guida ad una buona pratica medica. Ma questa attenzione è recente, oppure è rintracciabile anche nei codici di deontologia medica pubblicati in Italia nel corso del XX secolo? L'analisi dei codici di deontologia medica italiani ha messo in evidenza uno specifico interesse per i temi propri della bioetica a partire dal 1978. Non si tratta, però, solo della scelta dei temi. La riflessione deontologica ha fatto propria anche la metodologia bioetica. Per cui i codici danno indicazioni sull'agire del medico partendo da un ben preciso riferimento antropologico: il rispetto della persona umana e dei suoi diritti. Ciò nonostante, la soggettività dei diritti non è riconosciuta prima della nascita, quindi sono giustificati sia l'aborto sia le tecniche di fecondazione artificiale. Inoltre, la dignità professionale del medico non è sempre salvaguardata, infatti, in nome del rispetto dell'autonomia, essa viene subordinata alle decisioni del paziente. Questo rappresenta un paradosso dei codici deontologici, i quali hanno come scopo principale quello di vietare i comportamenti dannosi per il "buon nome" della categoria.
., se effettivamente il nuovo diritto societario abbia abbandonato la logica del "tipo", con tutto ciò che ne consegue in termini di tassatività della fattispecie, e se abbia ripristinato il principio di autonomia contrattuale, concedendo all'autonomia privata il potere di inserire clausole atipiche in contratti tipici e finanche di creare nella sostanza contratti "atipici".
La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, ha abbandonato il precedente orientamento secondo cui, per le controversie inerenti alle gare di appalto, la competenza deve essere individuata in base al criterio di localizzazione, ossia con riferimento al luogo in cui le prestazioni contrattuali devono essere eseguite. Per le controversie inerenti alle gare di appalto indette dall'ANAS quindi è competente il TAR per il Lazio; gli atti relativi alla procedura contestata, infatti, a prescindere dal luogo in cui le prestazioni contrattuali devono essere eseguite, dispiegano effetti riguardanti l'intero territorio nazionale, in quanto finalizzati alla scelta del contraente, alla quale sono interessate sicuramente tutte le imprese del settore operanti in ambito nazionale e comunitario.
L'Unione europea ha abbandonato ormai da un decennio, in materia di diritto contabile, l'approccio dell'armonizzazione, favorendo attraverso lo sviluppo dei principi contabili internazionali l'uniformità delle regole contabili nei Paesi comunitari. L'esigenza è dettata dalla globalizzazione dei mercati ed investe le società quotate e le società bancarie, finanziarie e assicurative a tutela degli investitori. Ma l'avvicinamento agli IAS è perseguito anche per il mondo delle piccole e medie imprese grazie alla direttiva di modernizzazione delle direttive contabili. Una proposta governativa e una proposta OIC tentano di tradurre nel nostro ordinamento, nell'immediato prossimo futuro, questo ulteriore segmento innovativo del nostro diritto contabile.
Dopo qualche iniziale cautela, in parte dovuta alla consolidata abitudine dei giudici di fare prevalente, se non esclusivo, riferimento all'ordinamento interno, le giurisdizioni degli Stati membri hanno abbandonato ogni cautela e sono sempre più propense ad investire la Corte quando i casi che devono discutere prospettano, per la loro soluzione, qualche applicazione controversa del diritto europeo. A questa diversa attitudine del giudice nazionale si deve affiancare l'intenso impegno volto a far valere, per iniziativa della Commissione, la responsabilità dello Stato membro per l'inadempiente degli obblighi che gli derivano dal patto comunitario. L'istituzione del Tribunale di primo grado ha consentito di distinguere le competenze per le quali riservare alla Corte un intervento di seconda istanza e, tuttavia, l'Europa a venticinque ha reso pressante il problema di contenere e selezionare il contenzioso comunitario, tanto che sarebbe bene considerare l'opportunità d'introdurre un filtro inteso ad evitare l'eccessivo ricorso alla Corte anche per la via dell'interpretazione pregiudiziale prevista dall'art. 234 del Trattato.
Un po' meno incerti appaiono i confini del danno, attesa la precisa giurisprudenza della Corte di Cassazione a proposito della tripartizione tra danno patrimoniale, danno biologico (in senso nel senso di danno non patrimoniale) e danno morale (in senso oggettivo e in senso soggettivo), apparendo, almeno al momento, abbandonato il danno esistenziale.
L'analisi spazia dai problemi di qualificazione del contratto assicurativo (che secondo alcuni avrebbe abbandonato l'alveo della RC per assumere natura e caratteri indennitari), sino alle questioni, forse più pratiche e concrete, attinenti all'ambito di applicazione della "novella" con riguardo non solo alle tipologie di sinistri, ma anche alla individuazione dei soggetti legittimati e dei presupposti sostanziali indispensabili per l'operatività del sistema. L'attenzione viene, infine spostata sul rapporto tra Compagnia e assicurato e sui nuovi e difficili equilibri che il ridisegnato assetto normativo è destinato a creare. Il tutto non senza evidenziare le discrasie e le lacune di un impianto legislativo in più parti oscuro e farraginoso che, con molta probabilità, creerà non pochi dubbi e difficoltà agli operatori del settore.
La pronuncia in commento evidenzia come la Corte costituzionale, discostandosi da un consolidato indirizzo della Cassazione, abbia abbandonato il criterio classico di ripartizione delle giurisdizioni, fondato sulla natura della situazione soggettiva sottoposta all'esame del giudice: non è infatti rinvenibile nel nostro ordinamento alcun principio o norma che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.
Le norme sulla nomina dell'interprete e quelle sulla tutela delle "minoranze linguistiche riconosciute" attengono a due ambiti affatto distinti del generale problema delle lingue nel processo penale; quest'ultimo geograficamente circoscritto a determinate regioni ed emerso in definite contingenze storiche; l'altro, storicamente più risalente dato che se ne trovano tracce normative agli albori dell'Europa moderna, era stato già riconosciuto come funzione rilevante nel quadro delle attività di difesa tecnica fin dalla dottrina dell'Ottocento, ma poi in questa prospettiva del tutto abbandonato nella codificazione del 1913 e del 1930; perciò si è giustamente potuto parlare di "mutazione genetica", quando, con il codice vigente, l'istituto ha sempre più chiaramente assunto la configurazione di elemento essenziale nel quadro dell'esercizio di difesa nel processo penale, e quindi nel rafforzamento di garanzie costituzionalmente tutelate nei confronti di imputato alloglotta, sia esso straniero o cittadino italiano, purché sussista il presupposto essenziale della non conoscenza della lingua italiana
Tale orientamento, invero, era stato da tempo abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità. La decisione in commento, quasi recuperando argomenti e riflessioni d'altri tempi, opera un "passo indietro", affermando nuovamente l'esistenza di un titolo di responsabilità omissiva del proprietario fondata non solo (e non tanto) sull'art. 40 c.p., ma anche, e soprattutto, suggerendone un'interpretazione "in termini solidaristici" alla luce dell'art. 41, comma 2, Cost.
La sentenza in commento affronta la questione della responsabilità dell'Amministrazione per illegittima attività provvedimentale, ribadendo il consolidato principio per cui, ai fini risarcitori, occorre la dimostrazione dell'elemento soggettivo, essendo stato ormai abbandonato l'opposto principio secondo cui la colpa sarebbe stata in re ipsa. L'Autore, prendendo spunto dalla decisione, si sofferma particolarmente sul problema della giurisdizione in tema di responsabilità dei funzionari autori del provvedimento lesivo e dei rapporti con la responsabilità dell'Amministrazione, sostenendo, alla luce della più recente giurisprudenza, che, in talune ipotesi, possa anche essere il Giudice amministrativo a conoscere della domanda risarcitoria svolta nei confronti dei funzionari personalmente.
Conseguentemente nel procedimento di opposizione di terzo alla convalida di sfratto per morosità pronunciata nei confronti dell'altro coniuge conduttore che aveva abbandonato la casa familiare, il Tribunale ha avuto modo di affermare il principio, ritenuto condivisibile, della necessità di una espressa pattuizione scritta in ordine alla successione nel rapporto locativo, restando escluso che la cessione possa verificarsi per facta concludentia in considerazione della necessità di forma ad substantiam, di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 431/1998.
L'Italia, a differenza di altri paesi, non solo europei, non si è avvalsa della facoltà, prevista nella Convenzione di Strasburgo, di consentire l'adozione dei minori, oltre che da coniugi, anche da persone singole nell'esclusivo interesse del minore abbandonato e privo di sostegno e tutela.
Tale esigenza non sembra soddisfatta neppure dall'attuale legislatore che, pur intervenendo incisivamente sul contenuto dell'art. 6, l. n. 604/1966 mediante le modifiche apportate dalla l. 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), avrebbe abbandonato la questione in esame nel limbo interpretativo.
L'esperienza umbra si pone in linea con questa impostazione teorica e conta la presentazione di un disegno di legge organico, poi abbandonato, sulla perequazione, incentrato sul modello della perequazione per comparti. Il perno della disciplina dovrebbe essere rintracciato nel programma urbanistico, ma di fatto la norma ancora stenta a decollare, in ragione delle difficoltà economiche intervenute nel corso degli anni. Le singole esperienze comunali prevedono in molti casi la cessione gratuita delle aree e la realizzazione nelle aree stesse di opere pubbliche, dotandosi, alcuni, di delibere programmatiche, masterplan, con cui introducono il principio del contributo straordinario. Accanto alla perequazione si pongono poi gli istituti compensativi rispetto ai quali il principale aspetto problematico va rintracciato nella difficoltà di individuare i criteri di quantificazione del diritto edificatorio di carattere compensativo.
In continuità con la critica del concetto di identità formulata in precedenti lavori, invita, anzi, a strappare la cultura (aperta e dinamica) alla morsa dell'identità (chiusa e statica): a suo parere, il concetto di identità dovrebbe essere del tutto abbandonato, mentre quello di cultura andrebbe conservato nella cassetta degli attrezzi degli antropologi come un utile strumento di analisi. Abbandonare completamente il concetto di identità potrebbe, tuttavia, non essere facile, né, forse, necessario, come suggeriscono le analisi volte a mettere in evidenza il carattere ibrido, complesso e dinamico delle diverse "identità culturali".
Spetta al codice del processo amministrativo il merito di avere abbandonato definitivamente ogni residuo della concezione oggettiva del giudizio amministrativo di annullamento come strumento di controllo dell'azione amministrativa, e di aver consolidato lo spostamento dell'oggetto del giudizio amministrativo dall'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, al rapporto regolato dal medesimo, al fine di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, sempre che non vi si sovrapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali (amministrative o tecniche) riservate alla pubblica amministrazione. Pertanto, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto è possibile l'azione di condanna volta ad ottenere l'adozione dell'atto amministrativo richiesto. infatti, l'art. 34, comma 1, lett. c), nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l'adozione "delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio configurando un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio".
La Suprema Corte, insomma, sembrerebbe aver (finalmente) abbandonato la rigida impostazione assunta da Pandora in poi. L'Agenzia delle entrate è, quindi, avvisata: se non intende compromettere il buon esito della riscossione, farà bene ad accertarsi sempre che il contribuente abbia effettivamente ricevuto l'avviso bonario.
La pronuncia della Cassazione in commento offre all'A. l'occasione per affrontare specificamente il tema della automatica pronuncia di addebito in capo al coniuge infedele che abbia, senza una valida ragione, abbandonato il tetto coniugale prima della domanda di separazione, attraverso un'analisi delle diverse opinioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono succedute dall'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, nonché per approfondire alcune tra le più discusse problematiche connesse all'addebito, quali quelle legate ai presupposti della sua concessione, nonché alla sua utilità pratica.
La pronuncia si segnala, in particolare, per la materia su cui essa interviene che è quella edilizia: il Collegio pugliese ammette, infatti, la proposizione di una domanda di accertamento del diritto al rilascio di un permesso di costruire, discostandosi dal tradizionale mai abbandonato orientamento negativo del g.a. [giudice amministrativo] che ritiene incompatibile una simile azione con i limiti del giudizio amministrativo di legittimità. L'esame della sentenza costituisce, quindi, l'occasione per fare il punto sulle trasformazioni apportate dal nuovo codice al processo amministrativo anche alla luce degli spunti applicativi offerti dalla giurisprudenza formatasi dopo la sua entrata in vigore.
E tuttavia, il sistema federale tedesco non ha finora abbandonato la sua linea generale di sviluppo: cooperativo e solidale.
Con l'introduzione della "question prioritaire de constitutionnalité", l'ordinamento francese ha abbandonato la sua posizione di eccezionalità nel panorama dei sistemi di controllo di costituzionalità delle leggi in Europa, inserendosi nel novero degli ordinamenti che prevedono un controllo successivo in via incidentale. Tuttavia, rimangono ancora alcuni dubbi sulla classificazione del controllo incidentale francese nell'ambito dei modelli di giustizia costituzionale, soprattutto sotto il profilo della concretezza del giudizio. Il presente articolo, ripercorrendo le principali tappe che hanno condotto all'introduzione della QPC e i primi tre anni di giurisprudenza, si propone di rispondere ad una questione, all'apparenza semplice ma dalla risposta non scontata, che tanto ha impegnato le riflessioni della dottrina francese: il controllo di costituzionalità successivo "à la française" è un controllo concreto? L'interesse di tale questione si fonda su due premesse. Il sistema francese di controllo in via deccezione ricalca fortemente il paradigma italiano di controllo incidentale, così come quello tedesco o spagnolo, il che potrebbe portare a ricondurlo senza troppa esitazione al modello europeo di controllo concreto su questione incidentale. Tuttavia, vanno messe in luce alcune peculiarità, che denotano la ferma volontà di non abbandonare del tutto leccezione francese; peculiarità che comunque non valgono, come si vedrà, a escludere pienamente la natura concreta del controllo esercitato dal "Conseil". L'ordinamento francese sembra infatti avere oramai valicato quel confine che lo separava dagli altri ordinamenti europei, con lapertura ad un controllo successivo sull'applicazione della legge, seppur caratterizzato da alcune specificità e dalla concretezza ancora "acerba".
Il riconoscimento del contributo come ''prestazione patrimoniale imposta'' è in linea con l'orientamento del legislatore del terzo millennio, che, considerata la sempre maggiore difficoltà di ridurre in un'unica terminologia le prestazioni tributarie imposte, via via emerse in una legislazione tanto tumultuosa quanto non coordinata, ha ormai abbandonato, progressivamente, il criterio nominalistico per abbracciare definitivamente quello contenutistico.
Il figlio, anche se abbandonato e poi adottato, ha diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, a cominciare dalla madre, diritto che prevale sull'anonimato della madre, specie dopo la l. 219/2012 che considera tutti i figli uguali senza distinzioni o aggettivi.
Negli ultimi dieci anni la Corte costituzionale ha più volte abbandonato la sua riluttanza a dichiarare incostituzionali le leggi di conversione di decreti-legge per un vizio legato alla procedura dell'art. 77 Cost. Malgrado l'enfasi sulla natura provvisoria di queste fonti, negli ultimi anni sessanta anni abbiamo assistito ad un fenomeno altrove descritto come "emergenza infinita". Non è un caso, infatti, che nelle ultime quattro legislature l'abuso dei decreti-legge ha prodotto numerosi problemi anche al procedimento legislativo, specialmente nell'uso distorto degli emendamenti alle leggi di conversione. Il fenomeno degli emendamenti estranei all'oggetto originario del decreto legge ha prodotto non solo problemi relativi alla forma di governo ma anche alla forma di stato, specie per quanto riguarda la certezza del diritto. I cambiamenti intervenuti nella giurisprudenza recente, soprattutto attraverso le sentenze 22/2012 e 32/2014, la Corte ha ancora una volta alterato la sua strategia di non intervento nel rapporto tra poteri, come accaduto in passato durante gli anni novanta, cioè nel momento in cui ha aumentato la sindacabilità pratica del decreto-legge. Le ragioni di questo cambiamento sono molte. L'incertezza politica, la mancanza di riforme e fattori ambientali che ancora una volta come quasi venti anni fa hanno costretto i giudici delle leggi ad esercitare i propri poteri di sindacato. Quest'indirizzo giurisprudenziale introdurrà certamente novità decisive dal momento che aumenterà i poteri della Corte. Ovviamente rimangono alcuni nodi irrisolti che, forse, all'occhio attento dello studioso appariranno più come un indizio della necessità di una riforma complessiva del procedimento legislativo.
Abbandonato il mito della purezza del diritto, dominante fino agli inizi del Novecento, oggi assistiamo a una decisa fattualità del diritto, intendendo con questo sintagma una enorme virulenza dei fatti che hanno la capacità di condizionare il diritto e di plasmarlo. Nelle pagine che seguono si precisano le tappe di un itinerario, che è crescente nella seconda metà del Novecento, sottolineando per l'Italia il ruolo della Costituzione repubblicana del 1948 e dell'inserimento dello Stato italiano entro il tessuto economico e giuridico di una Europa sempre più unita. In questa odierna fattualità non è di poco conto - anche in Italia - il fenomeno nuovo della cosiddetta "globalizzazione giuridica", ossia di un complesso di istituti giuridici, non previsti dai Codici e dalle legislazioni degli Stati o dalle norme degli organismi sovra statuali, ma creati dagli operatori economici perché ritenuti necessari ai bisogni nuovi del mercato.
Dopo aver richiamato, e stigmatizzato, lo stato di incuria in cui è stato da anni abbandonato l'art. 51 c.p.c., prescindendo dalla problematica circa la natura, tassativa o meno, dell'elencazione contenuta nel suo primo comma e la suscettibilità, o meno, di una sua integrazione analogica o di una sua interpretazione estensiva, seguendo, invece, la via di un allargamento disciplinare secondo il criterio guidato, non dalla tassatività, ma dalla predeterminazione normativa, dei casi di astensione obbligatoria e di ricusazione, viene analizzato il contenuto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19704/2012, che a tale criterio, forse inconsapevolmente, si conforma, giungendo così a restringersi (abrogativamente) la sfera dell'astensione facoltativa di cui all'art. 51, comma 2, c.p.c. e ad allargarsi (corrispondentemente) l'ambito dell'astensione obbligatoria ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c., sulla base dei coerenziati richiami all'art. 323 c.p. e all'art. 2, comma 1, lett. c), del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, adeguatamente relazionati all'art. 36, lett. h, c.p.p. e agli artt. 3, 97 e 111 Cost. Col risultato, nient'affatto insignificante, di ravvisare l'obbligo dell'astensione, ed ammettere la ricusazione, in ogni caso in cui il magistrato sia portatore di un interesse proprio o di prossimo congiunto nella controversia ad esso affidata.
Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno
Con la decisione in commento le Sezioni Unite vengono a superare definitivamente l'orientamento adottato dalla Cassazione nel 2009, e sostanzialmente abbandonato già l'anno scorso, dopo che la prima decisione era stata oggetto di massiccio dissenso in dottrina e nella giurisprudenza di merito. Scopo della nota è illustrare la debolezza degli argomenti che erano stati posti a fondamento della tesi che escludeva per il tribunale fallimentare la possibilità - a seguito dell'archiviazione di una procedura prefallimentare - di segnalare situazioni di insolvenza al P.M. [Pubblico ministero]. Si cercherà di dimostrare che tali argomenti erano basati più su una lettura "ideologica" della riforma, che su argomenti testuali inoppugnabili, e che le esigenze di terzietà del Tribunale fallimentare ben possono essere garantite dall'applicazione delle previsioni in tema di astensione, e dal rispetto, da parte del P.M. dell'autonomia del proprio stesso ruolo.
L'assoluta novità della questione, la sua estrema attualità (molte imprese, anche a causa della crisi, hanno abbandonato il Paese) e la (poco persuasiva) soluzione adottata dalla Corte di cassazione inducono a qualche riflessione sul tema.
Il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sull'assegnazione della casa familiare in favore di una donna che aveva abbandonato il tetto coniugale per preservare sé stessa ed i propri figli dalle violenze del marito, con l'ordinanza in commento, traccia una distinzione tra "allontanamento volontario" e "allontanamento forzato" dalla casa familiare. In particolare, il Tribunale milanese statuisce che "l'allontanamento volontario" da parte di uno dei coniugi, che porti con sé i figli, determina una cesura materiale e psicologica tra l'habitat domestico ed i figli stessi, facendo venir meno il presupposto dell'assegnazione della casa familiare, costituito dall'interesse dei figli a conservare l'habitat naturale del nucleo familiare nonostante la crisi coniugale; "l'allontanamento forzato", invece, determinato o indotto dalla necessità di preservare sé ed i propri figli dalle violenze del coniuge, determina una cesura materiale tra l'ambiente domestico ed i figli, cui non necessariamente si accompagna una cesura di tipo psicologico, potendo ben avere i figli un'aspettativa di ritorno nella propria casa, una volta cessato lo stato di pericolo. In considerazione di ciò, con l'ordinanza "de qua", il Tribunale afferma che l'allontanamento forzato dalla casa coniugale per sottrarre sé ed i propri figli dalle violenze del coniuge non osta, a differenza del mero allontanamento volontario, all'assegnazione della casa familiare, ove ciò risponda all'interesse dei figli.
In particolare ha negato che lo sviluppo della società commerciale potesse produrre autonomi princìpi morali (come nella visione di Hume e Smith), ma anzi ha sottolineato che, senza il collante dei valori aristocratici e gerarchici dell'onore e della religione, il commercio abbandonato a se stesso non poteva avere altro che esiti di disgregazione. La valutazione della Rivoluzione francese si inserisce esattamente in questa "controstoria" della società civile, paradossalmente formulata attraverso gli strumenti teorici elaborati dall'illuminismo scozzese.
Con la finanziaria per il 2008 è stato abbandonato, e il sistema ha cominciato a muoversi in direzione opposta, verso il modello del "binario unico". Questo articolo, dopo avere ripercorso le tappe di questa evoluzione, analizza i principali vantaggi e svantaggi del sistema attuale.
Rileva poi che la Corte Suprema ha con coraggio abbandonato l'interpretazione, per lungo tempo dominante in Italia, del dolo eventuale come "accettazione del rischio", per riconoscere la presenza indefettibile nel dolo di una dimensione ontologicamente volontaristica. L'A. evidenzia altresì che la Corte ha preso le distanze dalle letture normativistiche del dolo, che rischiano di staccarlo dalla concretezza dell'esperienza. Infine, sottolineata la ricchezza delle indicazioni operative fomite dalla Corte, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ai giudici di merito, l'A. conclude auspicando un approfondimento della tematica relativa ai criteri dell'imputazione soggettiva in relazione al carattere intenzionale della conoscenza e della volontà umana.
La giurisprudenza si divide: rovesciando le decisioni prevalenti dei Tar in primo grado, il Consiglio di Stato riconosce la legittimità del potere di annullamento dei prefetti; fonda però la propria decisione su una interpretazione del matrimonio "same-sex" come inesistente che la giurisprudenza ordinaria ha abbandonato definitivamente. La "Litigation Strategy", che puntava a rendere visibile il tema ed a stimolare il dibattito politico, fino ad oggi, non è riuscita né ad ottenere dai giudici il riconoscimento del diritto alla trascrizione del matrimonio, né ad imporre alla politica un intervento legislativo soddisfacente.
I redditi dei coniugi sono assoggettati ad imposizione diretta in base al criterio della tassazione individuale, avendo il legislatore scelto di escludere la famiglia dal novero dei soggetti passivi ed essendo stato abbandonato il criterio del cumulo giuridico. Si tratta, in linea di massima, di un sistema che, ancorché penalizzante per le famiglie monoreddito, è in linea con il principio della capacità contributiva, poiché ciascun membro della famiglia viene tassato per il proprio reddito. Si deve tuttavia approfondire la compatibilità con tale principio delle ulteriori regole in materia, riferite alle fattispecie della comunione legale e convenzionale, delle attività separate, delle partecipazioni, dellazienda coniugale e del fondo patrimoniale.