Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

18654
Regno d'Italia 39 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

(Partecipazione a prestiti a favore del nemico)

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duemila a diecimila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire cinquemila a ventimila.

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a tremila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia.

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro)

(Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire mille a cinquemila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila.

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi: 1° consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa; 2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente; 3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.

30662
Regno d'Italia 11 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

Le spese relative all'esecuzione delle condanne a pene detentive sono a carico dello Stato senza diritto a ricupero, salvo quanto è stabilito nell'articolo 188 del codice penale.

Se la sentenza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a più imputati o più reati attribuiti a uno o a più imputati, la separazione dei giudizi può essere disposta dal giudice soltanto nel dibattimento.

La stessa facoltà appartiene a chi è stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non è possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 212.

Devono essere impediti l'ingresso e la permanenza nella sala d'udienza e nelle sue adiacenze a chi è stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza personali, a chi è noto come ozioso, vagabondo o dedito a delitti contro la persona o la proprietà, a chi è affetto da squilibrio mentale, agli ubriachi, e alle persone vestite in modo contrario alla decenza.

A tal fine il presidente della corte o del tribunale o il pretore, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero o della parte privata interessata, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo a costui il diritto di averne gratuitamente un'altra copia autentica.

L'azione penale è pubblica e, quando non sia necessaria la querela, la richiesta o l'istanza, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

Il giudice, prima della ricognizione di una cosa, invita la persona che deve eseguirla a farne la descrizione e a dichiarare se tale descrizione è dovuta alla sua conoscenza anteriore e diretta oppure a notizie avute altrimenti. Di tutto si fa menzione, a pena di nullità, nel processo verbale.

Qualora la rinuncia venga sottoposta a termini o a condizioni, la dichiarazione non produce effetti.

A queste persone non può mai essere assegnata a titolo di riparazione pecuniaria una somma complessiva maggiore di quella che, tenuto conto delle condizioni economiche e famigliari del prosciolto, avrebbe potuto essere a costui liquidata.

Nei casi preveduti dai numeri 2° e 3° è fatta eccezione per le sentenze e per le ordinanze, purché non si tratti di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento a porte chiuse a' termini dell'articolo 425.

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