Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Le azioni revocatorie nella ristrutturazione della grande impresa in crisi e la tutela della concorrenza - abstract in versione elettronica

98213
Libertini, Mario 1 occorrenze
  • 2007
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Il primo rilievo è stato superato dalla Corte specificando che "le azioni revocatorie sono ammissibili solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio e cioè verso la cessione di cui all'art. 27, comma 2, lett. a9 D. lgs. 270/99 o verso il concordato con assunzione ovvero verso il fallimento". Il secondo rilievo è stato pure superato con la considerazione che il trasferimento della titolarità dell'impresa ad altro soggetto escluderebbe in radice un problema di distorsione della concorrenza. L'A. della nota apprezza la decisione interpretativa di rigetto, che ha consentito di superare la prima eccezione di costituzionalità. Critica invece la sentenza sul secondo punto, perché il vantaggio competitivo può essere riconosciuto a favore dell'impresa oggettivamente considerata, anche in caso di mutamento del soggetto imprenditore. La disciplina della revocatoria può essere quindi distorsiva della concorrenza nel caso in cui tenda a colpire indiscriminatamente una serie di soggetti. Appare invece compatibile con i principi in materia se, com'è avvenuto con la recente riforma, la sua applicazione è limitata a pochi atti anomali e ai casi di alterazione della par condicio da parte di soggetti che avevano consapevolmente instaurato un rapporto finanziario con l'impresa poi entrata in crisi.

"TRISE" a svantaggio delle imprese e delle abitazioni di basso valore - abstract in versione elettronica

144591
Carpentieri, Claudio 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Il TRISE, il nuovo tributo comunale sui servizi destinato a sostituire la TARES, non fa altro che introdurre un ulteriore nuovo tributo, la TASI, orientato a compensare le perdite di gettito derivanti dall'esclusione dall'IMU delle abitazioni principali non di lusso (diverse da quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9). Nella sostanza, la TASI, tranne che per l'individuazione dei soggetti debitori quando il titolare del diritto reale sull'immobile è diverso dal conduttore, si comporta come una vera e propria addizionale IMU dell'1 per mille di aliquota base. La potestà impositiva dei Comuni è limitata; tuttavia, le aliquote massime d'imposizione delle diverse categorie d'immobili (IMU + TASI) vedono comunque un incremento dell'1 per mille. La TASI, inoltre, non prevede alcuna forma di detrazione minima; pertanto, i proprietari di abitazioni principali con valore catastale basso, adesso esclusi - nei fatti - dall'IMU, dovranno pagare la TASI.

Verso l'unitarietà della disciplina IMU, ma la semplificazione è ancora lontana - abstract in versione elettronica

149379
Lovecchio, Luigi 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Nella disciplina a regime sono confermate l'esclusione dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate, con la sola eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e la previsione del versamento in tre rate per i soli enti non commerciali. Prevista a regime anche la deducibilità del 20% (30% solo per il 2013) dell'imposta pagata dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo, finanziata però con il ripristino parziale dell'IRPEF [imposta sul reddito delle persone fisiche] sui fabbricati non locati, ad uso abitativo, ubicati nello stesso Comune in cui è sito l'immobile adibito ad abitazione principale.

IVA agevolata sulla prima casa: per individuare gli immobili non di lusso non vale la categoria catastale - abstract in versione elettronica

149901
Forte, Nicola 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Dal 1º gennaio 2014 si considerano di lusso, ai fini dell'inapplicabilità delle agevolazioni previste per l'imposta di registro con riferimento alla prima casa, gli immobili accatastati A1, A8 e A9. Ai fini IVA continuano invece ad applicarsi i criteri attualmente in vigore previsti dal D.M. 2 agosto 1969. Il condivisibile chiarimento è stato fornito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2014. Una soluzione diversa avrebbe significato la modifica "tacita" del D.P.R. n. 633/1972; tale modifica normativa (non espressa) non è sostenibile se si considera l'origine comunitaria dell'IVA, dovendo ogni intervento del legislatore essere conforme alle previsioni contenute nelle direttive comunitarie.

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