Art. 87.
interesse, corrispondono i redditi di cui all'art. 87 a prestatori di lavoro dipendenti da imprese estere non aventi stabile organizzazione in Italia.
genere, gli imprenditori ed i professionisti sono obbligati al pagamento dell'imposta con obbligo di rivalsa per i redditi indicati dall'art. 87
Il Presidente della Repubblica Visti l'art. 76 e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma del primo comma dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Corte Costituzionale Visto l'art. 14, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha approvato il seguente Regolamento generale
L'approvazione richiesta dalla III disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87, si considera a tutti gli effetti avvenuta sotto la data