Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.

40048
Stato 1 occorrenze

Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

40695
Stato 16 occorrenze

Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Contratti a distanza

Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.

Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

41506
Stato 14 occorrenze

Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di: a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia; b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona: a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori; c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati: a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori; b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.

Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

Ai fini del presente codice si intende per costitutore: a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà; b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro; c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi; d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3; b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validità, fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio; c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31; d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.

Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

A proposito della patente a punti: diventeremo finalmente guidatori virtuosi? - abstract in versione elettronica

88272
Macchiati, Alfredo 1 occorrenze
  • 2005
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A proposito della patente a punti: diventeremo finalmente guidatori virtuosi?

Le società cooperative disciplinate mediante il richiamo alle regole della società per azioni - abstract in versione elettronica

88331
Zoppini, Andrea 1 occorrenze
  • 2005
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La riforma consente di applicare alle cooperative, a determinate condizioni, le disposizioni relative alle società per azioni o quelle relative alle società a responsabilità limitata. L'A. propone, in questo scritto, alcune riflessioni in materia.

L'affrancamento di riserve e fondi in sospensione di imposta - abstract in versione elettronica

88507
Liburdi, Duilio 1 occorrenze
  • 2005
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In particolare, la deducibilità integrale dei costi relativi al personale addetto alla ricerca e sviluppo è immediatamente applicabile, e quindi a partire dal periodo d'imposta successivo a quello che chiude dopo il 31 dicembre del 2004. La deduzione spettante per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dovrà, invece, attendere il via libera della Commissione europea, che sarà tenuta a pronunciarsi sulla compatibilità della stessa con il sistema comunitario degli aiuti di Stato.

Il (falso) problema dell'esenzione (a monte) degli acquisti effettuati da soggetti che eseguono operazioni esenti (a valle) - abstract in versione elettronica

88632
Centore, Paolo 1 occorrenze
  • 2005
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Il (falso) problema dell'esenzione (a monte) degli acquisti effettuati da soggetti che eseguono operazioni esenti (a valle)

Intese e pratiche lesive della concorrenza: alla ricerca di un modello europeo per le azioni di risarcimento danni - abstract in versione elettronica

89297
Amico, Pietro 1 occorrenze
  • 2005
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L'A. fa il punto della situazione sul dibattito intrapreso a livello comunitario per una riforma delle condizioni volte a promuovere il c.d. private enforcement della normativa antitrust.

L'indicazione dei redditi di capitale nei quadri RL e RM - abstract in versione elettronica

89361
Capilupi, Sabrina 1 occorrenze
  • 2005
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Continuano, invece, a trovare collocazione nel quadro RM i redditi di capitale che il contribuente deve assoggettare a tassazione separata oppure a tassazione sostitutiva.

Ammortamento fiscale "vincolato" al bilancio - abstract in versione elettronica

89479
Giaconia, Massimo; Ricciardi, Massimiliano 1 occorrenze
  • 2005
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Il disinquinamento del bilancio consente di dedurre extracontabilmente ammortamenti fiscali superiori, nei limiti dei coefficienti massimi di cui al d.m. 31 dicembre 1998, rispetto a quelli imputati al conto economico in ossequio al criterio della competenza economica definito dalle disposizioni civilistiche. Tuttavia, l'integrazione extracontabile non è ammessa per ammortamenti in precedenza dedotti in misura inferiore a quelli rilevati in bilancio, a meno che questi ultimi non fossero stati a suo tempo calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita. Questa è la conclusione che emerge dai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 78/E del 2005, a parziale rettifica della precedente risoluzione n. 51/E del 2005.

Rinvio degli ammortamenti imputati a bilancio tra aperture e preconcetti - abstract in versione elettronica

89493
Stevanato, Dario 1 occorrenze
  • 2005
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Con una evidente "marcia indietro" rispetto al principio enunciato nella circolare n. 51/E del 2005, con cui era stata affermata la possibilità di "rinviare" l'ammortamento fiscale, riducendo, con una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, la quota imputata a conto economico, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto l'impossibilità di dedurre dal reddito dei futuri esercizi il minore ammontare rispetto a quello civilistico degli ammortamenti non dedotti in precedenza, attraverso variazioni in diminuzione che non troverebbero legittimità nel sistema delle norme sul reddito di impresa. Questa possibilità sarebbe configurabile solo nei casi previsti dalla norma fiscale e, in particolare, nell'eventualità che le variazioni in diminuzione siano correlate a simmetriche variazioni in aumento, resesi necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita.

Disciplina fiscale delle cooperative alla luce della finanziaria 2005 - abstract in versione elettronica

89611
Di Diego, Sebastiano 1 occorrenze
  • 2005
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La legge finanziaria 2005, ai commi da 460 a 466, definisce la nuova fiscalità "a regime" delle società cooperative a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 (sostanzialmente dal periodo d'imposta 2004). Sono confermate, per la generalità delle cooperative, alcune delle innovazioni introdotte nel 2002 dal d.l. n. 63/2002; regole specifiche, invece, vengono introdotte dai commi 460 e i successivi fino al 464, al fine di differenziare la fiscalità delle cooperative a mutualità prevalente da quella delle cooperative diverse.

Sulla tassabilità delle indennità espropriative mediante ritenuta a titolo d'acconto o a titolo definitivo - abstract in versione elettronica

89762
Benazzi, Adriano 1 occorrenze
  • 2005
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Sulla tassabilità delle indennità espropriative mediante ritenuta a titolo d'acconto o a titolo definitivo

La cessione a minor prezzo rispetto a quello normale non basta per la rettifica induttiva - abstract in versione elettronica

89884
Ianniello, Barbara 1 occorrenze
  • 2005
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La cessione a minor prezzo rispetto a quello normale non basta per la rettifica induttiva

Invalidità delle deliberazioni assembleari - abstract in versione elettronica

89901
Benvenuto, Leonardo 1 occorrenze
  • 2005
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La riforma del diritto societario ha innovato profondamente la disciplina previgente sulla invalidità delle delibere assembleari al fine di consolidare il principio di tassatività delle ipotesi di invalidità e al fine di spostare gli strumenti di tutela da reale a risarcitoria. Si vuole cioè impedire il riproporsi di evoluzioni giurisprudenziali volte ad ampliare le figure di invalidità rispetto a quelle contemplate dal legislatore. Per altro verso si vuole eleggere a strumento privilegiato delle ragioni dei soggetti danneggiati da deliberazioni invalide il rimedio del risarcimento dei danni senza ricorrere a strumenti che incidano sull'efficacia della delibera.

Deduzione delle perdite su crediti tra competenza e facoltà di rinvio - abstract in versione elettronica

90135
Valacca, Rodolfo 1 occorrenze
  • 2005
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La pronuncia della Corte di cassazione circa l'indeducibilità delle perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi in un esercizio successivo a quello in cui tali elementi si verificano lascia perlomeno perplessi. Infatti, tanto il dato testuale, quanto una visione sistematica della disciplina fiscale relativa alla valutazione del patrimonio aziendale, inducono a ritenere che tali perdite possano essere assunte in deduzione, a discrezione del contribuente, anche in periodi di imposta successivi a quello in cui emergono gli elementi certi e precisi, a condizione, ovviamente, che tali elementi risultino ancora sussistenti.

Note medico-legali in tema di analisi immunoistochimica della cronologia delle lesioni - abstract in versione elettronica

90427
Bacci, Stefano; Bonelli, Aurelio; Norelli, Gian-Aristide 1 occorrenze
  • 2005
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In particolare viene posta a confronto la densità dei mastociti rilevata in lesioni provenienti da individui deceduti con tempo di sopravvivenza pari ad un'ora, a tre, a sei, a dodici e a ventiquattro ore. Tali dati vengono inoltre comparati con quelli provenienti sia da lesioni vitali a tempo zero (controlli), sia da lesioni realizzatesi dopo il decesso dell'individuo. Gli AA. rilevano come il numero dei mastociti assuma valori crescenti, raggiungendo un limite massimo in lesioni provenienti da persone decedute dopo un tempo di sopravvivenza pari a tre ore. Le densità cellulari, registrate per le ferite a sei, a dodici e a ventiquattro ore non si discostano significativamente dai valori rilevati per i controlli. Se i dati saranno confermati orientano sulla validità della metodica può assumere in tema di cronologia delle lesioni.

Le organizzazioni delle Pubbliche Amministrazioni e le norme a tutela del lavoro: differenziazione e specialità nella disciplina dell'avviamento a selezione dei pubblici impieghi - abstract in versione elettronica

90710
Bottino, Gabriele 1 occorrenze
  • 2005
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Le organizzazioni delle Pubbliche Amministrazioni e le norme a tutela del lavoro: differenziazione e specialità nella disciplina dell'avviamento a selezione dei pubblici impieghi

Laudatio in occasione del conferimento della laurea honoris causa al cardinale Joseph Ratzinger da parte della facoltà di Giurisprudenza della LUMSA in data 10 novembre 1999 - abstract in versione elettronica

90725
D'Agostino, Francesco 1 occorrenze
  • 2005
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La teologia di Ratzinger è un costante invito non solo a non screditare il logos, ma a rendergli omaggio, a orientarlo e a fondarlo in Dio, sì che l'agire dell'uomo possa nel medesimo tempo essere qualificato libero e non arbitrario; debole e limitato, certamente, ma anche responsabile e dotato di senso. Essa ci insegna che l'errore non è complementare alla verità e che la verità è un bene comune, una "ricchezza di tutti, a cominciare dai più poveri, i più indifesi davanti ai travisamenti". Difendere la verità è in questo senso un'autentica opera sociale, a favore di tutti, che implica il contrapporsi ad ogni seduzione irrazionalistica, a quella perdita del senso che è il vero e proprio nocciolo duro della secolarizzazione. E' questo l'orizzonte di discorso di cui i giuristi di oggi hanno un profondo bisogno, tentati come sono dal riduzionismo positivistico e funzionalistico, che li solleva dal compito di tematizzare il nesso essenziale tra diritto e verità, tra diritto e giustizia.

La nomofilachia delle giurisdizioni di merito - abstract in versione elettronica

90965
Giarda, Angelo 1 occorrenze
  • 2005
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Condivisibile la decisione commentata secondo cui il divieto di colloquio tra difensore ed indagato sottoposto a custodia cautelare debba essere motivato a pena di nullità a regime intermedio; Una nullità che si propaga all'interrogatorio di garanzia, con ciò determinando la perdita di efficacia dell'ordinanza della custodia cautelare.

A proposito del mobbing - abstract in versione elettronica

91080
Scognamiglio, Renato 1 occorrenze
  • 2005
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A proposito del mobbing

Osservatorio sulla legislazione regionale in materia di lavoro. I primi interventi legislativi della Valle d'Aosta e delle Marche - abstract in versione elettronica

91109
Di Stasi, Antonio (a cura di) 1 occorrenze
  • 2005
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Inizia, con questo numero, una rassegna sulla legislazione in materia di lavoro delle Regioni (sia di quelle a Statuto ordinario, sia di quelle a statuto speciale), a scadenza semestrale. L'osservatorio non intende ovviamente dare conto di tutto quanto prodotto dalle Regioni, sul piano legislativo, in materia di formazione , collocamento e orientamento, ma soltanto offrire un quadro delle iniziative più rilevanti in tali ambiti, dal momento che incominciano a venire a maturazione gli effetti della riforma del Titolo V della Costituzione, ampliativa della potestà legislativa regionale sui temi del lavoro.

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