L'A. analizza come si combinano, nei più importanti sistemi europei, gli elementi normativi della tutela contro il licenziamento, distinguendone tre componenti stabilizzatesi nell'ultimo mezzo secolo: i presupposti sostanziali, variamente delineati, e cioè i motivi o le ragioni giustificatrici della misura espulsiva; la forma e il procedimento che devono accompagnarla, a volte con controlli "ab externo" della sua legittimità; infine le conseguenze sanzionatorie che sono stabilite in caso di violazioni, inosservanze e vizi dell'atto, con i dilemmi e le alternative presentati dai contrapposti rimedi in discussione, la reintegra (o prosecuzione nell'impiego) e l'indennizzo. Ne emergono profonde diversità di assetti e istruttive varietà di soluzioni per equivalenti funzionali, che si coordinano a scelte di spesa sociale indirizzate al miglior funzionamento del mercato del lavoro. Al centro del quadro campeggia il licenziamento per ragioni economiche - figura predominante di rischio sociale che esige un costo calcolabile - rispetto a cui, con la nostra recente riforma, si è decisamente imboccata la strada del trattamento separato e differente.
A proposito dell'"absolutio ab instantia" come rimedio di condotte processuali
Nell'esaminare il nuovo orientamento, il commentatore, rilevato che il provvedimento d'urgenza non ha le caratteristiche di definitività a cui l'art. 2884 c.c. subordina l'ordine di cancellazione della garanzia reale, esprime la sua preferenza per quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile l'ordine di cancellazione con ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari, ma ritiene ammissibile l'ordine alla parte che ha iscritto ipoteca di attivarsi per cancellare la formalità illegittima ("ab origine" o divenuta tale per fatti sopravvenuti). Peraltro l'A. sottolinea l'opportunità di rivedere il regime dell'ipoteca.
L'accertamento ben può consistere, secondo la Cassazione, nella migliore comprensione di un atto già noto, ma non individuato "ab initio" nella sua esatta portata. Un'accezione del verbo "accertare" di stampo rigorosamente soggettivistico, dunque; fedele alla semantica e rischiosa per l'impresa.
Il problema della responsabilità medica e della medicina difensiva esige risposte interdisciplinari complesse, capaci di conoscere cosi da vicino il fenomeno nelle sue cause e dinamiche concrete da riuscire efficacemente a prevenirlo (nel duplice senso di ridurre "ab initio" gli errori medici e di reagirvi "ex post" con modalità equilibrate ed efficienti). Il Centro Studi "Federico Stella" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore avanza proposte al riguardo, a seguito di un duplice, pluriennale, progetto di ricerca. Intrecciando gli innovativi suggerimenti di politica sanitaria e di politica penale che provengono, rispettivamente, dalla "medicina narrativa" e dal "Law & Literature Movement" con i più recenti modelli di "responsive regulation" e giustizia riparativa in ambito penale, viene concepito un progetto di riforma della responsabilità medica in cui l'approccio "narrativo" in medicina si lega a un sistema giuridico capace di favorire le condizioni "ambientali' che rendano inutili, o comunque ostacolino, le pratiche difensivistiche e promuovano forme di "compliance" che stimolino l'emersione degli errori medici in vista di una loro correzione. Il focus dà voce a contributi pluridisciplinari di ambito medico, psicologico, giuridico e di scienza dell'organizzazione, a corredo della verifica della tenuta scientifica della proposta processuale.
Spetta al datore di lavoro, infatti, la scelta del tipo legale di recesso da intimare al lavoratore e, quando l'atto risolutivo risulti privo di giustificazione, viene confermato come legittimo "ab origine" benché produttivo di danni indennizzabili. La riforma del 2012 rispecchia una nuova, diversa distribuzione di potere giuridico-sociale tra il legislatore, il giudice e l'impresa ed apre una fase cruciale per i diritti del lavoro. Anziché proseguire nella linea politica della riduzione del ruolo giudiziale nei conflitti di lavoro, serve - secondo l'A. - la definizione d'un nuovo codice di comunicazione tra legislazione e giurisdizione che tenga conto dell'integrazione dei due formanti nella produzione delle regole del lavoro.
La sentenza della Corte di cassazione n. 24920 del 2013 contiene diversi spunti interessanti sulle correlazioni tra operazioni inesistenti o errate "ab origine" e operazioni che, a causa del verificarsi di un evento dopo l'emissione della fattura (ad esempio, risoluzione del contratto), vengono meno in tutto o in parte, con particolare riferimento agli effetti sulla determinazione della base imponibile IVA e sul conseguente diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente. In particolare la Corte di cassazione, alla luce della disciplina nazionale vigente, che riconosce la non obbligatorietà della variazione diminutiva, correttamente afferma che l'omessa variazione in diminuzione dell'importo del prezzo fatturato o la mancata neutralizzazione della fattura obbliga, comunque, il soggetto passivo al pagamento dell'imposta liquidata, consentendo corrispondentemente al cessionario/committente di portare in detrazione o di chiedere il rimborso dell'IVA.
Si suggerisce dunque di riservare al primo articolo la sola funzione di postulare "ab origine" la previsione di un fatto tipico, e di ricondurre, viceversa, al secondo i successivi mutamenti del regime penale del fatto: più precisamente, mentre l'art. 27, 1 comma, verrebbe ad applicarsi in caso di modifiche sfavorevoli, l'art. 27, 3 comma, in correlazione con l'art. 3 Cost., si porrebbe quale base di riferimento dei fenomeni successori "in bonam parte".
Il nuovo complesso di principi ha immediate ricadute sul diritto successorio sotto un duplice profilo: da un lato, la riforma del 2012 porta a compimento la piena equiparazione tra figli nella successione al proprio genitore già in gran parte realizzata dalla legge n. 151/75; dall'altro, attraverso il superamento del principio di relatività del riconoscimento e la possibilità di configurare nuove relazioni parentali, introduce nel nostro ordinamento un nuovo modello familiare, determinante nella disciplina della successione "ab intestato", ove si rendono possibili forme di concorso in precedenza sconosciute al sistema.
La portata della sentenza va probabilmente circoscritta alle restituzioni d'imposta conseguenti all'annullamento di un atto impositivo, ma anche in questi limitati casi la pronuncia si espone a critica, in quanto il diritto al rimborso nasce, come effetto legale della sentenza, dunque "ab externo" rispetto al contenuto della sentenza stessa (che è di mero annullamento).
In questo caso la ricerca della natura giuridica dell'ente è condizionata fortemente non tanto in astratto dalla disciplina di riferimento quanto invece dalla conformazione in concreto delle fondazioni stesse, in quanto "ab origine", pur entro un disegno preciso del soggetto promotore, emergono soluzioni differenziate in ragione della stessa tipologia della fondazione di partecipazione.
Ridiventa area fabbricabile "ab origine" (fino alla fine dei lavori) il fabbricato oggetto di ulteriore ampliamento
Secondo quanto deciso dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 10082 del 2014, nell'ambito di un'attività di sviluppo immobiliare avente ad oggetto un fabbricato già in precedenza utilizzato, ai fini ICI/IMU, l'area (su cui il fabbricato insiste) ridiventa fabbricabile "ab origine", fino a che la ristrutturazione dell'immobile non viene completata. Tale principio può essere condiviso nella misura in cui la mole dei lavori edilizi sia tale da comportare l'inagibilità (dunque il non utilizzo con cancellazione della rendita catastale) dell'intero fabbricato già in precedenza accatastato. In caso contrario, appare corretto il principio secondo cui, allorquando, sfruttando la "cubatura" residua disponibile, venga successivamente eseguita una seconda costruzione, quest'ultima è tassabile solo dal momento della sua ultimazione senza che in precedenza si possa tassare come area fabbricabile la superficie che fornisce la "cubatura" per la realizzazione della seconda costruzione.