Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

45265
Stato 31 occorrenze

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).

Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2. b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera b); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).

I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f); b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d); c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).

Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163; b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.

I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66; b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f); b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5; e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c); b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2; c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi; d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2; e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4; f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a); g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb); h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8; n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s); o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a).

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Qualche riflessione sulle risultanze finali desunte dal rendiconto comunale - abstract in versione elettronica

101853
Meli, Santi; Meli, Fabrizio 1 occorrenze
  • 2008
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Un confronto tra due o più risultanze finali del conto consuntivo ci permettono qualche riflessione in ordine alla maggiore o minore difesa degli interessi generali, tuttavia il valore economico espresso da ogni ente territoriale, con la pubblicazione sulle riviste giuridiche, non deve indurci a qualche contraddizione d'analisi e a qualche incidente di valutazione, solo quando vogliamo riferirci allo stesso valore economico. Questa nostra considerazione scaturisce dal fatto che su ogni segmento riguardante la pubblicazione dei dati economici influiscono tanti e tali elementi che non possano indurci a errori, a sopravalutazioni o a sottovalutazioni. Dobbiamo tenere sempre nel dovuto conto, non solo il valore economico derivato dalla demografia e dalle risorse assegnate e disponibili all'ente, con la citata pubblicazione del rendiconto, ma dobbiamo introdurre la nostra valutazione anche a fronte dei valori che influenzano e determinano la differenza dei totali. Se non facessimo questo ragionamento, a nostro avviso, saremmo costretti a una valutazione errata e poco produttiva della stessa ricerca di verità.

Alcune perplessità in ordine a recenti orientamenti in tema di imputazione ai soci dei maggiori utili accertati in capo a società a ristretta base sociale - abstract in versione elettronica

103174
Muleo, Salvatore 1 occorrenze
  • 2008
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Alcune perplessità in ordine a recenti orientamenti in tema di imputazione ai soci dei maggiori utili accertati in capo a società a ristretta base sociale

Brevi note in merito agli obblighi a carico delle società fiduciarie a seguito della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni - abstract in versione elettronica

103188
Corasaniti, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2008
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Brevi note in merito agli obblighi a carico delle società fiduciarie a seguito della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni

L'azione di responsabilità degli amministratori nell'ordinamento spagnolo - abstract in versione elettronica

103267
Cossu, Francesco 1 occorrenze
  • 2008
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Nell'ordinamento societario spagnolo l'amministrazione delle società anonime e delle società a responsabilità limitata può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. Essa può essere attuata nelle forme di amministratore unico, più amministratori che agiscono congiuntamente o disgiuntamente, ovvero attraverso un consiglio di amministrazione. In particolare l'A. affronta la problematica dell'azione di responsabilità promossa dalla società e dai terzi soci e creditori. Infine, l'A. analizza l'azione di responsabilità promossa in caso di scioglimento e liquidazione delle società. Ciascuna ipotesi viene approfondita valutando anche gli orientamenti giurisprudenziali delle Corti spagnole.

Phishing: strategie operative dell'inganno - abstract in versione elettronica

103411
Fantini, Monica 1 occorrenze
  • 2008
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Nella sua forma più comune, si avvale di messaggi fraudolenti che, sfruttando tecniche di ingegneria sociale, mirano a catturare l'attenzione del destinatario inducendolo a dire sì alle richieste in esso contenute. Il fenomeno è oggi uno degli argomenti più discussi nel campo della sicurezza informatica. Capire perché ancora oggi il phishing rappresenti una seria minaccia, significa soprattutto capire cosa effettivamente spinge l'utente a dar seguito a queste e-mail spesso a dir poco strane, ovvero perché le ritiene credibili.

"No a las papeleras, si a la vida": il caso delle cartiere sul fiume Uruguay - abstract in versione elettronica

103472
Tani, Ilaria 1 occorrenze
  • 2008
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"No a las papeleras, si a la vida": il caso delle cartiere sul fiume Uruguay

Sulla competenza a disporre la sostituzione del custode di un bene sottoposto a sequestro preventivo nel corso delle indagini - abstract in versione elettronica

103680
Morlacchini, Filippo 1 occorrenze
  • 2008
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Sulla competenza a disporre la sostituzione del custode di un bene sottoposto a sequestro preventivo nel corso delle indagini

Sul rifiuto a dichiarare del testimone "condizionato": a proposito dell'art. 500 commi 4 e 5 c.p.p. - abstract in versione elettronica

104410
Ricci, Alessandro 1 occorrenze
  • 2008
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Sul rifiuto a dichiarare del testimone "condizionato": a proposito dell'art. 500 commi 4 e 5 c.p.p.

Vittime secondarie e danno esistenziale: l'insostenibile leggerezza dell'essere (e del sentire) - abstract in versione elettronica

105223
Hazan, Maurizio 1 occorrenze
  • 2008
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Con la pronuncia in commento il Tribunale di Modena si schiera a favore del danno "esistenziale", ne tratteggia i caratteri e le ontologiche differenze rispetto al "morale" e giunge a liquidarlo in via separata, parametrandolo al "biologico". Si tratta di una soluzione per così dire tridimensionale, che si presta a possibili censure ed apre la via ad ipotesi di lettura alternative, volte a superare il rischio di indebite duplicazioni risarcitorie.

La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale - abstract in versione elettronica

105379
Basenghi, Francesco 1 occorrenze
  • 2008
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L'A. affronta il tema della ripartizione soggettiva degli obblighi di sicurezza a seguito della riforma intervenuta con il d.lgs. n. 81/2008 a partire dal canone di effettività che conforma tradizionalmente la materia. Si tratta di calibrare la distribuzione del carico obbligatorio sulla concreta e reale assegnazione di compiti in materia a ciascuno dei soggetti coinvolti. Coerente con tale criterio è la c.d. quadripartizione dell'obbligazione prevenzionistica che impone la dislocazione "a cascata" dell'obbligo di sicurezza attraverso la imputazione a ciascuno dei soggetti coinvolti - datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore - di una frazione più o meno ampia di esso. Rispetto a tale modello, l'A. ritiene che il legislatore del 2008 si muova secondo linee largamente consolidate. A fronte dell'indagine del modello ripartitorio legale di imputazione a titolo originario del debito prevenzionistico, l'A. esamina il profilo della modificabilità convenzionale dello schema ripartitorio, il tema della delega di funzioni, le relative caratteristiche e le responsabilità in capo al delegato e al soggetto delegante. In conclusione l'A. riserva una specifica considerazione alla figura del responsabile del servizio di prevenzione protezione le cui attribuzioni ai sensi della nuova disciplina ne confermano una dimensione consultiva e la cui responsabilità ha natura indiretta nella misura in cui la sua condotta abbia contribuito al perfezionamento della fattispecie criminosa da parte del datore di lavoro titolare iure proprio del debito di sicurezza.

L'acquisto di due immobili destinati a costituire un'unica unità abitativa non osta al beneficio "prima casa" - abstract in versione elettronica

105467
Busani, Angelo 1 occorrenze
  • 2008
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Quando il legislatore ha precluso l'ottenimento dell'agevolazione a favore della "prima casa" a causa del patrimonio preposseduto dall'acquirente, ha ovviamente inteso negare il beneficio fiscale a chi già avesse la titolarità di altri immobili; ma fare discendere da questa regola anche la preclusione all'ottenimento dell'agevolazione a chi stia ampliando la "casa preposseduta" appare francamente eccessivo perché si tratta di un risultato che il legislatore molto probabilmente non voleva.

Modificata la riscossione per ridurre il ricorso all'iscrizione a ruolo - abstract in versione elettronica

105745
Basilavecchia, Massimo 1 occorrenze
  • 2008
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La disciplina della riscossione dei tributi viene in parte integrata, in parte modificata, perseguendo obiettivi di efficienza che tendono tra l'altro a ridurre, in prospettiva, il ricorso all'iscrizione a ruolo. Il legislatore appare peraltro consapevole di una inadeguatezza di modifiche così articolate che vanno a toccare punti diversi della disciplina, e sembra voler rimediare affidando a successivi regolamenti una ridefinizione complessiva di alcuni istituti che abbia l'ambizione di porsi come normativa di carattere generale.

Legittimo accertamento sintetico sui proventi da prostituzione - abstract in versione elettronica

105837
Pino, Carlo 1 occorrenze
  • 2008
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La questione della illiceità dei proventi conseguenti ad atti di meretricio può definirsi, oggi, un falso problema, alla luce delle novità introdotte dall'art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223/2006: a prescindere dalla considerazione sulla liceità o meno dell'attività, i proventi danno luogo a redditi tassabili a titolo di lavoro autonomo o a titolo di redditi diversi, a seconda della sussistenza o meno dell'abitualità nello svolgimento dell'attività medesima.

La disapplicazione automatica della disciplina sulle società non operative - abstract in versione elettronica

105883
Dodero, Annibale 1 occorrenze
  • 2008
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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L'Agenzia delle entrate ha individuato sei ipotesi in presenza delle quali, a regime, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, è possibile ottenere la disapplicazione automatica dalla disciplina delle società di comodo senza necessità di presentare istanza di interpello. Le cause di disappliazione individuate dall'Agenzia producono effetti già a partire dalla dichiarazione che deve essere presentata nel 2008 contribuendo a ridurre da subito la platea dei soggetti obbligati a presentare istanza di interpello disapplicativo. Vengono così ridotti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e degli Uffici come previsto dalla Finanziaria 2008.

La nuova disciplina "transitoria" e "a regime" sulle notifiche a mezzo posta - abstract in versione elettronica

105998
Bruzzone, Mariagrazia 1 occorrenze
  • 2008
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La nuova disciplina "transitoria" e "a regime" sulle notifiche a mezzo posta

Soppresse le garanzie a sostegno della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - abstract in versione elettronica

106122
Basilavecchia, Massimo 1 occorrenze
  • 2008
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Soppresse le garanzie a sostegno della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

Note a margine di un'ipotesi di devastazione a seguito di un incontro di calcio - abstract in versione elettronica

107018
Taddeo, Elia 1 occorrenze
  • 2008
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Note a margine di un'ipotesi di devastazione a seguito di un incontro di calcio

Esposizione a rischio e nesso di causalità nelle malattie a genesi multifattoriale - abstract in versione elettronica

107266
Senese, Salvatore 1 occorrenze
  • 2008
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Esposizione a rischio e nesso di causalità nelle malattie a genesi multifattoriale

Una significativa sentenza della Suprema Corte: gli addetti dei call-center sono lavoratori subordinati. Il commento - abstract in versione elettronica

107519
Girardi, Gianluigi 1 occorrenze
  • 2008
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Nel commento si evidenzia come la decisione in esame sviluppi in concreto il principio dell'estensione della nozione di "lavoratori subordinati" a categorie di soggetti la cui prestazione era fino a qualche tempo fa d'incerta attribuzione. Con il richiamo a varie pronunce recenti, l'A. sottolinea come in realtà anche la magistratura esprima in sostanza un particolar favore per tale estensione.

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