La seconda sentenza in esame, pronunciata dal Tribunale di Campobasso, si pone espressamente in contrasto con la suddetta pronuncia della cassazione affermando che l'obbligo generale di vigilare sul fenomeno del randagismo spetterebbe alle AA.SS.LL, in forza dell'interpretazione della legge statale, mentre i Comuni, salvo che venga disposto diversamente dalle singole normative regionali di attuazione, hanno unicamente l'obbligo di provvedere alla realizzazione e alla gestione dei canili.