Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Diritto al segreto, diritto alla riservatezza, diritto all'anonimato del tossicodipendente. Generalità - abstract in versione elettronica

101241
Agostini, Raffaele; Cacaci, Claudio 1 occorrenze
  • 2007
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Nello scritto vengono preliminarmente illustrate le difficoltà in cui l'esercente professioni sanitarie in genere, ed il medico del Ser.T. in particolare, si può trovare nello sforzo di individuare regole comportamentali conformi sia ai principi etico-deontologici sia a quelli giuridici, tenuto conto dei possibili contrasti tra codice deontologico e le varie fonti normative e tra leggi appartenenti a differenti rami del diritto, del confronto tra la scienza e la coscienza del medico, dei rapporti tra il consenso ed il dissenso dell'utente-paziente, della sussistenza di cause di giustificazione. Vengono analizzati il diritto al segreto, il diritto alla riservatezza ed il diritto all'anonimato del tossicodipendente, con particolare attenzione alle nozioni di segreto d'ufficio e segreto professionale, evidenziando i profili di responsabilità penale, civile ed amministrativa del responsabile del Ser.T. che riferisca circostanze o dati relativi agli utenti del Servizio. In particolare, vengono discusse le varie problematiche dei rapporti tra Ser.T. e A.G. in genere e, specificatamente, con la Magistratura di Sorveglianza, ponendo l'accento sull'interpretazione dell'art. 120 comma 7 D.P.R. 309/90 circa l'esonero dall'obbligo di testimoniare da parte del dipendente del Servizio e, per converso, sull'affermazione che quest'ultimo non possa opporre il "segreto professionale" nei confronti del Magistrato e/o del Tribunale di Sorveglianza, relativamente a soggetti condannati sottoposti ad esecuzione penale esterna. Viene infine precisato che delicato è il confine, in caso di richieste dell'A.G. procedente in sede di indagini preliminari, tra silenzio lecito del sanitario e fattispecie integranti i reati di favoreggiamento e di false dichiarazioni o attestazioni relative ai programmi terapeutici, ribadendo che la collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza, anche nelle fattispecie sfavorevoli all'interessato ed anche se questi abbia richiesto l'anonimato, giammai possa esporre il responsabile del Ser.T. a profili di responsabilità.

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