Il sequestro probatorio deve fondarsi su un'ipotesi investigativa, fornita di riscontri sufficienti per giustificare una ricerca più approfondita ed invasiva mediante il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova. Nel mentre si condivide pienamente questo assunto decisorio, si ritiene solo cautamente condivisibile l'ulteriore affermazione fatta dalla Suprema Corte di cassazione secondo cui il sequestro dell'intera documentazione contabile di una società sarebbe sempre ammissibile a fronte di procedimenti relativi a reati tributari per i quali le indagini imporrebbero necessariamente la ricostruzione del volume di affari della società e, quindi, i documenti da sottoporre a sequestro non sarebbero mai preventivamente e analiticamente individuabili.
Le ordinanze del Tribunale di Roma oggetto del presente commento offrono all'A. lo spunto per esporre alcune riflessioni in ordine alle funzioni del comitato dei creditori a seguito della riforma della legge fallimentare.
Il Tribunale di Padova ha autorizzato i coniugi a procedere all'estromissione di beni vincolati in fondo patrimoniale in favore di un trust istituito a vantaggio della stessa famiglia legittima.
Noif) siano destinate a provocare effetti giuridici ulteriori, rispetto a quelli previsti, derivanti dalla disciplina civilistica e fallimentare. Perciò l'assegnazione del titolo sportivo ad una società, appositamente costituita, quando sia accompagnata di fatto dal passaggio dei valori aziendali intimamente connessi e collegati alla vecchia società (i colori sociali, il nome della squadra, l'avviamento, la clientela dei tifosi, la tradizione sportiva ed il palmarès), configura, in virtù della prevalenza della sostanza sulla forma, un trasferimento d'azienda con l'applicazione di tutte le regole dettate dall'ordinamento a tutela dell'unitarietà funzionale, a cominciare da quelle riguardanti i lavoratori subordinati.
Giurisdizione tributaria ma a caro prezzo
Il decreto del Tribunale di Macerata analizza il concetto di "causa a lui non imputabile" che consente al creditore di depositare la domanda di insinuazione al passivo anche dopo la scadenza del termine decadenziale di dodici mesi (elevabili a diciotto) dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Il provvedimento fornisce altresì, all'A., l'occasione per un'analisi del procedimento di verifica della domanda del creditore "supertardivo".
L'autore affronta la questione afferente all'applicabilità, ai contratti di concessione di servizi, del meccanismo della "revisione prezzi" anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006, prospettando in ogni caso il ricorso agli strumenti di matrice civilistica posti a tutela del contraente privato a fronte della sopravvenienza di circostanze idonee a mutare le condizioni di equilibrio del contratto.
L'amministrazione delle società a responsabilità limitata
., presentato dai soci di una società cooperativa a responsabilità limitata nei confronti degli amministratori della società, illustrando le ragioni che conducono a tale decisione.
Affrontando un caso in materia di immigrazione, il TAR Lombardia dà una lettura innovativa delle comunicazioni dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. la comunicazione non serve soltanto a prevenire il contenzioso ma anche a consentire l'estensione del giudizio a tutte le questioni controverse nel rapporto tra l'amministrazione e l'istante. Allo stesso tempo, il TAR esclude che la comunicazione possa equivalere a un diniego anche ove l'interessato non presenti le sue osservazioni nel termine assegnato. Rispetto a quest'ultima conclusione, il commento segnala alcune tendenze nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa le quali, in circostanze parzialmente diverse da quelle considerate dal Tribunale, potrebbero suggerire soluzioni differenti.
L'ampiezza e articolazione del sistema sanzionatorio previsto dal legislatore del 2006 inducono, poi, a tornare sulla mai sopita questione della combinazione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. Dall'analisi dell'evoluzione legislativa italiana emerge un quadro complessivamente contraddittorio, connotato da un'evidente tendenza a sostituire le sanzioni penali preesistenti con sanzioni amministrative che, da un lato, non è vista con favore da tutta la dottrina e, dall'altro, si pone in controtendenza con la politica legislativa comunitaria, nel cui ambito spicca la recente direttiva sui reati ambientali approvata dal Parlamento europeo, intesa a privilegiare la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale. In conclusione, la sensazione dell'A. è che, anche dopo la codificazione del 2006, il nostro ordinamento positivo continui a non avere un corpus organico di norme volte a sanzionare gli illeciti ambientali. Ciò, verosimilmente, perché la tendenza della politica ambientale a privilegiare una protezione quanto più anticipata possibile del bene ambientale, ha finito per far trascurare eccessivamente la tutela ex post, che invece deve costituire il naturale completamento di quella ex ante.
Oggetto di approfondimento nel corso di una lezione tenuta presso l'Università di Siviglia "Pablo de Olavide" in data 23 marzo 2006, il fenomeno mafioso in Italia è da sempre uno dei reati più difficili e complessi con cui lo Stato si trova a dover fare i conti. Detto reato associativo, la cui dilagazione a livello sociale e, talora, politico, sembra non avere limiti, è stato combattuto, negli anni, con leggi create ad hoc dal legislatore italiano, volte non solo a colpire le organizzazioni criminali sotto i profili economico e strutturale, ma anche finalizzate a prevenirne la diffusione nel territorio nazionale.
Nell'ottobre-novembre 2007 si è tenuto a Roma (23 ottobre-29 novembre 2007) un Corso organizzato dall'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) dedicato a "Giuseppe Garibaldi e l'indipendenza delle nazioni".
Il patrocinio a spese dello Stato
A questo proposito l'A. evidenzia la inadeguatezza della tradizionale categoria della capacità giuridica a dare risposta agli interrogativi sollevati e la necessità che il discorso giuridico si allarghi a comprendere riflessioni etiche, scientifiche e filosofiche.
Attraverso un'analisi dettagliata delle condotte del difensore punibili a titolo di favoreggiamento e della possibilità o meno di scriminare tali condotte sulla base dell'esercizio del diritto di difesa tecnica, l'A. mira a fare luce sulla delicata questione del favoreggiamento del difensore.
Partendo da una recente sentenza della Cassazione, l'A. ricostruisce lo stato di dottrina e di giurisprudenza in tema di contenuto eventuale ed atipico degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi, vale a dire le pattuizioni di carattere patrimoniale non direttamente collegate a diritti e doveri nascenti dal matrimonio, ritenute ammissibili e - se pur viziate - impugnabili con una ordinaria azione di cognizione.
A questo proposito, l'A. offre una panoramica dei diversi modelli interpretativi in circolazione in dottrina e giurisprudenza al fine di mettere a confronto gli antagonisti criteri di quantificazione delle restituzioni per equivalente.
Il giudice d'appello ripercorre le regole che consentono di determinare l'an e il quantum debeatur a titolo di mantenimento della prole e del coniuge nella separazione personale, enunciando il non condivisibile principio per cui il reddito potenzialmente goduto dal coniuge obbligato e la verosimile esistenza di accantonamenti patrimoniali - seppure meramente presuntivi e non verificati a mezzo di indagini tributarie - sono elementi sufficienti a escludere la revoca o la riduzione dell'assegno, a nulla rilevando la scelta individuale del coniuge tenuto al mantenimento di cessare l'attività lavorativa, opzione del tutto legittima e volontaria, ma non in grado di scalfire gli obblighi familiari dell'obbligato.
. - a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio contenente una imputazione generica o indeterminata - prima di invitare il P.M. ad adeguare l'imputazione in sede di udienza preliminare e poi, nel caso di mancato adeguamento, di restituire gli atti all'organo requirente (determinando, tra l'altro, la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari), l'A. affronta la problematica che verrebbe a configurarsi ove il P.M. non ritenga di adeguarsi a quanto indicato dal G.U.P. nella ordinanza di trasmissione degli atti, esaminando la possibilità di soluzioni alternative.
Termini "a decorrenza successiva" e termini da computarsi "a ritroso": ambito di applicabilità
In this article the autohor proposes a general procedural method, in order to define a "modus operandi" unambiguos and shareble with the computer foresics experts'community.
Nonostante la difficoltà a raggiungere dati concordi e la tendenza a sottovalutare un problema che risulta molto più esteso rispetto a quanto sia rappresentato, l'A. conclude con il ribadire la necessità che si concretizzino in Africa gli ideali del lavoro decente e del pieno impiego.
Con la norma di comportamento n. 173 del 2008, l'ADC, nell'affrontare la questione attenente al regime transitorio degli utili distribuiti dai soggetti IRES, e, in particolare, la presunzione riguardo all'utilizzo di riserve di utili per scopi diversi dalla distribuzione, conferma la posizione già assunta dall'Assonime secondo cui, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le riserve di utili utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai soci devono essere decrementate dando priorità, e fino a loro concorrenza, a quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 che, se distribuiti, concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo del beneficiario nella misura del 49,72 per cento del relativo importo.
Sostegno a favore di famiglie e lavoratori dipendenti
Indetraibilità "a monte" o tassazione "a valle"?
Operazioni a premio a favore di lavoratori dipendenti
L'utilizzo di copie di documenti trasmessi a mezzo fax non consente, secondo la Suprema Corte, in base a quanto affermato nella sentenza n. 2898 del 2009, di riconoscere la deducibilità dei relativi costi. L'obbligo di conservare la documentazione in originale, previsto dall'art. 22 del d.p.r. n. 600/1973, infatti, si pone in termini di specialità rispetto all'ordinario regime della prova di derivazione civilistica; da ciò consegue che, se il contribuente non è in grado di giustificare la mancanza degli originali dei documenti, l'Ufficio è legittimato a procedere alla rettifica, essendo a carico del contribuente l'onere di provare il requisito della certezza del costo.
L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 26/E del 2009, ha diffuso alcuni chiarimenti con riferimento al regime di tassazione dei dividendi erogati da soggetti IRES a soggetti non residenti ed assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. In particolare, è stato chiarito che le presunzioni stabilite dal d.m. 2 aprile 2008 riguardanti l'utilizzo delle riserve e degli utili disponibili non trovano applicazione per quelli corrisposti a soggetti non residenti.
Il risultato di congruità o non congruità dei ricavi dichiarati a quelli stimati degli studi di settore deve essere letto congiuntamente alla definizione dei criteri di applicazione dello strumento di accertamento, chiariti dalla nota dell'Agenzia delle entrate n. 30 del 2009. Gli inviti al contraddittorio, quali atti introduttivi per l'accertamento a mezzo studi di settore, non sono, infatti, trasmessi a tutti i 900 mila contribuenti che mediamente ogni anno non sono in regola con gli studi di settore, ma solamente a poche decine di migliaia. Risulta, quindi, fondamentale predisporre delle liste di controllo che con precisione isolino i contribuenti a rischio, mettendo in secondo piano i contribuenti che, sebbene non congrui agli studi di sottore, non presentano ulteriori elementi che lascino presagire un'evasione.
Restando sostanzialmente invariata la disciplina delle compensazioni fino a 10.000 euro annui, è stato introdotto l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale (per i crediti che emergono dalla dichiarazione) o l'istanza (per i crediti infrannuali) nel mese precedente l'effettuazione delle compensazioni per un importo superiore a 10.000 euro annui, nonché la necessità di un visto di conformità sulla stessa dichiarazione o sull'istanza rilasciato da un soggetto abilitato per le compensazioni di crediti per un ammontare superiore a 15.000 euro annui; infine, c'è da attendersi l'innalzamento fino a 700.000 euro del limite annuo di crediti di imposta compensabili, attualmente fissato a 516.456, 90 euro. Tutto ciò, chiarisce l'Agenzia delle entrate, a partire dal 2010.
Innalzamento delle soglie monetarie nelle vendite a distanza e ridefinizione dei soggetti "esentati" dalla tassazione degli acquisti intracomunitari. Queste alcune delle modifiche "minori" che la legge Comunitaria 2008 ha apportato alla normativa nazionale dell'IVA, ai fini di adeguamento alla direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, la Comunitaria 2008, limitandosi a prevedere l'innalzamento delle soglie, non ha colto l'occasione per riportare il quadro interno della disciplina delle vendite a distanza a totale coerenza e conformità rispetto alla direttiva.
L'ordinanza n. 13915 del 2009 della Corte di cassazione afferma il principio secondo cui l'accertamento dell'Ufficio non può limitarsi genericamente a considerare inattendibili i ricavi dichiarati, se congrui, ma dovrà sempre fornire un'ampia motivazione in relazione ai dati e agli elementi concretamente utilizzati, che hanno portato a rideterminare i ricavi in misura superiore a quella risultante dagli studi di settore, a cui il contribuente già si era uniformato. La pronuncia fornisce importanti indicazioni per fare chiarezza sui rapporti che intercorrono tra accertamento ordinario e studi di settore.
Il saggio sviluppa la seguente tesi: il processo di aziendalizzazione in atto dagli anni '90 mentre è valso a migliorare significativamente la performance delle strutture sanitarie sul fronte di un uso razionale delle risorse, non è riuscito a sciogliere appieno il nodo del buon governo clinico. E ciò a causa di una fondamentale asimmetria di poteri tra medico e direttore generale. Il saggio argomenta sia a favore di un modello di governo multistakeholder delle strutture sanitarie sia della valorizzazione delle motivazioni intrinseche rispetto a quella degli schemi di incentivo.
La Cassazione conferma l'estensione della responsabilità solidale tra coniugi all'imposta dovuta a seguito di accertamento (ed anche se relativa a redditi di fonte illecita)
Nelle aule di giustizia torinesi continuano a sfilare soprattutto gli ultimi. Gli uffici giudicanti continuano a essere ingolfati di processi relativi a fatti insignificanti. Gli immigrati continuano a esserne i protagonisti principali anche per condotte di minimo allarme sociale. La Procura continua a confrontarsi con la difficoltà di filtrare in modo adeguato le notizie di reato. Il dibattimento continua a non essere in grado di smaltirne il prodotto, con conseguente, elevato, rischio di prescrizione anche di quei reati che trasmettono ai torinesi un senso di abbandono e di sfiducia nella risposta giudiziaria. Che fare, dunque? Innanzitutto, abbandonare i luoghi comuni e cercare di conoscere e di interpretare la realtà.
Notifiche a mezzo posta nel processo penale. Le notificazioni a mezzo posta in materia penale.
L'A. riepiloga l'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale dell'interesse a ricorrere come condizione dell'azione giurisdizionale amministrativa, per poi concentrarsi sulla sentenza in commento, con la quale il Tar Toscana ha tratteggiato gli estremi di tale categoria al fine di giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso le ordinanze del Comune di Firenze volte a reprimere il fenomeno dei "lavavetri" abusivi. A ben vedere, ad avviso dell'A., la sentenza, pur ineccepibile nel delineare i tratti del requisito processuale che ci occupa, ha omesso di rilevare che la condizione dell'azione realmente insussistente, nell'occasione, era la c.d. possibilità giuridica.
L'A. indaga il nuovo quadro ermeneutico delineato dalle Sezioni Unite, a fronte del quale assume particolare rilievo la categoria descrittiva dei pregiudizi esistenziali a fronte dello scolorirsi delle nozioni di danno biologico e danno morale.
Quello della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un contenzioso notevole sotto il profilo quantitativo, ma anche stimolante sotto il profilo qualitativo, poiché mette a dura prova la tenuta di alcuni concetti fondamentali e sollecita la coerenza dell'ordinamento sotto aspetti molteplici (civile, penale previdenziale e medico legale). Anche le novità non mancano mai, sfornate a getto continuo da una giurisprudenza che continua a distinguersi soprattutto nel tentativo di frapporre ostacoli pretestuosi e formalistici al riconoscimento del giusto diritto stabilito dalla legge a favore dei lavoratori esposti.
In assenza di piano urbano del traffico non è possibile istituire zone a traffico limitato a pagamento
Il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese di giudizio "per giusti motivi" deve trovare, nella sentenza, un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le relative ragioni giustificatrici siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito.
L'informativa di bilancio volta a privilegiare l'univoca sostanza economica piuttosto che i variegati risvolti giuridici delle operazioni gestionali - aspetto che assume particolare rilievo nel campo delle business combination - trova nella substance over form l'imprescindibile riferimento. Il principio in questione, da tempo consolidatosi a livello internazionale, appare, oggi, definitivamente accolto anche nel contesto normativo interno: attraverso il richiamo alla "funzione economica" degli elementi patrimoniali, di cui all'art. 2423-bis c.c., esso è stato, infatti, inserito tra i principi di redazione del bilancio, nel presupposto della sua piena applicabilità anche nell'ambito della disciplina civilistica. Prendendo in esame le aggregazioni d'impresa realizzate tramite fusione acquisitiva, l'A. evidenzia, tuttavia, come tale assunto non possa essere acriticamente condiviso. L'analisi svolta dimostra, infatti, come, in presenza di una stessa business combination ottenuta tramite fusione, la normativa nazionale, ancorché orientata alla substance over form, conduca a schemi di rappresentazione diversificati a seconda delle modalità attuative prescelte per la fusione, ostacolando, di fatto, l'univocità di rappresentazione che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma assicura, invece, nel modello IASB. Al fine di restituire piena coerenza applicativa al principio in esame a prescindere dal contesto di riferimento, l'A. giunge, pertanto, a formulare un'originale accezione di substance over form, in grado di garantirne la concreta operatività rispettando, nel contempo, le diverse premesse logiche e le specifiche finalità informative che caratterizzano il bilancio di esercizio nella prospettiva civilistica ed internazionale.
Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, l'esistenza e l'ampiezza dell'obbligo di vigilanza non giustificano la estensione del campo di applicazione dell'art. 2048 c.c. (il quale può operare per i soli danni inflitti a terzi dai minori), tuttavia la esistenza di un obbligo di vigilanza, posto a tutela degli allievi, può comportare l'applicazione delle regole di responsabilità poste a sanzione dei comportamenti dovuti nell'ambito del rapporto obbligatorio sorto con il contatto sociale e di una più generale norma del neminem laedere contenuta nell'art. 2043 per comportamento omissivo improprio.
., le Regioni hanno individuato nella limitazione della rimborsabilità di alcuni farmaci di classe A uno strumento per accelerare la soluzione delle proprie emergenze finanziarie, ma proprio una simile urgenza le ha indotte a forzare il profilo procedurale ed il bilanciamento di competenze che l'ordinamento ha stabilito a tutela dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale.
La Cassazione con la sentenza in commento porta alle estreme conseguenze il principio di non contestazione, parificando, quanto ad effetti ammissivi, la mancata contestazione a quella semplicemente generica. Facendo ciò inconsapevolmente introduce nel sistema una duplice conseguenza: un'inversione dell'onere della prova a carico del resistente che intenda evitare il rischio di genericità delle deduzioni difensive a contestazione ed una amplissima discrezionalità valutativa sul punto rimessa al Giudice.
Prendendo spunto da un autorevole commento a sentenza, in cui si fa riferimento a un'espressione simbolica dall'A. usata in altro lavoro sul danno lavorativo, viene analizzata la portata paradigmatica di detta espressione nel contesto del danno alla persona di rilevanza reddituale.
Contratti preliminari a catena ed azione surrogatoria
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia di decorrenza degli interessi da corrispondere a seguito della rescissione di un contratto di compravendita, esclude l'applicabilità a tale ipotesi della disciplina di cui agli artt. 2033 c.c., optando per l'irrilevanza dello stato soggettivo dell'accipiens indebiti e consequenziale condanna al pagamento degli interessi a far data dalla solutio.
Disastro di Ustica: configurabile l'illecito omissivo a carico dei Ministri tenuti a garantire la sicurezza dei cieli.