situazione di fatto e del vizio denunciato, abbandonando il più generale termine della fine dei lavori. In questo contesto riprende l'uso
privazione degli effetti del contratto, così abbandonando la necessità, sinora sostenuta, della doppia giurisdizione e del giudizio di ottemperanza per
della mancata diminuzione dello stesso) e abbandonando il rigoroso criterio che impone una probabilità vicina alla certezza. Quanto alla colpa