Le richieste degli enti locali sono uno dei fattori che possono indurre i distributori ad abbandonare il settore o a riconfigurare la propria attività come attività di trasporto? Quali sono gli effetti che tale riconfigurazione genera nei confronti dei meccanismi di tutela dei consumatori e quali strumenti possono essere messi in campo per limitare tale fenomeno? L'attuale assetto di concorrenza per il mercato favorisce la realizzazione degli investimenti? Ad oggi non vi sono ancora chiare risposte a tali domande; le conclusioni del presente lavoro cercano di fornire alcune proposte sulla base delle evidenze emerse nei diversi paragrafi.
Tale conclusione, però, non può e non deve costituire una sollecitazione ad abbandonare, in modo sistematico, la procedura analitica solo perché l'utilizzo delle presunzioni può agevolare il compito degli uffici finanziari. In altri termini, la previsione di un capovolgimento dell'onere della prova rispetto ai principi di carattere generale, se, da un lato, giustifica l'utilizzo delle presunzioni, dall'altro, non esclude che l'amministrazione possa avvalersi della procedura ordinaria, a prescindere dall'esito più o meno favorevole dell'una o dell'altra metodologia di accertamento.
La riforma del 1993 intendeva abbandonare il principio di regolamentazione unilaterale del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, sostituendolo con il principio di regolamentazione contrattuale. La riforma si basava su due idee semplici. Primo: escludere le fonti unilaterali. Secondo: affidare la disciplina alla contrattazione fra i sindacati e un negoziatore pubblico neutrale (Aran), privo di legittimazione politica e, come tale, in grado di rappresentare esclusivamente gli interessi del pubblico. Queste idee sono state tradite in sede di attuazione della riforma. I contratti non hanno sostituito, ma affiancato le fonti unilaterali. La contrattazione si svolge, sopra e sotto un'Aran marginalizzata, direttamente fra organi politici e sindacati. La parte pubblica non rappresenta solo gli interessi degli utenti dei servizi pubblici, ma anche e soprattutto quelli dei dipendenti, cioè della teorica controparte. Di qui una nuova e diversa unilateralità: non è la parte pubblica a regolare unilateralmente, ma la sua controparte sindacale.