I due passaggi della sentenza appaiono, quindi, di decisa rilevanza da un lato per l'esplicito e fermo riconoscimento della facoltà di scelta di sottoporsi o meno ad un determinato trattamento (nel caso di specie per le particolari convinzioni religiose) da parte del soggetto anche in condizioni di urgenza clinica, dall'altro per il richiamo ad una indagine controfattuale sul nesso causale che, abbandonate arbitrarie quantizzazioni percentualistiche e statistiche spesso senza aderenza alla fattualità ed alla concretezza imposte dal caso concreto, riesca a cogliere e ad offrire al giudice una seriazione causale qualitativa logicamente congrua e razionalmente consequenziale.
Segue a questa fase l'affermarsi del regime corporativo, in cui le libere associazioni dei lavoratori e degli imprenditori divengono enti di diritto pubblico abilitati a sottoscrivere contratti aventi forza di legge. L'architettura giuridica del regime corporativo si riflette, per l'A., nella seconda parte dell'art. 39 della Costituzione repubblicana, rimasta ad oggi inattuata. Diversamente dal disegno costituzionale, l'assetto liberaldemocratico dei primi governi De Gasperi ha favorito, invece, l'affermarsi di un sistema di relazioni industriali centrato sull'autonoma capacità regolatrice delle parti sociali che ha consentito, nel corso degli anni Cinquanta-Sessanta, il massimo delle performance dello Stato e della società. L'A. propone così il recupero delle esperienze liberaldemocratiche che, abbandonate con la rivoluzione culturale degli anni settanta, consentirebbero oggi di rispondere alle sfide della globalizzazione.