Per effetto delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario, l'eterogeneità della causa non costituisce più un ostacolo per negare l'ammissibilità della trasformazione eterogenea ab ed in società di capitali. Ma se ciò è vero, la rimozione di tale ostacolo dovrebbe anche aprire alla possibilità di trasformazioni che coinvolgano enti diversi da quelli espressamente individuati dal legislatore delegato.
I 29 aprile 2005, n. 671; TAR AB - Pescara sez. I 14 aprile 2005, n. 185; TAR CM - Napoli sez. IV 12 aprile 2005, n. 3780; ord. Cons. Giust. Amm. SI sez. giur. 11 aprile 2005, n. 201.