Il tema del coordinamento fra le due procedure, di concordato preventivo e di fallimento, patisce tuttora l'implicita influenza della precorsa teoria della pregiudizialità, spesso seguita nelle pronunce di merito che pure abbandonano la relazione gerarchica e rigida, superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. A seguito delle disposizioni modificative del concordato con riserva, dopo il D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, l'A. analizza il quadro interpretativo formatosi sulla questione, ponendo in luce i rischi che la trattazione bifasica dei due procedimenti e con preferenziale attribuzione decisoria alla proposta di concordato inducono ad una ricostruzione coerente del sistema concorsuale nell'ambito della sua giusta durata.