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Sentenza n. 1

335923
Corte costituzionale 45 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a controllarne l’attività a seguito di ricorso continua a sussistere una eccessiva estensione di poteri discrezionali, non essendo in alcun modo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti l’attività di polizia e l’uso dei poteri di questa.

La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, è unica e fu sollevata nel corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate trasgressioni al precetto dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato alto parlanti per comunicazioni al pubblico, senza autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza, com’é prescritto nel detto articolo, o anche, nonostante il divieto espresso di tale autorità. A tutti perciò era contestata contravvenzione punibile a norma dell’articolo 663 Cod. pen. modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.

1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;

27) ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Tatarella Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 41 Reg. ord. 1956;

5) ordinanza 23 gennaio 1956 del Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Pacelli Corrado, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 8 Reg. ord. 1956;

14) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Gozzo Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 9 Reg. ord. 1956;

18) ordinanza 30 gennaio 1956 del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Mazzani Augusto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956;

23) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Botta Carmine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 34 Reg. ord. 1956;

26) ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Nati Ezio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 40 Reg. ord. 1956;

21) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Vogliolo Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 29 Reg. ord. 1956;

3) ordinanza 13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg. ord. 1956;

12) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 4 Reg. ord. 1956;

15) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Querzola Primo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;

22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento penale a carico di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956;

20) ordinanza 25 gennaio 1956 del Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956;

17) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Dalle Nogare Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956;

6) ordinanza 27 gennaio 1956 del Tribunale di Rossano nel procedimento penale a carico di Gismondi Florinda ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 11 Reg. ord. 1956;

29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte d’Assise di Terni nel procedimento penale a carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956.

9) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Gandini Carlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 63 Reg. ord. 1956;

11) ordinanza 12 gennaio 1956 del Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Bonardi Giuseppe ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956;

4) ordinanza 20 gennaio 1956 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Madoni Ernerio ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 18 Reg. ord. 1956;

19) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Gioia del Colle nel procedimento penale a carico di Vasco Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 21 Reg. ord. 1956;

24) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento penale a carico di Biondi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord. 1956;

13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Raugi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 5 Reg. ord. 1956;

28) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg. ord. 1956:

16) ordinanza 27 gennaio 1956 del Pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Almasio Mario ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956;

10) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Zanaletti Luigi ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956;

8) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Alti Ambrogio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 62 Reg. ord. 1956;

I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria, chiedono tutti che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. e di quelle altre disposizioni legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba derivare come conseguenza dell’adottanda decisione.

In conformità dell’art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze sono state chiamate nella stessa udienza del 23 aprile 1956 – secondo l’ordine cronologico delle notifiche – per essere congiuntamente discusse.

2) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Masi Sergio, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Massimo Severo Giannini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 3 Reg. ord. 1956;

7) ordinanza 16 gennaio 1956 del Pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Bonfà Angiolino, rappresentato e difeso nel presentegiudizio dagli Avv. Ellenio Ambrogi e Piero Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg. ord. 1956;

1) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catani Enzo, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 2 Registro ordinanze 1956;

30) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Carobbi Mario Cesare, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 16 marzo 1956 ed iscritta al n. 75 Reg. Ord. 1956:

L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell’uno quanto nell’altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.

25) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Dini Renato ed altro, rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avvocati Domenico Rizzo e Massimo Severo Giannini, Costantino Mortati e Achille Battaglia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956;

È vero che questa ampiezza di poteri discrezionali è stata notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale consente ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza che abbiano negata l’autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli effetti l’autorizzazione predetta.

In uno dei procedimenti penali all’imputato era invece contestato il reato di omissione di atti di ufficio provveduto dall’art. 328 Cod. pen. in quanto, nella sua qualità di vice Sindaco, in assenza del Sindaco, aveva omesso di provvedere alla rimozione di manifesti che erano stati affissi senza l’autorizzazione della pubblica sicurezza, nonostante le sollecitazioni a lui rivolte dal Comandante della stazione dei carabinieri.

In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. non può dirsi manifestamente infondata perché, nonostante il prevalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione a favore della perdurante efficacia del menzionato art. 113, le decisioni non di rado contrastanti delle magistrature di merito e le discussioni in dottrina dimostrano che si verte in materia quanto meno controversa.

Ma non occorre fermarsi su di esse né ricordare la giurisprudenza formatasi in proposito, perché la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria vogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull’intera legislazione.

In ordine alla questione di competenza sollevata dall’Avvocatura dello Stato, è innanzi tutto da considerare fuori di discussione la competenza esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, come è stabilito nell’art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla Corte costituzionale in conformità dell’art. 136 della stessa Costituzione.

Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha già da molto tempo indotto gli organi competenti a studiare una conveniente revisione della legge di p.s.; e parecchi disegni di legge sono stati a questo scopo presentati così alla Camera dei Deputati come al Senato della Repubblica, l’ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l’esame della competente Commissione senatoria. è quindi desiderabile che una materia così delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione.

Ma è innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi è nel detto articolo, il quale, col prescrivere l’autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell’autorità di pubblica sicurezza il diritto, che l’art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali illimitati, tali cioè che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere o il negare l’autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero.

In tutti i giudizi vi è stato poi intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli 20 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87), dall’avvocato generale dello Stato, il quale, in via principale, sostiene che nei riguardi della legislazione anteriore alla Costituzione non v’ha luogo a giudizio di legittimità costituzionale, perché le norme precettive della Costituzione importano abrogazione delle leggi anteriori che siano con essa incompatibili e la relativa dichiarazione è di competenza esclusiva del giudice ordinario; mentre le norme costituzionali di carattere programmatico non importano difetto di legittimità di nessuna delle leggi vigenti anteriori alla Costituzione.

Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanza si svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimità, ma anche – quale che sia il contenuto della legge impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli Ministeri – del Presidente del Consiglio, in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte costituzionale è destinata ad avere, sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga omnes. Appunto per questo l’art. 23 della stessa legge impone la notificazione dell’ordinanza che promuove il giudizio così alle dette parti come al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli artt. 20 e 25 regolano, insieme con la rappresentanza e la costituzione delle parti, anche la rappresentanza e l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo intervento ha quindi un carattere suo proprio, come mezzo di integrazione del contraddittorio prescritto dalla legge, e si distingue nettamente dall’istituto dell’intervento regolato dal codice di procedura e dalle norme processuali della giustizia amministrativa. Né dall’uno né dalle altre è lecito perciò dedurre qualsiasi elemento che possa valere per l’intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e vano riesce qualsiasi sforzo dialettico in senso contrario.

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