Abbandonare completamente il concetto di identità potrebbe, tuttavia, non essere facile, né, forse, necessario, come suggeriscono le analisi volte a mettere in evidenza il carattere ibrido, complesso e dinamico delle diverse "identità culturali".
Nel tentativo di abbandonare ogni ricostruzione formalistica, occorre, infatti, interrogarsi sulla ragionevolezza delle limitazioni temporali, legali e convenzionali, che, a seconda dei casi, possono frustrare sproporzionatamente la tutela dei diritti fondamentali e l'accesso alla giustizia, principio riconosciuto sia a livello costituzionale (artt. 2, 24 e 111 cost.) che europeo (art. 6 e 13 CEDU). In questa direzione, l'esercizio della prescrizione e della decadenza, se non possono essere considerati loro stessi rimedi - come nel caso di eccezione stragiudiziale del termine - possono incidere sensibilmente sul rimedio processuale, sì da consentirne la qualificazione di "giusto" soltanto allorquando, in una prospettiva sistematica e assiologica, si giunga ad una soluzione ossequiosa della meritevolezza degli interessi secondo Costituzione.
Difficoltà di coordinamento normativo, forzature interpretative e profili di incostituzionalità della neo introdotta disciplina dovrebbero indurre il legislatore a rimeditare se sia davvero giustificato abbandonare, per le sole controversie "minori", il già collaudato istituto della definizione conciliativa.
Novità emergono in ordine alla tutela nei confronti degli atti di organizzazione in regime di diritto pubblico in quanto la corte regolatrice sembra abbandonare il primigenio modello della "doppia tutela", che ne consentiva l'impugnazione diretta dinanzi al giudice amministrativo e la concorrente disapplicazione ad opera del giudice ordinario.
Il Tribunale di Firenze ha recepito il principio della Corte di Cassazione a Sezioni Unite per la quale dovendo abbandonare ogni distinzione del danno non patrimoniale in sottocategorie esso è suscettibile di suddivisione.
La novella normativa dovrebbe agevolare la chiusura delle controversie pendenti sul punto; in tal senso, è auspicabile un intervento dell'Agenzia delle entrate mediante una circolare "ad hoc" che dia agli Uffici periferici l'indicazione di abbandonare il contenzioso in corso in ordine a tale questione.
Al fine di escludere l'interruzione del processo, invece, sarebbe stato opportuno abbandonare, anche rispetto al previgente testo dell'art. 2504 bis, comma 1, la lettura della fusione societaria come vicenda realmente estintiva e successoria. Se infatti si persevera in questa lettura, appare ragionevole riconoscere ancora, per quel periodo, l'interruzione del processo, a tutela della società incorporante o risultante dalla fusione.