Quando si parla di "finanziamento del terrorismo" si deve fare riferimento a ogni attività diretta alla raccolta, all'accumulo, all'intermediazione, al deposito, alla custodia e alla distribuzione di risorse economiche per finanziare e sostenere azioni "con finalità di terrorismo". In pratica azioni tese a recare danno a persone e cose, intimidire la popolazione e condizionare i poteri pubblici. Di conseguenza diventa fondamentale identificare e bloccare i flussi finanziari a disposizione dei terroristi, sia per ridurne la capacità operativa sia per minarne la capacità di relazioni internazionali. A questo scopo le norme antiriciclaggio e antiterrorismo identificano chi sono i soggetti ai quali è demandato l'obbligo di controllo, verifica e segnalazione delle transazioni sospette allo scopo di prosciugare la capacità di attacco di relazioni internazionali dell'organizzazione terroristica.
Da Radio Londra a Wikileaks
"A silent right is not a right": orientamento sessuale, diritti fondamentali e "coming out" a margine di una sentenza inglese in tema di rifugiati.
Con la decisione in epigrafe, le Sezioni Unite, contravvenendo a un proprio opposto consolidato orientamento, hanno integralmente escluso l'applicabilità della disciplina del foro dello Stato ai procedimenti di secondo grado in materia di opposizioni a sanzioni amministrative e, proseguendo nel solco della giurisprudenza anteriore, hanno affermato l'applicabilità in tale sede delle norme procedurali stabilite per i giudizi ordinari di appello. Dopo una sommaria analisi della disciplina del "foro erariale" e dei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative - che il Governo ha recentemente ricondotto al rito speciale del lavoro -, l'A.rivolge una critica alla decisione n. 23285/2010, auspicando un revirement della giurisprudenza, che "ripristini" per i procedimenti di appello (anche) in materia di opposizioni a sanzioni amministrative - e anche a quelli assoggettati al "nuovo" rito del lavoro - la piena operatività del foro della Pubblica Amministrazione.
Con la l. n. 3/2012 anche nel nostro ordinamento viene a conoscersi un procedimento, per ora solo volontario, di regolazione dell'insolvenza del debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali. L'A. procede ad una disamina a prima lettura del nuovo istituto oggi vigente ma anche già oggetto di un d.d.l. governativo volto a modificarlo e a integrarlo con la previsione di un procedimento liquidatorio.
Si pone la seguente questione: a) Se il danno da lite temeraria possa essere liquidato d'ufficio dal giudice, e, in caso affermativo, anche a prescindere dall'esistenza di un danno effettivamente patito dalla parte vittoriosa. Il danno da lite temeraria, dopo le riforme di pochi anni fa, può essere liquidato dal giudice in via equitativa e la condanna alla sua refusione a favore della parte vittoriosa può essere statuita d'ufficio anche a prescindere da una domanda di parte.
Competenza sulla diffamazione a mezzo Internet
La rassegna ragionata di pronunce di merito e di Cassazione si propone di far conoscere, a tutti coloro che a vario titolo sono chiamati a misurarsi professionalmente con l'istituto del fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167-171 c.c., il "punto" della giurisprudenza attualmente esistente sulle questioni maggiormente rilevanti in materia.
La nozione di giusta causa di licenziamento, quale "clausola generale", necessita dell'opera di specificazione del giudice che è chiamato a darvi applicazione: l'estensione del sindacato di legittimità alla sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa. Diverse posizioni giurisprudenziali a confronto.
A seguito del precedente lavoro (Contratti pubblici e diritto civile), l'A. affronta la problematica scaturita dalla fondamentale sentenza n. 500 del 1999, con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno - dopo circa 50 anni dalla entrata in vigore del Codice civile - la risarcibilità dell'interesse legittimo leso da un atto illegittimo della pubblica Amministrazione. L'esame, sempre condotto in un'ottica civilistica, porta l'A. a riconoscere natura sostanziale all'interesse legittimo e a prospettare la necessità di un diverso inquadramento dell'istituto rispetto a quanto sin ora fatto. Più specificamente, con riguardo alla materia contrattuale, si esamina il problema della rilevanza della colpa dell'Amministrazione, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria. In relazione alle conclusioni raggiunte, si conferma infine la necessità di un giudice amministrativo inteso peraltro non come "giudice del potere amministrativo" ma come "giudice del pubblico interesse".
Nel testo - inviato dall'A. alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati a seguito della sua audizione nel corso dei lavori parlamentari sul disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia - l'A. discute i principali punti del disegno di legge, con particolare attenzione a ciò che riguarda l'assetto degli uffici del pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale.
La casistica delle decisioni giudiziarie racconta, a volte, di particolari stramature del tessuto processuale, costituenti forme di abuso nel processo, che a fatica trovano rimedi efficaci all'interno degli istituti ordinari. A fronte di tali ipotesi, percorse inutilmente le vie d'impugnativa, parrebbe residuare soltanto il ricorso al sindacato penale. Da un accadimento reale si diparte l'occasione per approfondire le tematiche coinvolte.
Vincoli diretti e indiretti, posti a protezione dei beni culturali: riconducibilità all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 della violazione urbanistica in area sottoposta a vincolo indiretto
In questo numero della Rivista la rubrica "Management Pills" è utilizzata per approfondire il tema del lavoro a turni all'interno dei servizi socio-sanitari a carattere residenziale. Il tema è affrontato in una prospettiva organizzativa e gestionale, tralasciando volutamente gli aspetti di carattere amministrativo e giuslavoristico. Dopo aver offerto un sintetico quadro introduttivo a carattere concettuale, il lavoro a turni viene utilizzato nella prospettiva con cui si approcciano al tema le diverse figure coinvolte. A chiusura del contributo viene riportata una bibliografia di riferimento per coloro che avessero interesse ad approfondire ulteriormente le tematiche trattate.
Pur in considerazione della previsione normativa che fa rientrare le controversie relative a diritti reali tra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria e quindi condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale, il Tribunale di Roma ritiene che a ciò non può ricavarsi l'assoggettabilità a trascrizione dell'accordo di conciliazione avente ad oggetto l'acquisto della proprietà, ovvero di altro diritto reale relativo a beni immobili, attraverso l'istituto giuridico dell'usucapione. Tale assunto non pare, tuttavia, così pacifico.
a) Il matrimonio putativo. Il matrimonio putativo è qualificato come "fattispecie complessa", costituita da due elementi: l'uno, di carattere oggettivo, rappresentato dalla nullità del matrimonio e l'altro, di carattere soggettivo, individuabile nella "buona fede" di uno, o di entrambi, i coniugi. b) La posizione successoria del coniuge putativo. L'art. 584 c.c. equipara, integralmente, i diritti successori del coniuge putativo a quelli del coniuge legittimo. Al coniuge putativo spetta il diritto di abitazione e uso della casa, già adibita a residenza familiare. c) Il passaggio a seconde nozze del "de cuius". Al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra il coniuge putativo e quello legittimo, si ritiene che l'esclusione dalla successione, contenuta nel capoverso dell'art. 584 c.c., debba essere interpretata, non già come privazione del titolo a succedere, in capo al coniuge putativo, bensì, quale attribuzione al medesimo di un grado successorio posteriore rispetto a quello del coniuge legittimo.
L'introduzione a regime del federalismo fiscale, per la Sanità il 2013, determinerà non poche modifiche sostanziali al sistema di finanziamento, con il passaggio dalla spesa storica a quella dei costi/fabbisogni "standard". Un modello che comporterà l'assunzione di responsabilità delle Regioni a garantire i LEA [Livelli Essenziali di Assistenza] sul territorio a costi preordinati sulla scorta di un particolare "benchmark", calcolato sulla base di quanto speso da tre Regioni con i "conti a posto" e la capacità di garantire prestazioni salutari appropriate. Altre due grandi novità saranno determinate dall'applicazione del D.lg. n. 118/2011 e del D.lg. n. 149/2011. Essi imporranno, rispettivamente, l'armonizzazione delle contabilità e dei bilanci e le sanzioni ai Governatori e dirigenti incapaci. Il nuovo anno imporrà maggiori accortezze gestionali e più trasparenza, pena l'espulsione degli inadempienti a siffatti obblighi normativi che, nella specie, determinano un'importante ricaduta sociale. I cittadini potranno assumere una maggiore consapevolezza sulla verità delle gestioni condotte dai loro eletti, a modifica di quanto precedentemente successo, ove la scoperta dei "default" ha costituito l'amara sorpresa per molti. Un debito, quello consolidato, che costituirà uno dei problemi da risolvere per far sì che il federalismo fiscale possa esprimere il meglio di se stesso.
L'idea secondo cui il diritto non può essere compreso, o addirittura definito, se non si tiene conto del suo ruolo di mezzo rivolto a un fine è alla base di numerose concezioni del diritto: e in particolare quelle che, a qualche livello, assegnano un ruolo centrale al ruolo strumentale del diritto rispetto a fini variamente individuati e connotati. In questo articolo si tenta una sommaria classificazione di tali concezioni teleologiche, pur senza pretese di esaustività. La proposta ricostruzione è preliminare a un'analisi delle ragioni che inducono a considerare la dimensione teleologica come importante o addirittura indispensabile per rispondere alla domanda: Che cosa è, in generale, il diritto?
L'A. esamina gli insegnamenti impartiti dalla giurisprudenza in tema dindividuazione dei soggetti responsabili nell'ambito dei procedimenti penali relativi a infortuni sul lavoro, malattie professionali, disastri, omissioni dolose di cautele antinfortunistiche, in caso di carenze antinfortunistiche, non già occasionali o meramente operative bensì strutturali, addebitabili a scelte aziendali di fondo. Sottolinea, in particolare che non può andare esente da responsabilità il datore di lavoro, allorché le carenze antinfortunistiche attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità d'intervento possa realisticamente attribuirsi al soggetto eventualmente delegato alla sicurezza dal datore di lavoro. Inoltre, illustra gli insegnamenti della giurisprudenza a proposito delle responsabilità anche a titolo di dolo eventuale degli amministratori di società in ipotesi di inosservanza dei doveri di vigilanza e controllo.
LA. esamina, in questo studio, la questione della responsabilità professionale del medico. Di questo concetto sono analizzati i diversi significati ripercorrendone la sua parabola filosofica. Attraverso ciò lA. riflette sul significato più autentico della responsabilità evidenziandone la non asimmetricità con la colpa giuridica; segnala, a questo riguardo, che confondere la responsabilità con la colpa è fonte di comportamenti professionali non sempre coerenti con i valori etici che alimentano la relazione di cura. LA. esamina, poi, il significato dato alla parola responsabilità dal Codice di deontologia medica italiano evidenziandone le molte sfumature poco utili, purtroppo, a connotarla nel suo significato pili autentico; auspica, perciò, che la nuova versione del codice deontologico del medico sappia dare alla responsabilità quella dimensione pedagogica che le è propria.
Dall'analisi del panorama normativo e giurisprudenziale vigente in tema di accertamento delle risorse finanziarie del coniuge e di segreto bancario, l'A. dimostra come il giudice civile della famiglia sia legittimato - nell'ambito del suo potere di disporre d'ufficio attività di indagine sui redditi - a richiedere che gli accertamenti bancari siano effettuati tramite l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, che rappresenta il mezzo più efficace per indagare sulla condizione economica dei coniugi. Tale strumento, infatti, a differenza delle tradizionali indagini bancarie, consente di conoscere in tempo reale gli operatori finanziari con i quali il coniuge mantiene un rapporto continuativo ed ogni operazione (anche extra conto) effettuate a nome proprio o a nome di terzi.
La relazione ha ad oggetto il trust a scopo di garanzia. L'A. ne esamina l'ammissibilità e le applicazioni e soprattutto mette in evidenza la competitività del trust a scopo di garanzia con le garanzie tradizionali. La relazione analizza inoltre il trust a scopo di garanzia nella prospettiva delle procedure concorsuali e dei patrimoni destinati.
L'articolo descrive anzitutto le caratteristiche distintive del project financing quale modalità di realizzazione del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) disciplinato dall'art. 153 del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Viene inoltre discussa l'ottica della valutazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF), associati ai singoli progetti di gara, compiuta da parte dell'ente appaltante. Quest'ultimo seleziona, tra le diverse alternative, la proposta capace di minimizzare i costi per la collettività in termini di tariffe e/o contribuzione pubblica, a prescindere dal livello degli indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria, i quali rappresentano soprattutto una condizione di attrattività per i potenziali finanziatori del progetto a titolo di equity e di credito. Infine vengono esaminate le motivazioni alla base della preferenza delle banche nei confronti di finanziamenti dei progetti a medio-lungo termine a tasso variabile con copertura del rischio di tasso, piuttosto che finanziamenti a tasso fisso. Tali motivazioni sono riconducibili al più agevole accesso al funding a tasso variabile per la banca e agli effetti contabili per la banca stessa determinati dai principi contabili internazionali IAS/IFRS [International Accounting Standards / International Financing Reporting Standards] qualora, in caso di erogazioni a tasso fisso, vi sia l'estinzione anticipata del finanziamento da parte del soggetto prenditore.
Le innovazioni scientifiche sono entrate nel processo penale ed in quello civile producendo ripercussioni a livello sistematico. L'ampio uso del documento informatico ha imposto una maggiore accuratezza nel precisare il relativo concetto. L'evoluzione legislativa della definizione di documento informatico induce, più in generale, a rivedere la tradizionale nozione di documento e a individuare le ricadute sotto il profilo delle garanzie.
Contro questa filosofia si argomenta i) che tutte le tesi filosofiche sono a rischio di autoconfutazione; ii) che essa non riesce né a comprendere fino a che punto le realtà ancestrali rappresentino un problema per lantirealista, né a vedere il vero problema che affligge oggi il relativista.
Preliminari a non domino
Anche nell'ambito delle indagini preliminari, le "false" garanzie processuali sembrano imputabili, in parte, a istituti che, in prospettiva de iure condendo, possono e debbono essere "rivisti", in parte a norme che potrebbero palesarsi "veramente" garantiste, ma che tali, in ultima analisi, non risultano laddove "lette" dimenticando che, nel processo penale, la parte debole "per definizione" è l'imputato. L'analisi, che si snoda attraverso la, pur fugace, rivisitazione di quattro macro-temi "imprescindibili" - conoscibilità dell'accusa; difesa tecnica; diritto di "difendersi provando"; competenza investigativa - vuole mettere in luce la progressiva tendenza della prassi a muovere secondo logiche sovente portate a ritenere che le "vere" garanzie processuali rappresentino "orpellli", dimenticando, a nostro avviso, che, in sede investigativa, l'imputato è "tale" e che, "nell'ambito dello ius dicere", "veritas, non auctoritas facit legem".
A circa sei mesi dall'introduzione nell'ordinamento italiano della "cedolare secca sugli affitti", vale a dire dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione, appare opportuno fare il punto su taluni aspetti problematici che hanno caratterizzato questo primo periodo di applicazione del nuovo regime impositivo, alcuni dei quali potrebbero indurre l'Agenzia delle entrate a diffondere un nuovo intervento interpretativo dopo quello di cui alla circolare n. 26/E del 2011.
Spese che il Fisco determina con relativa facilità, perché ha a disposizione dati e informazioni digitali dettagliate, il cui incrocio è possibile in tempo reale. In particolare, il "redditometro" converte, attraverso specifici coefficienti, alcune tipologie di spese in reddito. Questo meccanismo rischia però di coinvolgere cittadini che, pur non avendo evaso, presentano redditi incompatibili rispetto alla spesa sostenuta, a causa di comportamenti non "fiscalmente" orientati. In questi casi, a seguito dell'inversione dell'onere probatorio, il contribuente potrebbe ritrovarsi nella difficile situazione di dover dimostrare, in alcuni casi pur non disponendo di una idonea documentazione, che il reddito accertato non è a lui attribuibile, ovvero che le spese sostenute sono da riferirsi a redditi esenti ovvero a redditi esclusi da tassazione.
Non sembra possibile negare l'astratta riconducibilità delle violazioni in tema di "transfer pricing" tra le fattispecie penalmente rilevanti, data l'idoneità di tali comportamenti a cagionare un pregiudizio all'Erario con l'indicazione in dichiarazione di maggiori costi, o di minori ricavi, condotta finalizzata a sottrarre imponibile allo Stato italiano a vantaggio di altre giurisdizioni. Appurata la possibile rilevanza penale della disciplina dei prezzi di trasferimento, si tratta di stabilire a quale dei reati tributari è possibile ricondurre il fenomeno. A tal fine non può prescindersi dalla individuazione della effettiva portata del concetto di fittizietà degli elementi passivi, posto che questa deve caratterizzare un componente di reddito affinché possa configurarsi una fattispecie penalmente rilevante.
Come sembrerebbe, a una prima lettura delle disposizioni interessate e delle sentenze della Corte di cassazione n. 263 del 2012 e della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 133 del 2011, le conseguenze dell'omessa collaborazione del contribuente (e dei suoi ausiliari) nella fase dell'accertamento sono difformi a seconda che l'accertamento si riferisca a imposte sui redditi o all'IVA. Ma, a ben vedere, le differenze sono più apparenti che reali, non solo con riferimento agli effetti sanzionatori amministrativi, ma anche agli effetti penali.
Con il decreto "crescita" (D.L. n. 83/2012) è stato introdotto un "bonus" fiscale "a regime" per le assunzioni di dottori di ricerca o di laureati magistrali destinati specificamente all'attività di ricerca e sviluppo. L'incentivo interviene a favore delle assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, operate a partire dal 26 giugno 2012, ma sarà assegnato a seguito di una specifica richiesta, molto probabilmente mediante gara telematica. Ciò complica la gestione del beneficio e lo rende incerto, atteso che per esso sono disponibili solo 25 milioni di euro, nel 2012, e 50 milioni di euro a partire dal 2013. Potrebbe essere "saggio" aspettare le disposizioni applicative per operare le assunzioni incentivate, anche se ciò potrebbe essere controproducente ove venisse introdotto un criterio di priorità temporale nell'attribuzione delle risorse, a favore di chi ha "assunto per primo".
"a capitale ridotto": nasce un nuovo tipo di società a responsabilità limitata
La pronunzia in epigrafe, intervenendo a definire un ampio contenzioso sollevatosi a seguito del dissesto finanziario di un ente creditizio, segna un ulteriore passo nel processo di graduale assestamento del modello di responsabilità civile delle Autorità pubbliche di vigilanza preposte al controllo dei mercati finanziari nei confronti dei terzi investitori che abbiano subito un danno ingiusto in conseguenza della omessa attività di controllo preordinata a garanzia dell'interesse pubblico.
L'autrice, dopo aver delineato il rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, precisa - attraverso la ricostruzione utilizzata dalla stessa cassazione - che, sulla base della disciplina vigente al momento della instaurazione del giudizio de quo, vale a dire prima dell'entrata in vigore della l. n. 246/2005, il venditore aveva non solo l'obbligo di destinare un determinato numero di aree a parcheggio alla costruzione edificata, ma, contestualmente al diritto di proprietà sull'abitazione era tenuta a garantire l'acquisto da parte dell'acquirente anche del diritto reale d'uso sullo spazio destinato a parcheggio. Il costruttore, insomma, aveva l'onere di provvedere a trasferire all'acquirente dell'unità abitativa anche il posto auto, tanto che il rapporto pertinenziale sopravviveva anche dopo la cessione dell'area a terzi, come rapporto reale attraverso il quale il proprietario acquisiva il diritto reale d'uso del parcheggio. Poi qualcosa è cambiato....
La nuova disciplina dell'acquisizione sanante prevista dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 ripropone modalità di acquisto di modalità privata connessi a comportamenti contra legem della pubblica amministrazione. Il rafforzamento, pur condivisibile, delle garanzie poste a tutela della sfera giuridica del privato espropriando, non è sufficiente a fugare i sospetti di incostituzionalità della norma.
Il saggio analizza e pone a confronto l'ordinamento giuslavoristico italiano e quello spagnolo in tema di contratti a tempo determinato. Dopo una descrizione succinta delle caratteristiche peculiari della disciplina spagnola, sono posti a confronto gli aspetti tecnici di ambedue le normative, in particolare rispetto alla normativa comunitaria, spiegando l'elevato tasso di impiego a tempo determinato in Spagna con il basso costo del recesso del datore di lavoro in caso di accertata irregolarità nell'apposizione del termine. Un dato utile per la successiva analisi delle recenti modifiche legislative dell'istituto nei due paesi.
Non discriminazione tra dipendenti pubblici a termine e a tempo indeterminato in materia di permessi di studio
Da qualche anno la giurisprudenza si è posta il problema se sia configurabile a determinate condizioni, a fronte di gravi incidenti stradali, una responsabilità a titolo di dolo eventuale. Dopo qualche resistenza, nel corso del 2011 anche la Cassazione ammette l'imputazione per omicidio doloso o lesioni volontarie a fronte di comportamenti che denuncino l'accettazione, da parte dell'automobilista che si assuma consapevolmente gravi rischi, dell'evento pur non direttamente voluto.
In Italia il "Digital Divide" è diminuito nell'ultimo decennio, anche se registriamo un ritardo rispetto a omologhi Paesi europei. Diminuito per una serie di motivi: il diffondersi, sia pure lento e laborioso, della banda larga, la crescita delle nuove generazioni digitali che sollecitano nelle famiglie un diverso approccio ai mezzi; l'alfabetizzazione progressiva della popolazione adulta; la disponibilità di tecnologia e servizi digitali a prezzi e tariffe decrescenti, ecc. Così nella "dieta mediatica" degli italiani, ossia nella quota parte di tempo quotidiano o settimanale che dedichiamo ai singoli mezzi d'informazione, le preferenze stanno cambiando. A scapito però dei mezzi tradizionali, quelli a stampa. Nasce così il fenomeno "Press Divide": e cioè l'aumento d'italiani che non includono, o non includono più, nella loro dieta mediatica la carta stampata. E i giovani tendono a leggere quasi esclusivamente "a schermo". Un fenomeno che presenta aspetti preoccupanti. Inarrestabile? Forse no.
Dalla contrattazione di prossimità disciplinata dall'art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge dalla l. n. 148/2011, si esaminano in questo scritto specificamente alcuni problemi relativi all'individuazione degli organismi collettivi legittimati a porla in essere e alle condizioni richieste perché questi possano realizzare un accordo idoneo, da un lato, a derogare a disposizioni inderogabili di leggi o di contratti collettivi nazionali di lavoro e, dall'altro lato, a vincolare tutti i lavoratori destinatari dei relativi effetti.
., dopo aver richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di precariato nella scuola pubblica, argomenta le ragioni a favore dell'applicabilità delle discipline coinvolte ed affronta il principio dell'inconvertibilità dei contratti a termine illeciti in negozi a tempo indeterminato, senza tuttavia trascurare le legittime pretese risarcitorie dei lavoratori ed il complesso, perché non disciplinato, tema delle modalità liquidative del danno.
Dell'implosione finanziaria, l'A. esamina le possibili cause e, a tal fine, passa in rassegna le principali crisi finanziarie succedutesi dagli anni Novanta in poi, da quella messicana a quella argentina documentando la complicità di banchieri, finanzieri ed alti dirigenti. Successivamente, l'A. de scrive l'impatto dei fallimenti finanziari sul mercato del lavoro, soffermandosi, in particolare, sui Paesi avanzati dell'area OECD in cui si è registrato un incremento del tasso di disoccupazione ed un abbassamento dei salari reali, con effetti a lungo termine. L'excursus porta l'A. a concludere per la fallacia della fiducia cieca nel mercato e a fare proprio il pensiero espresso da Keynes nel 1938 in occasione della Grande Depressione, ovvero la necessità di una regolamentazione del mercato ad opera della contrattazione collettiva e delle istituzioni. Invero, la contrattazione collettiva riduce la disuguaglianza economica ed innalza il potere d'acquisto della forza lavoro, le istituzioni, fungendo da contrappeso alle forze del capitale, sviluppano ed attuano regole che consentono alla finanza di operare per l'economia reale.
Accanto ai procedimenti a carico di noti (cd. Mod. 21) e a quelli a carico di ignoti (cd. Mod. 44) è diffusa la prassi d'iscrivere nel registro delle notizie di reato i procedimenti a carico di "persona da identificare". Il mancato aggiornamento soggettivo determina rilevanti disarmonie, soprattutto quando il g.i.p. deve esercitare il controllo sulle domande di proroga del termine delle indagini o di archiviazione, con ricadute non trascurabili sulle facoltà difensive dell'indagato. Dinanzi a tale distonia, però, niente sembra escludere la restituzione degli atti al pubblico ministero se le richieste si fondano su un'iscrizione non regolarizzata.
A una query impostata sul nome e cognome del richiedente il motore di ricerca fornisce, a mo' di prima risposta, la notizia (vera, per il tempo cui si riferiva, ossia vent'anni addietro) dell'arresto del richiedente. Nessun accenno alle vicende successive, culminate nel proscioglimento dell'interessato. La Corte di legittimità, invocando il diritto all'oblio (rectius, il diritto a ripristinare la completezza della notizia mercé aggiornamenti e integrazioni dell'originale), impone ai gestori di archivi storici l'obbligo di predisporre un sistema idoneo a segnalare la sussistenza di seguiti e sviluppi della notizia.
L'A. propone che la scelta dello strumento di risanamento venga operata solo a valle dell'individuazione delle azioni di risanamento esperibili, a sua volta effettuata avendo riguardo all'esito della anamnesi aziendale e alle cause della crisi. A tal fine, vengono esaminati i pro e i contra degli strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare, soffermandosi sulla compatibilità degli stessi con le specificità del singolo caso, compatibilità che, a giudizio dell'A., ancor prima e al di là della mera constatazione della gravità dello stato di crisi, deve guidare la scelta in esame.
Perfezionamento della notificazione a mezzo posta del ricorso di fallimento e computo del termine a comparire
La postergazione dei crediti dei soci per finanziamenti erogati alla società in situazione di crisi è argomento ormai diffusissimo nei concordati; la prevalente interpretazione fornita dai giudici, alla quale accede anche la decisione in commento, tende a marginalizzare il ruolo dei soci ma, ad avviso dell'A., sarebbe preferibile stabilire adeguati mezzi di reazione a possibili abusi anziché negare a questi creditori il diritto di voto.
A fronte dello smantellamento progressivo del sistema della previdenza sociale operato dagli ultimi governi, la Costituzione continua a costituire il necessario parametro di legittimità delle riforme: legittimità alle volte violata e che sembra esserlo stato anche in relazione alle norme in commento, a danno della tutela dei lavoratori.
La Corte d'Appello di Napoli ritiene che a seguito dell'estinzione della società si verifichi un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale, e di conseguenza statuisce che siano i soci della società cancellata dal registro delle imprese a dover essere convocati all'udienza ex art. 15 l. fall. La decisione offre numerosi spunti di riflessione.