La sentenza prende posizione su una questione interpretativa di rilevante interesse pratico, non risolta dalla riforma fallimentare: l'applicabilità dell'art. 65 l. fall. ai pagamenti anticipati eseguiti dal debitore in forza di una facoltà prevista ab origine. La Cassazione, dopo una diligente e dotta ricognizione delle due precedenti e contrastanti sentenze di legittimità che si sono occupate del problema della riserva di pagamento, ritiene che la soluzione debba essere diversa a seconda che il debitore eserciti una facoltà attribuitagli dal contratto o ex lege. L'A. condivide il ragionamento che appare lineare ed equilibrato nel contemperare le esigenze della massa con la tutela del singolo creditore costretto dalla legge ad accettare un pagamento anticipato.
Il creditore dissenziente appartenente a classe consenziente, pur non potendo apparentemente chiedere il cram down (riservato ai creditori dissenzienti di classi dissenzienti), può però presentare opposizione al concordato in sede di omologazione per la non corretta valutazione dei criteri di formazione delle classi, doppiando il giudizio espresso ab origine dal tribunale ex art. 163 l. fall. e conseguendo una tutela giudiziaria di convenienza.
Il dibattito che ha riguardato il concetto di "fatto processuale" è, ab origine, viziato da una visione non del tutto autonoma rispetto alla "teoria del fatto" elaborata nel diritto penale sostanziale, sulla malintesa convinzione che la nozione di fatto, penalmente inteso, si fondasse "sulla rilevanza sostanziale di un complesso di elementi e non sulla rilevanza processuale, la quale, semmai, potrà essere presa in considerazione allo scopo di formulare la nozione di fatto nel diritto processuale penale". Ma se la correlazione tra imputazione e sentenza è espressione del principio di "identità del processo con se stesso", occorre che " l'episodio della vita umana " che si assume costituire illecito penale, non costituisca l'acritica riproposizione degli elementi della fattispecie astratta di cui alla norma penale.
Ma è illusorio credere di porvi rimedio semplicemente e continuamente modificando le norme regolatrici del processo; certo, come del resto ogni cosa umana, sempre perfettibili, ma già ab origine rispettose delle garanzie di cui i soggetti della vicenda processuale devono poter godere. Quello che non c'è, è l'efficienza "pratica" del processo, del che ben più delle regole sono responsabili gli operatori di giustizia, che ne abusano o non sanno o riescono a farle funzionare; vanificando così la funzione stessa del processo, che non è tanto un valore in se stesso, ma strumento di attuazione dei valori riconosciuti dal diritto sostanziale.
La conversione del ricorso in appello non opera se l'appello è ab origine inammissibile
La sentenza aderisce al prevalente indirizzo che esclude l'operatività della conversione ex art. 580 c.p.p. del ricorso in appello, quando il secondo è ab origine inammissibile. L'A. individua nella declaratoria di inammissibilità dell'appello l'anello mancante del meccanismo processuale.
Pur non essendo sindacabili ab intrinseco dal giudice amministrativo le scelte organizzative compiute dalle aziende ospedaliere, qualora queste si risolvano, in concreto, nella privazione dell'esercizio delle funzioni da parte dei professori universitari, medici-dirigenti presso dette strutture, la loro legittimità può essere valutata ab estrinseco al fine di accertare l'eventuale violazione dell'obbligo di preservare la dignità professionale del citato personale, con le connesse conseguenze risarcitorie.