Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

ITTIG

Risultati per: abbandonata

Numero di risultati: 2 in 1 pagine

  • Pagina 1 di 1

La perdita dell'azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili generali - abstract in versione elettronica

137145
Solidoro Maruotti, Laura 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Inoltre, dalle regole operative sancite nel diritto giustinianeo emerge la percezione di una distinzione concettuale tra "prescrizione dell'azione giacente" ed "estinzione del giudizio": la perenzione triennale estingueva il giudizio, ma non il diritto di riproporre l'azione entro il termine trentennale, decorso il quale la prescrizione dell'azione avrebbe implicato l'estinzione del diritto all'azione, mentre la prescrizione quarantennale dell'azione intentata e poi abbandonata comportava l'estinzione tanto del giudizio, quanto del diritto sottostante, così come la prescrizione trentennale dell'azione mai promossa produceva l'estinzione del diritto. La prescrizione (intesa come perdita dell'azione per decorso del tempo) fu già prevista nel processo formulare romano dell'età repubblicana, in relazione ai rimedi di creazione pretoria. Le azioni onorarie furono infatti prevalentemente annali, ma in ordine alle azioni civili continuò ad applicarsi la regola tradizionale della perpetuità del loro esercizio. In età imperiale, le esigenze della certezza dei rapporti giuridici e del miglioramento dell'amministrazione della giustizia indussero all'ampliamento e alla precisazione delle regole sulla prescrizione, specie con riguardo ai giudizi sugli status personali. In altri ambiti, nel diritto romano dell'età tardo-classica gli effetti estintivi relativi alla perdita dell'azione presero ad intrecciarsi con i profili acquisitivi, per gli influssi esercitati dalla "longi temporis praescripio"; tale evoluzione è alla base della dicotomia concettuale prescrizione estintiva-prescrizione acquisitiva. Quando la "longi temporis praescriptio" fece il suo ingresso nell'ordinamento giuridico romano, essa si considerava opponibile solo all'azione di rivendica esercitata dal proprietario spossessato e all'"actio Serviana" esperita dal creditore pignoratizio per il conseguimento della res obligata in ipotesi di inadempimento del debitore, ma in progresso di tempo l'istituto fu esteso alle azioni personali, divenendo così di applicazione generalizzata. Quando poi alla "longi temporis praescriptio" si affiancò la "longissimi temporis praescriptio" costantiniana, sopravvennero altri mutamenti. Nel campo delle situazioni proprietarie, da una vicenda processuale del 339 d.C. si ricava che alla "longissimi temporis praescriptio" si attribuiva nella prassi carattere acquisitivo (del diritto sul bene controverso) e che dunque l'istituto, sorto nell'ambito del diritto processuale, era ormai transitato nell'alveo del diritto sostanziale. Questa commistione tra profili estintivi ed acquisitivi della "praescriptio" risultò accentuata dalla riforma giustinianea dell'usucapione, che fuse l'"usucapio" romana (antico istituto del diritto sostanziale, caratterizzato dal profilo acquisitivo) con la "longi temporis praescriptio" (istituto processuale originariamente non romano).

La prestazione professionale del notaio: contenuto del rapporto obbligatorio e ipotesi di responsabilità - abstract in versione elettronica

138059
Donadio, Giulia 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

A questi pare essere richiesta, oggi, una sorta di garanzia di buona riuscita dell'affare programmato dalle parti, con una chiara inversione di tendenza rispetto alla tradizionale logica protettiva dell'obbligazione di mezzi, pur mai formalmente abbandonata in quest'ambito.

Cerca

Modifica ricerca

Categorie