Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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La normativa speciale sul reclutamento e sul trattamento economico del personale scolastico all'analisi della Cassazione. Dalla chiara enunciazione del divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato al pericoloso "obiter dictum" sugli scatti biennali da riconoscersi nel periodo "lavorato" - abstract in versione elettronica

140239
Graziano, Palmira 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Non è ontologicamente configurabile alcun abusivo ricorso alla contrattazione a termine nella normativa italiana sul reclutamento del personale docente ed A.T.A. [Ausiliari Tecnici Amministrativi] del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in quanto tale normativa, prevalente rispetto alle norme di cui al d.lgs. n. 165/2001 ed al d.lgs. n. 368/2001, è conforme non solo alla Costituzione italiana, ma anche alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 ed all'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. La specifica disciplina del reclutamento del personale scolastico, ai fini della prevenzione degli abusi derivanti dal ricorso ai contratti a termine, costituisce una "norma equivalente" ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, in quanto è legittimata dalla sussistenza di "ragioni obiettive", in particolare, della necessità di assicurare la continuità del servizio scolastico - obiettivo di rilevanza costituzionale - a fronte di eventi contingenti, variabili ed in definitiva imprevedibili, non solo nelle loro concrete ricadute a livello territoriale per la popolazione scolastica interessata, ma anche nella collocazione temporale. In ossequio al principio di cui all'art. 97 Cost., secondo cui si accede all'impiego presso una P.A. mediante procedura concorsuale, e dovendosi ritenere la normativa speciale sul reclutamento a termine del personale scolastico conforme alle norme comunitarie, non sussiste il diritto del personale precario alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro a termine mediante conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Né, consequenzialmente, sussiste il diritto al risarcimento dei danni lamentati in ragione della conclusione di più contratti a termine seguenti l’uno all’altro.

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