Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

ITTIG

Risultati per: a

Numero di risultati: 928 in 19 pagine

  • Pagina 1 di 19

Legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

62133
Regno d'Italia 6 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate: 2% per aumenti di valore non eccedenti L. 10.000 3% per aumenti di valore superiori a L. 10.000 4% per aumenti di valore superiori a L. 30.000 5% per aumenti di valore superiori a L. 50.000 6% per aumenti di valore superiori a L. 75.000 7% per aumenti di valore superiori a L. 125.000 8% per aumenti di valore superiori a L. 125.000 9% per aumenti di valore superiori a L. 150.000 10% per aumenti di valore superiori a L. 175.000

Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica, non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

77626
Regno d'Italia 44 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

Se l'imputato non appartiene a un corpo o a una nave, la sentenza è notificata mediante affissione alla porta della sua abitazione e a quella dello stabilimento a cui eventualmente sia addetto.

(Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non è subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facoltà dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.

(Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle).

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso: 1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; 2° a bordo di una nave o di un aeromobile; 3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

(Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri).

Il militare, che, a fine di trarne profitto per sè o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, è punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Il tribunale militare di guerra straordinario è competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte, quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessità di un giudizio immediato, a scopo di esemplarità.

Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.

Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

Il tribunale supremo militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2 dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano.

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5.

(Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Salva la disposizione dell'articolo 32, è differita la esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a dieci anni, inflitte, da qualunque giudice e per qualsiasi reato, a militari appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti mobilitati.

Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

Si applica la reclusione militare da dieci a venti anni a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto il fatto.

Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.

Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Non più tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore può presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso già presentati.

E' punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra: 1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono; 2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non è eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare: 1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso; 2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

Il militare, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni.

La richiesta del decreto di citazione a giudizio è notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione della sentenza di rinvio a giudizio.

Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da uno a sette anni per l'inferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni, inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.

Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso: 1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione; 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità.

Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Cerca

Modifica ricerca