La competenza dei tribunali militari di bordo cessa: 1° quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge; 2° quando la nave non si trovi più nelle condizioni prevedute dal primo comma dell'articolo 277; 3° quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.