Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abbandonandosi

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Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

79324
Regno d'Italia 2 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Sono puniti con la reclusione militare da dieci a venti anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più: 1° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, dato da un superiore; 2° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore.

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: 1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

Una nevicata su un campo di grano - abstract in versione elettronica

112743
Chindemi, Domenico 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Viene riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di inadempimento contrattuale e viene anche fatta chiarezza sui mezzi di prova del danno non patrimoniale, optandosi per la qualificazione del danno quale "conseguenza" con la necessità della relativa prova, abbandonandosi il pregresso orientamento del danno "evento", con riconoscimento della lesione "in re ipsa" in caso di lesione di diritto costituzionalmente garantito. E' da segnalare negativamente l'aumento della soglia di tutela, limitata ai soli diritti inviolabili e non ai diritti costituzionalmente garantiti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, in caso di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., nei casi non espressamente previsti dalla legge. Gli elementi di maggiore perplessità sono, tuttavia, costituiti dalla eliminazione nominalistica, all'interno del danno non patrimoniale, delle tre voci di danno tradizionali (biologico, morale ed esistenziale), considerando che su due di esse (il biologico e il morale) non vi era alcun contrasto giurisprudenziale e che il danno biologico è voce di danno espressamente prevista nel codice delle assicurazioni, salvo poi farle riapparire nel panorama risarcitorio, con valenza meramente descrittiva, accentuando le perplessità dell'interprete. La costruzione unitaria del danno non patrimoniale crea, inoltre, equivoci e confusione concettuale in relazione al criterio risarcitorio per le micropermanenti previste, con criteri predeterminati dalla legge, dall'art. 139 cod. ass., soprattutto per l'incerta collocazione del pregiudizio morale, non potendosi personalizzare le relative tabelle che non prevedono tale compromissione. La risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale andrebbe ricompresa tra i casi previsti dalla legge (art. 1174 c.c.), eliminando, in tal modo, il filtro risarcitorio costituito dalla violazione di diritti inviolabili, essendo sufficiente alla sua risarcibilità la violazione dell'interesse leso in base al parametro costituito dall'inadempimento contrattuale.

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