L'A. esamina criticamente una recente sentenza della Corte Suprema (secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione notificato alla controparte presso il suo procuratore costituito nel giudizio di merito, ma in luogo diverso da quello che negli atti di tale giudizio figurava indicato come suo studio e, quindi, come suo domicilio ai fini del giudizio, laddove, non essendosi costituita la controparte stessa del procedimento avanti alla Suprema Corte, non sia allegata dal ricorrente la certificazione rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine attestante che il procuratore della controparte ha effettivamente il suo studio nel luogo in cui risulta avvenuta la notificazione del ricorso), auspicando che i principi che esprime non si diffondano e siano presto rivisti e abbandonati, poiché caratterizzati da eccessivo formalismo, privo di reale fondamento normativo.