Art. 87.
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dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo
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picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa); b) valori superiori
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Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
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Paesi membri ad adottare strumenti maggiormente protettivi degli interessi del fruitore di un credito rispetto a quelli introdotti dalla dir. 87/102/CEE.
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costituzionalità della normativa confliggente davanti alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost. e artt. 23 ss., l. 11 marzo 1953, n. 87, e il rinvio
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Il sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE è giunto al termine della prima fase sperimentale e con il 2008 è
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