Dal particolare legame esistente tra le parti il rapporto si venne conseguentemente a profilare ab origine come gratuito. Ora, mentre tale gratuità nell'ambito della giurisprudenza alto imperiale (Giavoleno, D. 17.1.36.1) assunse un significato ampio, non riguardando il non ricevere un compenso determinato, bensì piuttosto il non ottenere un qualsivoglia vantaggio nell'espletamento di un affare portato avanti ad esclusivo beneficio del mandante, nella giurisprudenza più evoluta (Gaio, D. 19.5.22; Paolo, D. 17.1.1.4) tale principio acquistò invece un contenuto più circostanziato, relativo alla semplice mancanza di un corrispettivo economico. Detto requisito, inteso in quest'ultimo senso, non venne meno né con l'attribuzione al mandatario di un "honor", semplice espressione di una prassi sociale di gratitudine (Ulpiano, D. 17.1.6 pr.), né di un "salarium", esigibile "extra ordinem", concesso semplicemente per remunerare "laborem", quindi non come equivalente del lavoro prestato, ma come compenso per le fatiche sopportate (Papiniano, D. 17.1.7). Incidenza notevole sul consolidarsi della gratuità del mandato, rimasta formalmente salda fino a Giustiniano (I. 3.26.13), ebbero sicuramente le idee portate avanti dall'etica stoica, secondo cui il bene non va fatto per tornaconto, la ricompensa per averlo praticato consistendo, infatti, nell'azione in sé. Ma il tramonto di quest'etica ed il contemporaneo affermarsi di quella cristiana, con la sua valutazione positiva del lavoro, visto come fonte di sussistenza (Agostino, epist. 153.6.23) e quindi sempre da retribuire (S. Ambrogio, epist. 19.3), permette di giustificare la presenza in qualche testo classico, alterato dai Compilatori, di un principio opposto (Paolo, D. 17.1.26.8). Della natura "anfibia" del contratto di mandato, così come ci proviene dai testi del "Corpus Iuris", rimane traccia nelle epoche successive. Il requisito della gratuità resta, sì, saldo infatti presso la dottrina medioevale, ma quest'ultima sarà costretta a fare i conti pure con il ridimensionamento subito dal principio stesso nell'epoca giustinianea. La tradizionale nozione del mandato gratuito fu destinata comunque a subire una grossa battuta d'arresto col diffondersi delle ideologie rivoluzionarie settecentesche, essendo l'altruismo un sentimento ormai incompatibile con l'iniziativa privata e lo sviluppo delle attività economiche. Della gratuità se ne fece pertanto un elemento naturale del contratto che, in quanto tale, era derogabile dalle parti (art. 1986 c. napoleonico, rispecchiato fedelmente dall'art. 1739 del nostro cod. civ. del 1865). In termini opposti si espresse però il codice di commercio del 1882, che all'art. 349 enunciava il principio secondo cui "il mandato commerciale non si presume gratuito". Tale diversa regolamentazione ebbe di certo una grossa incidenza sul legislatore del '42 che all'art. 1739 parla appunto di presunzione di onerosità, così trasformando il requisito della gratuità da elemento naturale in elemento accidentale del mandato. Il che tuttavia non giustifica la conversione del nostro contratto in contratto a prestazioni corrispettive, visto che la ricezione di un compenso riguarda in ogni caso solo una sfera accessoria rispetto a quella tesa alla realizzazione dell'incarico affidato al mandatario, alla cui corretta esecuzione è volto da sempre l'interesse fondamentale del mandante (art. 1703 c.c.). Siamo pertanto dell'avviso che, pure sulla base della sua antica tradizione, l'istituto in esame debba continuare ad essere inquadrato nella tipologia dei c.d. contratti bilaterali imperfetti, in cui una soltanto è l'obbligazione principale idonea a sostenere ex se la causa del contratto, sebbene nulla impedisca che altra obbligazione, eventuale, possa scaturire dal medesimo, al fine di soddisfare un interesse proprio anche del mandatario.
Dopo aver considerato le norme statali tedesche e le norme canoniche che regolano l'"Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica", l'articolo esamina sia il decreto generale del 2012 con cui i vescovi tedeschi hanno elaborato in modo più dettagliato ed approfondito l'intera problematica, alla luce del problema posto dall'obbligo giuridico che grava sui fedeli di sostenere la Chiesa, sia il modello di lettera pastorale che il parroco deve inviare ad ogni persona che, di fronte all'autorità civile, abbia manifestato la volontà di uscire dalla Chiesa stessa.
La cura delle formalità fiscali da parte del chiamato ''per tabulas'', rientrante anche nel novero dei successibili ''ab intestato'' - stante il contestato valore ad essa attribuito - pone quest'ultimo in una situazione delicata ove la scheda che ne contenga la designazione sia inficiata da incapacità naturale del ''de cuius'' e contenga disposizioni meno favorevoli rispetto alle norme della successione legittima.
La recente legge 10 dicembre 2012, n. 219, intitolata "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" non innova esclusivamente il diritto di famiglia in senso stretto, ma altresì il diritto successorio. L'A. analizza l'ambito di incidenza della novella sulle disposizioni generali sulle successioni e sulla disciplina delle donazioni, della successione necessaria e di quella ''ab intestato''.
Il presente articolo tratta dell'accrescimento nella successione "ab intestato" in caso di rinuncia da parte di uno dei coeredi, secondo il disposto dell'art. 522 c.c. Analizzate le teorie sulla natura di tale accrescimento, si fornisce una soluzione circa il concreto operare di tale meccanismo attributivo il quale, senza comportare un ricalcolo delle quote spettanti ai coeredi (così come sostenuto dalla dottrina ad oggi prevalente), si risolve in una automatica e proporzionale attribuzione della quota vacante in favore di tutti gli altri chiamati nel medesimo grado successorio.
Lazio, la decisione di esclusione per deficit di fiducia di un'impresa aggiudicatrice è rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione appaltante: in conseguenza di ciò, il controllo del giudice amministrativo su tale discrezionale ponderazione deve essere svolto "ab extrinseco", è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di simulazione e non si sostituisce mai al vaglio dell'Amministrazione stessa.