La rigidità dei presupposti della esenzione per le prestazioni di servizi a favore dei partecipanti a strutture mutualistiche porta a risultati irrazionali e altalenanti nel tempo, tali da rendere la disposizione del tutto insufficiente a conseguire gli stessi effetti della soggettività passiva dei gruppi societari, prevista nella Direttiva, di cui si auspica la rapida recezione.
Aspetti medico-legali di un caso di sopravvenienza a tamponamento cardiaco in seguito a rottura di cuore determinata da pacemaker temporaneo
Individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine di liquidazione dell'imposta a seguito di valutazione automatica
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa ritiene legittima l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base alla dichiarazione, anche se l'Ufficio omette di inviare al contribuente comunicazione del risultato della liquidazione della dichiarazione (c.d. avviso bonario), in quanto tale obbligo non risulta espressamente sanzionato a pena di nullità. La Commissione ritiene operante l'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti, espressamente sanzionato a pena di nullità, solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, incertezze che non ricorrono in caso di omesso versamento delle imposte dichiarate. Il pensiero del giudice tributario aretuseo non può essere condiviso, perché contrario a quanto autorevolmente affermato in dottrina, in giurisprudenza e alla stregua della normativa vigente.
A chi spetta il controllo contabile sulle s.r.l. tenute a redigere il bilancio consolidato?
Danni da dissesto stradale dovuto a lavori in corso affidati a un'impresa appaltatrice
Gli Osservatori sulla giustizia civile, contribuendo con un'opera fiduciosa e costruttiva a riscoprire i valori del processo, a definire con maggior chiarezza la fisionomia dei diversi ruoli professionali che vi sono coinvolti e a favorire intorno al metodo della cooperazione la formazione di veri e propri codici etici comuni, si sono configurati come un soggetto collettivo e diffuso, in grado di esprimere esigenze e bisogni di rappresentatività democratica a cui tutti concorrono con pari dignità in un'esperienza di costruzione "orizzontale" dell'ordinamento giuridico.
"dolo colpito a mezza via dall'errore" offre lo spunto per numerose riflessioni che lambiscono molti punti cruciali della teoria del reato. In particolare, occorre sgombrare il campo da tendenze volte a ridurre ad unità il fenomeno, svalutando il ruolo dell'errore come elemento di interferenza idoneo a separare le due condotte criminose. Nel tentativo di ricondurre varie pronunce giurisprudenziali ad un unico canone ermeneutico si nota come alcune di esse, autorevoli e recenti, tendano a sposare soluzioni rigoristiche che, celandosi dietro i bastioni offerti dal c.d. dolo alternativo, confutano autorevoli approdi dottrinali. Proprio la tematica del dolo alternativo fornisce dunque la possibilità di lasciarsi andare a più ampie e generali "divagazioni" volte a testarne la sua compatibilità col principio dell'"in dubio pro reo".
Sulla inidoneità della legge ordinaria a disciplinare regimi processuali differenziati per la tutela delle funzioni di organi costituzionali (a proposito dell'incostituzionalità del c.d. "lodo Alfano")
A sua insaputa, avverte un ladruncolo del fatto che è arrivato a casa". Si tratta di quattro azioni diverse o di una sola azione, della quale si danno quattro descrizioni diverse? Ancora, quando Elio spara a qualcuno uccidendolo sta compiendo due azioni o una sola? Donald Davidson propone una soluzione filosofica a questi quesiti, catagolata come unificatrice. Nel saggio è analizzata la sua proposta.
LA., con il presente, mira a fornire alcune chiavi di lettura del complesso e delicato problema della responsabilità derivante dalle cosiddette "iscrizioni illegittime", con particolare riferimento sia alla responsabilità (degli intermediari) per lindebita segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca dItalia sia alla responsabilità degli istituti di credito per lillegittima levata di protesto.
Per i mutui, in particolar modo per quelli a tasso variabile, si prospettano due possibili strumenti normativi per attutire l'onere del pagamento di ratei troppo elevati. I due meccanismi giuridici, predisposti di recente dal legislatore (con i cc.dd. decreti Bersani e Tremonti), riguardano l'uno la portabilità del mutuo e l'altro la rinegoziazione (obbligatoria) dello stesso, prevedendo anche la possibilità di cumulo tra loro. Il contributo mira a chiarire le peculiarità dei due citati strumenti normativi, a seguirne la loro evoluzione, ad evidenziarne gli aspetti positivi e a segnalarne le difficoltà applicative, nonché a dar conto delle più recenti modifiche apportate alla materia dal d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla l. n. 2 del 2009 in vigore dal 29 gennaio 2009 (c.d. decreto anticrisi).
La Cassazione ritorna sui suoi passi, riproponendo gli argomenti che, sino a due decenni orsono, la avevano indotta a ritenere la rilevanza giuridica delle "concause naturali" di un evento dannoso ed a ridurre il risarcimento dovuto al danneggiato ad una misura proporzionata all'incidenza causale attribuibile alla "causa umana" concorrente. Questa particolare fattispecie implica delicate questioni giuridiche, gravide di rilevanti conseguenze pratiche, che vanno risolte facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento e, in particolare, a quello di causalità, che deve applicarsi anche alla misura del risarcimento dovuto al debitore-danneggiato, in presenza di concause naturali di un unico evento dannoso.
L'A. condivide le ragioni della sentenza, ma, nel contempo, evidenzia come dalla lettura coordinata delle due discipline sia ancora desumibile una significativa incongruenza a svantaggio della condannata ammessa alla detenzione domiciliare generica. A tal riguardo, il contributo propone, in alternativa a un nuovo intervento del Giudice delle leggi, una interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo vigente.
La sentenza è un'ulteriore espressione della tendenza della Corte di cassazione a riconoscere a comuni, province e regioni la legittimazione a costituirsi parte civile per reati commessi nel territorio dell'ente, indipendentemente dalla sua qualità di parte offesa. L'A. esprime perplessità rispetto a tale tendenza e critica la sentenza che ha ritenuto il Comune di Roma legittimato a costituirsi parte civile in un processo per violenza sessuale, perché dallo statuto del comune risultava l'assunzione dell'interesse alla libertà morale e fisica della donna quale obiettivo proprio dell'ente. Secondo l'A. il comune, nella sua dimensione di "prossimità" ai diritti del cittadino ha certamente tra i suoi scopi l'attenzione alle persone più vulnerabili, ma non può solo per ciò far valere come parte civile un "diritto" alla loro integrità.
Note a margine di un'opposizione a procedimento esecutivo immobiliare dipendente dagli effetti di un collegamento negoziale
Il familiare di un minore straniero può essere autorizzato a rimanere in Italia solo per gravi motivi eccezionali e contingenti ed a condizione che il minore si trovi nel territorio italiano
Oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e armi nel "pacchetto sicurezza". Il redivivo oltraggio a pubblico ufficiale: tra nostalgie autoritarie e "diritto penale simbolico"
Da Leroy Somer a Aventis Pasteur: ancora a proposito della Direttiva prodotti difettosi
La cosiddetta attività di "lavavetri" non può essere ricondotta ad alcuna attività lavorativa giuridicamente riconosciuta; pertanto non sussiste l'interesse a ricorrere a tutela di tale mestiere, posto che l'ordinamento esige, quale presupposto dell'azione, che il ricorrente vanti la pretesa a una utilità concreta, ma anche giuridicamente apprezzabile.
Tale verifica viene svolta cercando di attualizzare l'insegnamento di Massimo D'Antona che invitava a guardare a tale problema senza sfuggirlo, ma anche senza pensare a soluzioni inadeguate che negherebbero l'autonomia contrattuale del singolo lavoratore e la possibilità che, avvalendosi di essa, possa effettivamente coltivare i propri interessi. Interessi che la norma legale inderogabile e la contrattazione collettiva finiscono per trascurare a causa della (permanente) necessità di realizzare, su un piano generale, la protezione del lavoratore dipendente.
Il commento sintetizza i passaggi argomentativi essenziali della sentenza annotata, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche che il "progetto" deve possedere per essere validamente posto a fondamento dell'assunzione del lavoratore a progetto, in quanto, mancando un progetto specifico e delimitato adeguatamente nel tempo, opera la presunzione di subordinazione ed il rapporto viene attratto nell'ambito dell'ordinaria dipendenza a tempo indeterminato.
La notifica del decreto di citazione a giudizio nel rispetto dei termini a comparire
Il lavoro mira a comprendere quali sono, nella percezione degli allievi, le caratteristiche ritenute essenziali per definire la qualità di un percorso formativo. L'obiettivo è quello di migliorare la comprensione delle scelte operate dagli studenti e di fornire utili spunti a chi opera nel settore della progettazione di corsi di alta formazione. Le riflessioni proposte si basano su un'indagine empirica quantitativa condotta su un campione di studenti iscritti a master e a corsi di alta formazione.
La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a rango e funzione di garanzia atipica, a cagione della insostituibilità dell'obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante soltanto un risarcimento, prestazione ontologicamente diversa da quella cui aveva in origine diritto.
Il Giudice amministrativo entra a gamba tesa su una decisione dell'Antitrust che aveva chiuso l'istruttoria sulla pubblicità ingannevole dei notai a danno dei commercialisti nel trasferimento di quote di società a responsabilità limitata con le modalità introdotte dal decreto Bersani. Diversamente dall'Autorità che aveva ritenuto gli impegni dei notai sufficienti a definire l'istruttoria senza sanzionare l'infrazione, il T.A.R. del Lazio afferma che gli impegni assunti dal responsabile dell'infrazione, oltre a non reiterare la stessa pubblicità in futuro, debbono essere portati a conoscenza di tutte le parti del procedimento e avere idoneità concreta ad elidere il possibile discredito prodottosi nel pubblico.
A) Il caso. Amleto, alcuni anni dopo aver redatto un testamento olografo contenete, tra l'altro, l'impegno a non revocare la attribuzioni patrimoniali in esso contenute se non mediante un testamento pubblico,scriveva un novo testamento olografo, con il quale si limitava a revocare il testamento precedente, null'altro disponendo. Oggi, però, intende, mediante un nuovo atto testamentario,far rivivere le disposizioni contenute nel primo testamento. B) Gli effetti della revocazione della revocazione. L'atto di rinunzia alla facoltà di revoca è nullo per contrasto a norme imperative, sicché la revoca può sempre essere, a sua volta, revocata. A seguito della rimozione della revoca, vale il testamento revocato, con efficacia retroattiva e automaticamente, senza necessità di uno specifico riferimento al suo contenuto. La revoca della revoca non costituisce un testamento per relationem e si distingue dalla conferma del testamento di cui all'art. 590 c.c. C) Modalità di attuazione della revoca della revoca. In generale, va ammessa, oltre che la revoca espressa della revoca espressa, anche la ritrattazione espressa della revoca tacita, a proposito della quale occorre però distinguere a seconda delle varie ipotesi. È invece da escludere che la revoca, espressa o tacita che sia, possa essere revocata tacitamente o mediante un comportamento concludente, perché l'art. 681 c.c. impone le forme di cui all'art. 680 c.c.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte non pare potersi spingere fino a ricomprendere il caso di specie, a causa dell'assenza di un'offesa per l'interesse tutelato.
L'assetto del lavoro a tempo parziale a seguito degli ultimi interventi del legislatore
L'A. si occupa delle ultime modifiche apportate dal legislatore alla disciplina del lavoro a tempo parziale. L'indagine parte dal ruolo nuovamente attribuito alla contrattazione collettiva di necessario filtro per l'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche per poi spostarsi all'esame delle modifiche introdotte con riguardo alla trasformazione del rapporto di lavoro sia da tempo parziale a tempo pieno che poi da tempo pieno a tempo parziale. L'analisi si rivolge poi alla riforma del sistema di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time nell'impiego pubblico privatizzato, anche in relazione alle ultime modifiche proposte nel cd. collegato lavoro.
Nel contratto di lavoro dipendente le indennità corrisposte per il risarcimento del danno non patrimoniale quali le indennità che seguono al demansionamento, a trasferimenti illegittimi, a "mobbing", a molestie, a licenziamenti ingiustificati, a perdita di "chance", ecc. non rilevano ai fini dell'imposizione diretta.
Le disposizioni di recepimento della direttiva 2008/8/CE dovrebbero semplificare, a partire dal 1 gennaio 2010, le regole concernenti l'individuazione del presupposto territoriale dell'IVA con riferimento alle prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. La nuova regola generale applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di tali committenti - vale a dire l'individuazione del presupposto territoriale in funzione della sede del committente - nella maggior parte dei casi contribuirà a dirimere i profili problematici che evidenziava la previgente disciplina. Tuttavia, per determinate tipologie di prestazioni - quelle relative a beni immobili e quelle relative a beni mobili, segnatamente, la nuova normativa condurrà a difficoltà interpretative che nella precedente disciplina non si ponevano.
A seguito della riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie non quotate disposta dalla legge Finanziaria 2010, qualora una partecipazione sia detenuta da due o più soggetti, in parte a titolo di nuda proprietà e in parte a titolo di usufrutto, la rivalutazione può essere eseguita tanto dal nudo proprietario quanto dall'usufruttuario. Nel caso in cui il nudo proprietario riacquisti un diritto di proprietà pieno sulle partecipazioni successivamente al 1 gennaio 2010, la disciplina è differente a seconda delle cause che originano tale consolidamento dell'usufrutto.
Attraverso l'analisi della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2010, viene riesaminata ed illustrata la disciplina delle misure cautelari previste a favore dell'ente impositore dall'art. 22 del d.lg. 472/1997 dopo le recenti modifiche apportate dai decreti-legge nn. 185/20087 e 78/2009, con particolare riguardo all'ampliato ambito applicativo di queste misure, ai presupposti a cui sono ancorate ed ai loro rapporti, in specie, con gli istituti deflativi, le iscrizioni a ruolo straordinarie ed altre misure cautelari ancora a favore del Fisco.
Il modello UNICO 2010 SC rivoluziona l'impostazione seguita nella precedente dichiarazione dei redditi circa la gestione delle perdite ai fini dell'addizionale IRES; segno tangibile di tale mutamento è l'introduzione di un'apposita sezione (XIII-A) per il calcolo dell'addizionale, inserita nel quadro RQ (rigo RQ50). L'inserimento di tale prospetto consente di superare alcune criticità emerse in sede di compilazione del modello UNICO 2009, mutandone radicalmente l'impostazione ed adottando un nuovo criterio tendente a prevedere "a regime" una gestione dell'addizionale uniforme per tutti i soggetti, a prescindere dalla partecipazione o meno ai regimi di trasparenza o consolidato.
Non imponibile il trasporto di beni "a cura o a nome del cedente" nelle triangolazioni
Il Consiglio di Stato precisa la parola "ratio" e la portata della norma del codice degli appalti che ricollega l'esclusione dalla gara a comportamenti di violazione dell'obbligo del pagamento di imposte e tasse. Ne esce rafforzato il diritto delle imprese a partecipare a pubblici contratti in quanto viene negato rilievo a inadempimenti formali o circoscritti.
Le nuove misure di contrasto alla contraffazione, volte a disincentivare qualsiasi attività decettiva - quella idonea a trarre in inganno il consumatore, così come quella grossolana -, operano in senso repressivo, con un pesante aumento delle pene pecuniarie dei delitti di cui agli artt. 473-474 c.p. , con l'introduzione di sanzioni pecuniarie e interdettive a carico degli enti a cui favore l'attività è realizzata, con la previsione dell'aggravante della sistematicità e dell'uso di attività organizzate, con l'inserimento nel codice penale di due nuovi delitti (artt. 517 ter e quater) volti a colmare vuoti di tutela penale; nonché in senso preventivo, con l'estensione dell'obbligatorietà della confisca e della causa di non punibilità a favore dell'autorità di polizia impegnata in attività di copertura, e con l'attenuante della collaborazione con l'autorità giudiziaria e di polizia. Il legislatore ha anche chiarito, con un'integrazione, la disciplina, troppo vaga, di cui all'art. 4, comma 49, l. n. 350/2003, a tutela del marchio italiano, ed aggiunto a questa disposizione i commi 49 bis e ter.
Alcuni spunti di riflessione a margine del documento approvato dalla FNOMCeO a Terni il 13 giugno 2009 sulle dichiarazioni anticipate di trattamento
., n. 81/2008, così come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009 assegna un ruolo significativo alle parti sociali, chiamate a partecipare, insieme ai soggetti istituzionali, al "sistema di promozione della salute e sicurezza". Tratto distintivo della nuova disciplina è infatti il necessario coordinamento tra i diversi soggetti operanti in materia ed il consolidarsi di una cultura della prevenzione, attraverso un approccio di sistema basato sul "tripartitismo", principio che il decreto estende a tutti i livelli. La prospettiva indicata non fa peraltro venire meno il ruolo della contrattazione collettiva, specie a livello di settore e decentrato, ai fini della specificazione e del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente. All'effettiva applicazione nei luoghi di lavoro del quadro normativo, in una prospettiva partecipativa, possono contribuire le rappresentanze specifiche dei lavoratori, nelle diverse forme a livello aziendale, territoriale o di sito produttivo, sia gli organismi paritetici, a cui sono assegnate rilevanti funzioni, specie a livello territoriale, in materia di formazione, soluzione delle controversie, assistenza tecnica alle imprese. Di particolare rilievo appare peraltro la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, mediante un meccanismo di "patente a punti", che escluda la possibilità di esercitare attività imprenditoriale a seguito di accertate e ripetute violazioni della normativa prevenzionistica, misura significativa di contrasto a forme di lavoro nero e di concorrenza sleale.
A seguito dell'intervento della Corte costituzionale, l'A. individua le principali questioni interpretative poste dalla disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, mettendo in luce come l'impianto originario della legge, improntato a modalità notevolmente rigorose, sia stato progressivamente eroso.
La Legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità nella disciplina fiscale dei conferimenti aventi ad oggetto aziende, tra cui l'introduzione - a regime - di un'imposta sostitutiva al fine di riallineare i valori fiscali a quelli civilistici a seguito di tali operazioni. Inoltre, con successivi provvedimenti normativi sono stati introdotti ulteriori regimi di imposizione sostitutiva, che si aggiungono a quello "ordinario" di cui al comma 2-ter dell'art. 176 t.u.i.r., ed è stata riproposta la disciplina tributaria agevolativa delle operazioni di aggregazione aziendale.
L A. propone linquadramento sistematico e ragionato dellintera disciplina del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative.
I giudici della Commissione tributaria regionale delle Marche colgono felicemente nel segno laddove osservano che lesistenza di un effettivo interesse economico qualificato, ai fini della deducibilità dei costi per operazioni con imprese site in Paesi "black list", non può essere limitata alla sussistenza di condizioni migliori, nella transazione, di quelle rinvenibili nel mercato italiano o in quello dei Paesi a fiscalità ordinaria. Non vi è infatti motivo per negare allimpresa italiana il diritto di approvvigionarsi, a parità di condizioni quanto a prezzo della fornitura, presso soggetti con sede in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. Lacquisizione di beni o servizi a corrispettivi in linea con quelli di mercato è infatti già, di per sé, garanzia sufficiente a togliere ogni ragion dessere alla presunzione di simulazione del corrispettivo.
Percorso a ostacoli per la compensazione
Di tutela dei servizi commerciali nelle aree svantaggiate si è cominciato a parlare da quanto, circa quindici anni fa, l'impatto ella grande distribuzione moderna sul mercato italiano ha cominciato a far sentire i propri effetti nei confronti delle tradizionali tipologie di offerta. L'exploit dei grandi formati, unito all'attrazione crescente dei contesti urbani e aduna maggiore facilità degli spostamenti privati, si è abbattuto sul piccolo commercio di bottega provocandone una sensibile contrazione, che è durata fino a quando, nei primi anni 2000, lo stesso commercio di vicinato ha cercato di trasformarsi ed evolvere. Ma gli effetti negativi delle nuove abitudini di acquisto si sono fatte sentire maggiormente nelle piccole frazioni, in cui esercizi come latterie, panetterie o alimentari, spesso unici punti vendita per tutto l'abitato, non sono riusciti a sopravvivere o si sono trovati in grande difficoltà, anche a fronte del progressivo calo demografico e di flussi turistici. A farne le spese più di tutti sono le "fasce deboli" della popolazione, rappresentate da anziani o invalidi, spesso impossibilitati a raggiungere i supermarket lontani chilometri da casa.
L'A. esamina i diversi significati che l'espressione "messa a disposizione" (di energie psico-fisiche) del lavoratore assume nel diritto del lavoro: da una parte, un aspetto dell'oggetto del rapporto di lavoro subordinato; dall'altra, un possibile indicatore della natura giuridica del rapporto contrattuale. Ancora, di "messa a disposizione" si parla propriamente in relazione alla nozione di orario di lavoro. Proprio in virtù di questa varietà di usi e di possibili applicazioni, l'A. riflette sulla possibilità di impiegare le nozioni di "messa a disposizione" a quella nuova accezione che fa riferimento al periodo di non lavoro previsto sia nel lavoro intermittente, sia nel lavoro somministrato a tempo indeterminato per valutare, in ultima analisi, se vi siano ragioni per una visione "unitaria".
La "messa a disposizione" del lavoratore: tre "significati" a confronto tra contratto di lavoro intermittente e contratto di lavoro somministrato e tempo indeterminato
L'acqua da bene economico a "res communis omnium" a bene collettivo
Sulla responsabilità amministrativa di amministratori di società a partecipazione pubblica. Nota a margine di Corte di Cassazione, Sezioni Unite 27.10-19.12.2009