Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: a.d.s

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La ricerca del "best interest" del beneficiando nell'amministrazione di sostegno - abstract in versione elettronica

125821
Amendolagine, Vito 1 occorrenze
  • 2011
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, riprendendo i concetti già emersi nella giurisprudenza di legittimità per quanto attiene al criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace, con specifico riferimento alla scelta del best interest del beneficiando dell'A.d.S. perviene al rigetto di quest'ultima ravvisando nella fattispecie che un eventuale accoglimento dell'istanza violerebbe il suddetto discrimen qualitativo, in quanto, con la misura dell'amministrazione di sostegno si vorrebbe, di fatto, in contrasto con i voleri e le scelte espressi dal beneficiario, privare lo stesso di due diversi diritti fondamentali: il diritto alla libertà personale e quello alla scelta dei trattamenti sanitari. L'A. esamina le ragioni fondanti il decreto di rigetto dell'istanza di nomina dell'A.d.S. guardando ai pericoli derivanti al medesimo beneficiando dai possibili usi distorti della procedura, la cui scarna disciplina a pochi anni dalla sua introduzione è fonte di un'elevata attività interpretativa nella giurisprudenza di merito.

Problematiche, attualità e prospettive delle dichiarazioni anticipate di volontà tra diritto vivente e proposte legislative - abstract in versione elettronica

132809
Miotto, Giampaolo 1 occorrenze
  • 2012
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Le d.a.t. possono essere qualificate come un negozio giuridico di natura non patrimoniale, in quanto "manifestazione di volontà" di una persona pienamente capace, avente a oggetto il diritto personalissimo all'autodeterminazione terapeutica (artt. 2, 13 e 32, 2° co., Cost.), finalizzata a produrre l'effetto giuridico di consentire o rifiutare le cure che potrebbero essere praticate al dichiarante e sottoposta alla condizione dell'avveramento di più eventi futuri e incerti (perdita della capacità di intendere e di volere del dichiarante e verificarsi di una determinata situazione di salute che renda opportuna la prestazione di un certo trattamento terapeutico. - b) Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. L'art. 32, 2° co., Cost. (in combinato disposto con gli artt. 2 e 13 Cost.), tutela un diritto soggettivo distinto sia dal diritto alla salute che da quello alla vita, che non è limitato da questi ultimi, ma può essere assoggettato a limitazioni dalla legge ordinaria solo per preminenti interessi pubblici, inerenti alla tutela della salute pubblica, quale prevista come "interesse collettivo" dal primo comma dello stesso art. 32 Cost. - c) I requisiti delle "dichiarazioni anticipate di trattamento" (d.a.t.). Per poter produrre effetti giuridici (vincolanti per il medico curante) le d.a.t. debbono consistere in una manifestazione di volontà (e non in un'opinione o in un intimo convincimento) specificamente finalizzata a consentire o rifiutare determinate cure mediche da prestarsi in situazioni di salute individuate con sufficiente precisione. - d) La "volontà presunta" del soggetto incapace. Nell'ordinamento vigente non può attribuirsi rilievo giuridico alla mera "volontà presunta" dell'incapace (che non abbia a suo tempo validamente formulato delle d.a.t.), in quanto volontà inespressa e quindi insuscettibile di produrre effetti giuridici, né può ammettersi un potere sostitutivo del tutore, seppure assoggettato alle peculiari condizioni di esercizio ipotizzate da Cass. n. 21748/2007 (relativa al "caso Englaro"), trattandosi di un diritto personalissimo dell'incapace. - e) Amministrazione di sostegno e "dichiarazioni anticipate di volontà" (d.a.t.). L'interpretazione sistematica delle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno e delle norme sugli istituti di protezione dell'incapace non consente di superare il dato letterale dell'art. 404 c.c. che prevede l'attualità dello stato di incapacità quale presupposto per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Inoltre, la nomina dell'a.d.s.[amministratore di sostegno] "ora per allora", in realtà diretta a sussumere le d.a.t. del beneficiario in un ordine del Giudice tutelare, implica uno "sviamento" dei poteri attribuiti a quest'ultimo. - d) Le "dichiarazioni anticipate di trattamento" (d.a.t.) formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si deve ritenere che le d.a.t. formulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata abbiano effetto vincolante per il medico curante.

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