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Sentenza n. 1

336204
Corte costituzionale 17 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta inequivocabilmente che il giudice a quo era chiamato a decidere sulla pretesa dell’attore a una giusta retribuzione della quale fanno parte i diritti e l’indennità di cui trattasi. E non poteva emettere la decisione del giudizio principale indipendentemente dalla decisione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale delle norme da applicare (sent. n. 300/83).

Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a carico dell’erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la percezione dei diritti, al netto del due per cento delle spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non vengano a percepire uno stipendio iniziale pari a quello previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale.

U. n. 1229/59): a) mediante i proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, dai diritti di chiamata di causa; b) con la terza parte della percentuale sul recupero dei crediti erariali spettanti agli ufficiali giudiziari che, quindi, hanno detta quota a loro carico. Essi ripartiscono tra loro in quota eguale i detti proventi, diritti e percentuale, al netto delle spese di ufficio e dell’importo del trattamento economico da corrispondere a quelli in soprannumero.

Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di legge (L. 20 novembre 1982, n. 890), costituiscono il mezzo ordinario e generale di notificazione, mentre quelle a mezzo ufficiale giudiziario o aiutante o messo di conciliazione costituiscono ormai un mezzo eccezionale.

Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.

Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell’ufficiale giudiziario.

U. n. 1229/59), alla vigilanza del Presidente della Corte d’appello quelli che operano nel distretto; del Presidente del Tribunale quelli che operano nel circondario e del Pretore quelli addetti all’ufficio di Pretura nonché a quella dell’ufficiale giudiziario dirigente. Sono soggetti a sanzioni disciplinari (art. 60, T. U. n. 1229/59). Contraggono particolari responsabilità per gli atti del loro ufficio.

Invero, le due situazioni poste a raffronto, quella cioé dei messi di conciliazione e quella degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, non sono né identiche né omogenee per cui la diversità di trattamento, fatto ai primi dal legislatore, non è irrazionale.

Trova quindi ragionevole giustificazione ed è razionale il diverso trattamento fatto ai messi di conciliazione rispetto agli ufficiali giudiziari per quanto riguarda i diritti di cronologico e di notificazione, mentre i diritti di trasferta sono ridotti proprio perché essi si svolgono in spazi molto limitati e non certo a notevole distanza.

a) l’art. 3 Cost. perché, attesa la sostanziale parità di funzioni di notificazione fra i messi di conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari, il deteriore trattamento riservato ai primi è privo di ragionevole giustificazione anche perché essi non percepiscono l’indennità integrativa (ex art. 16 del d.P.R. n. 1229/59);

Sono anche essi impiegati dello Stato ed assunti in servizio a seguito di pubblico concorso su prove scritte ed orali, le cui operazioni sono svolte da una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Pretore, per una parte della pretesa retribuzione (diritti di cronologico, di notificazione e di trasferta; l’indennità di integrazione), sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122: a) in quanto i diritti di cronologico, di notificazione e di trasferta, spettanti in misura pari alla metà di quelli spettanti all’ufficiale giudiziario, apparivano palesemente inadeguati a retribuire il lavoro svolto e ciò in riferimento all’art. 36 Cost. e all’art. 35, primo comma Cost.; b) non era giustificabile la disparità di trattamento tra i messi della conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari che esercitano le stesse funzioni di notificazione presso uffici diversi e con promiscuità di competenza (delega del Pretore ai messi di conciliazione) anche per quanto riguardava l’indennità integrativa, riconosciuta solo ad essi e ciò in riferimento all’art. 3 Cost..

Sono impiegati dello Stato; conseguono la qualifica e sono immessi in ruolo a seguito di pubblico concorso articolato su prove scritte ed orali e le operazioni relative sono svolte da apposita Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta da un magistrato. Hanno un organico ben determinato e in maniera fissa (art. 101 del T. U. n. 1229/59).

U. n. 1229/59) l’indennità integrativa a carico dell’erario nel caso in cui, con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non percepiscono lo stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale.

Per quanto riguarda l’onere economico e l’organizzazione del servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici di conciliazione (art. 91, T.U. com. e prov.); che le somme riscosse per i diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, sono devolute ai comuni e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi ai messi.

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dal Pretore di Trecastagni nel procedimento civile vertente tra Puglisi Antonio e Comune di Viagrande, iscritta al n. 1213 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell’anno 1985;

Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che l’ordinanza non dava conto della rilevanza della questione, nel merito ne rilevava la infondatezza. Osservava che gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti hanno lo stato giuridico di impiegato statale e che detta qualità spiegava l’erogazione del compenso integrativo che aveva la funzione di garantire loro un minimum retributivo; che, invece, i messi di conciliazione non erano legati da un rapporto di pubblico impiego né con il Comune né con l’amministrazione della Giustizia e che le loro attribuzioni erano di gran lunga di minor portata rispetto a quelle degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti per cui, stanti il diverso stato giuridico ed il diverso impegno professionale, era giustificata la diversità dei sistemi retributivi e il minor trattamento complessivamente riservato ai messi di conciliazione; che la insussistenza di un rapporto esclusivo con l’amministrazione rendeva inutile il richiamo all’art. 36 Cost. che è applicabile al rapporto autonomo solo quando esso, in riferimento alla complessità dei mezzi, costituisce unica fonte di sostentamento.

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