La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.
(Divieto al vigilato di abbandonare la residenza o dimora senza autorizzazione)
Quando la vigilanza è stata affidata all'Autorità di pubblica sicurezza, egli non può abbandonare l'abitazione scelta senza l'autorizzazione dell'Autorità medesima.
Il difensore non può abbandonare il proprio ufficio, né allontanarsi dall'udienza in modo che l'imputato rimanga privo di assistenza, neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa, salvo il diritto d'impugnare la sentenza quando sono state violate disposizioni prescritte a pena di nullità, e purché ne sia stata fatta riserva nel processo verbale.