L'A. illustra le ragioni in base alle quali, secondo una traiettoria puramente contrattuale, in simili vicende non vi è spazio per il risarcimento del danno alla salute, ma solo per la violazione di un diritto inviolabile diverso, la cui liquidazione potrebbe svincolarsi dall'equità pure qualora fosse abbandonata la tesi del carattere esclusivamente compensativo della responsabilità civile.