In tale ipotesi, essendo il legittimario chiamato alla successione ab intestato, l'azione di riduzione proposta nei confronti di un soggetto non chiamato come coerede è ammissibile soltanto se preceduta dalla accettazione beneficiata.
Per la Cassazione il provvedimento, anche soltanto provvisorio, con cui in sede di separazione il giudice dispone a carico del genitore non convivente, quale contributo al mantenimento della prole, il pagamento delle spese ordinarie, mediche e scolastiche, costituisce esso stesso titolo esecutivo avendo ad oggetto un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di detto titolo senza necessità di un ulteriore intervento del giudice, qualora possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e le relative entità. Tutto ciò impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare, in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione, la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore.
L'interpretazione della Corte avrebbe dovuto comportare la rimozione delle regole discriminatorie "ab origine" (ovvero a far data dall'introduzione dell'IRES) e al medesimo risultato sarebbero dovute giungere le Corti di merito adite dalle società estere, evenienza che non risulta si sia sempre verificata; la circolare va pertanto accolta positivamente.
Tuttavia è stato chiaramente messo in rilievo come, anche nella successione ab intestato, sia possibile ipotizzare un fenomeno di pretermissione ove il de cuius abbia disposto, in vita, di tutti i suoi beni a favore di estranei o di altri legittimari tramite donazioni o anche liberalità non donative, ovvero abbia disposto di tutto il proprio patrimonio mediante uno o più legati. b) l presupposti dell'azione di riduzione in caso di pretermissione del legittimario In ipotesi di pretermissione, si impone un coordinamento tra le condizioni previste dall'art. 564 c.c., per l'esercizio dell'azione di riduzione e le norme dettate in tema di vocazione legale all'eredità. La prevalente dottrina, con il conforto della giurisprudenza di legittimità e di merito, ritiene che l'onere dell'accettazione con beneficio di inventario ex art. 564, co. 1, c.c., non sia richiesto al legittimario pretermesso in quanto questi, non essendo chiamato all'eredità, non deve e comunque non può accettare l'eredità per assenza di delazione. La disposizione testamentaria dell'intero asse in favore di altri impedisce, infatti, la chiamata all'eredità dei legittimario preterito. Del pari, anche in ipotesi di successione ab intestato, il legittimario integralmente pretermesso acquista la qualità di erede solo in conseguenza del favorevole accoglimento della domanda di riduzione, ai cui fini non è pertanto tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. c) La ratio dell'art. 564, co. 1, c.c. e l'opportunità di una riduzione teleologica della norma in caso di pretermissione. La prevalente dottrina individua la ratio dell'accettazione con beneficio di inventario ex art. 564, co. 1, c.c., nell'esigenza di tutela dei donatarii e legatarii, contro possibili abusi del legittimario che agisca in riduzione. Tema che non si pone, evidentemente, in assenza di beni relitti. L'esclusione dell'onere della accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, quale condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso, diviene pertanto, in ipotesi di successione legittima, il risultato di un'operazione ermeneutica di riduzione teleologica dell'art. 564 cc., giustificata dalla ratio legis: l'esigenza di tutelare i legatarii e i donatarii mediante un preventivo accertamento della consistenza delle sostanze ereditarie nelle forme pubbliche dell'inventario perde evidentemente consistenza, quando il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio.
Si ripetono i momenti valutativi, nei quali il giudice è chiamato al compito di mantenere quell'equilibrio tra autonomia negoziaie e controllo "ab externo" che, sia pure tratteggiato in modi diversi, attraversa tutte le forme di soluzione della crisi introdotte nel sistema dal 2005 ad oggi.
Un'interpretazione sistematica di tale facoltà, come anche un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve infatti indurre a ritenere inammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, ogni volta che questi siano necessari nel primo grado di giudizio e nella disponibilità della parte ''ab origine''. Si reputa, pertanto, condivisibile la sentenza della Commissione tributaria regionale Sicilia, Sezione Staccata di Catania, che è pervenuta a tali conclusioni.