Alla base di tali critiche vi è, soprattutto, la convinzione secondo cui quella in esame costituisce una stipulazione teorica che deve essere abbandonata se non si mostra proficua; un argomento simile viene, poi, impiegato dall'a. anche a favore di una versione del contestualismo più radicale rispetto a quella propugnata da Villa.
Sarà, pertanto, definitivamente "abbandonata" l'infelice previsione normativa introdotta dalla legge n. 228/2012, che risulta, invece, in contrasto con i principi sanciti dalla Suprema Corte. In sede di attuazione della delega dovranno, quindi, essere individuati con chiarezza i principali "punti fermi" della giurisprudenza di legittimità.