Art. 87.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 87.
arbitrale costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina la misura della riduzione della rendita.
I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli articoli 87, 88 e 89 sono liquidati dal presidente del Tribunale nelle misure
dell'art. 87.
arbitrale previsto dall'articolo 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo.
Il Presidente della Repubblica Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente